Circolare numero 10 del 13-05-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della L. n. 247/2007, il contratto di lavoro intermittente o a chiamata non è più stipulabile dal 1° gennaio 2008. I rapporti già in corso restano efficaci fino alla loro naturale scadenza o, se a tempo indeterminato, fino al recesso o al mutuo consenso. È tuttavia prevista una possibilità residuale per i settori turismo e spettacolo, subordinata alla contrattazione collettiva, che deve disciplinare condizioni, requisiti, trattamento economico e indennità di disponibilità. Successivamente, il Ministero del Lavoro dovrà emanare una procedura semplificata per gli adempimenti e regolare i profili previdenziali; dopo due anni sarà prevista una verifica degli effetti della disciplina.
Abrogazione del contratto di lavoro intermittente dal 1° gennaio 2008 e disciplina residua per turismo e spettacolo
Abrogazione del contratto di lavoro intermittente e disciplina residuale nei settori turismo e spettacolo
La circolare fornisce chiarimenti sull'effetto della L. n. 247/2007 in materia di lavoro intermittente, precisando che dal 1° gennaio 2008 non è più possibile stipulare nuovi contratti di lavoro a chiamata. Viene inoltre evidenziata la permanenza di una disciplina speciale, ancora subordinata alla contrattazione collettiva, per i settori del turismo e dello spettacolo.
Abrogazione normativa e cessazione della stipulabilità
L'art. 1, comma 45, della L. n. 247/2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, che regolavano il contratto di lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o job on call. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2008, non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente.
La circolare ricorda che tale contratto consentiva al lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le linee d'indirizzo della contrattazione collettiva nazionale o territoriale, oppure per prestazioni da svolgersi in specifici periodi della settimana, del mese o dell'anno. La forma scritta era richiesta ai fini della prova di diversi elementi essenziali, tra cui durata, ipotesi legittimanti, luogo, modalità della disponibilità, preavviso di chiamata, trattamento economico e normativo e, se prevista, indennità di disponibilità.
Effetti sui contratti già in corso
Per i contratti di lavoro intermittente già in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2007, in assenza di norme transitorie, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha precisato che la norma abrogata cessa di avere effetto per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi sotto la sua vigenza. Di conseguenza:
- i contratti a termine restano efficaci fino alla loro scadenza;
- i contratti a tempo indeterminato mantengono efficacia fino al recesso di una delle parti o fino al mutuo consenso.
Disciplina speciale per turismo e spettacolo
La circolare segnala una deroga parziale per il settore del turismo e dello spettacolo. L'art. 1, comma 47, della L. n. 247/2007 consente ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale di prevedere specifici rapporti di lavoro per prestazioni discontinue in occasione di:
- fine settimana;
- festività;
- periodi di vacanze scolastiche;
- ulteriori casi previsti dalla contrattazione collettiva, comprese le fattispecie già individuate dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001.
La possibilità di utilizzo non è immediatamente operativa, ma è subordinata all'intervento della contrattazione collettiva.
Contenuti che la contrattazione collettiva deve disciplinare
L'art. 1, comma 48, della L. n. 247/2007 rimette ai contratti collettivi la definizione di alcuni aspetti essenziali dei rapporti speciali nel turismo e nello spettacolo. In particolare, essi devono disciplinare:
- le condizioni, i requisiti e le modalità delle prestazioni connesse a esigenze oggettive e a limiti massimi temporali;
- il trattamento economico e normativo, che non può essere inferiore a quello spettante a un lavoratore con le medesime mansioni ed è comunque proporzionato alla prestazione;
- l'eventuale indennità di disponibilità, se il lavoratore deve rendersi disponibile entro un arco temporale definito.
Procedura semplificata e profili previdenziali
Una volta intervenuta la contrattazione collettiva, spetta al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, adottare un decreto per:
- stabilire una procedura semplificata per gli adempimenti relativi a instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- regolamentare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.
Verifica successiva dell'efficacia della disciplina
La circolare richiama infine il comma 50 dell'art. 1 della L. n. 247/2007, secondo cui, trascorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni necessarie da parte della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti, dovrà verificare i risultati conseguiti. La verifica dovrà concentrarsi in particolare sugli effetti di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
Punti principali
Abrogazione del lavoro intermittente
L'art. 1, comma 45, della L. n. 247/2007 ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplinavano il contratto di lavoro intermittente o lavoro a chiamata. Dal 1° gennaio 2008 non è quindi più possibile stipulare nuovi contratti di questo tipo.
Caratteristiche del contratto abrogato e disciplina dei rapporti in corso
Il lavoro intermittente consentiva al lavoratore di mettersi a disposizione del datore di lavoro per prestazioni discontinue o intermittenti, secondo le indicazioni della contrattazione collettiva o in determinati periodi dell'anno. Era richiesta la forma scritta per elementi essenziali come durata, ipotesi legittimanti, luogo, modalità della disponibilità, preavviso di chiamata, trattamento economico e normativo e, se prevista, indennità di disponibilità. Per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge, in mancanza di disposizioni transitorie, la norma abrogata continua a produrre effetti per i fatti già verificatisi: i contratti a termine restano efficaci fino alla scadenza, mentre quelli a tempo indeterminato restano efficaci fino al recesso di una delle parti o al mutuo consenso.
Eccezione per turismo e spettacolo
L'art. 1, comma 47, della L. n. 247/2007 consente, nei settori del turismo e dello spettacolo, la previsione di specifici rapporti di lavoro per prestazioni discontinue durante fine settimana, festività, periodi di vacanze scolastiche e ulteriori casi individuati dai contratti collettivi. La possibilità non è automatica, ma dipende dall'intervento della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Contenuti demandati alla contrattazione collettiva
I contratti collettivi devono definire le condizioni, i requisiti e le modalità delle prestazioni connesse a esigenze oggettive e a limiti massimi temporali; il trattamento economico e normativo, che non può essere inferiore a quello previsto per altro lavoratore con le stesse mansioni ed è proporzionato alla prestazione; nonché l'eventuale indennità di disponibilità, qualora il lavoratore debba rendersi disponibile entro un arco temporale definito.
Adempimenti e procedure ministeriali successive
Una volta intervenuta la contrattazione collettiva, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dovrà adottare un decreto per stabilire una procedura semplificata per gli adempimenti di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro interessati e per disciplinare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.
Verifica degli effetti dopo due anni
Il comma 50 dell'art. 1 della L. n. 247/2007 prevede che, decorso il termine di due anni dall'emanazione delle necessarie disposizioni della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, effettui una verifica dei risultati ottenuti, con particolare riferimento al contrasto del lavoro sommerso e alla promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
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