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Circolare

Circolare numero 60 del 15-5-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che modifica i requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sostituendo le tabelle della legge n. 243/2004 e introducendo il sistema delle quote dal 1° luglio 2009. Vengono inoltre disciplinate le nuove finestre di decorrenza per pensione di anzianità e vecchiaia, con distinzione tra lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e fondi speciali. La circolare precisa anche le esclusioni, la salvaguardia per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, il regime speciale per alcune lavoratrici e le regole di computo delle contribuzioni utili.

Nuovi requisiti per pensione e finestre di accesso dopo la legge n. 247/2007

Legge n. 247/2007: nuovi requisiti pensionistici e finestre di accesso

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che attua il Protocollo del 23 luglio 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività. Il provvedimento interviene sui requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sostituisce le tabelle della legge n. 243/2004 e disciplina le nuove finestre di decorrenza per il pensionamento.

Premessa e ambito della circolare

L’INPS richiama che la legge è stata pubblicata in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 ed è in vigore dal 1° gennaio 2008. La circolare integra le prime istruzioni già fornite con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 e precisa che, a seguito dei chiarimenti ministeriali, sono superate le indicazioni del messaggio stesso limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché per le pensioni maturate dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 con 35 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico previsto, e dal 1° luglio 2009 con il sistema delle quote.

Nuovi requisiti per la pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2008 la pensione di anzianità è disciplinata dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247/2007.

Periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009

Per questo periodo il diritto si consegue con:

  • 35 anni di contribuzione;
  • 58 anni di età per i lavoratori dipendenti;
  • 59 anni di età per i lavoratori autonomi.

Dal 1° luglio 2009: sistema delle quote

La Tabella B introduce il sistema delle quote, in base al quale il diritto si matura al raggiungimento di una somma tra età e contributi, con almeno 35 anni di anzianità contributiva minima.

  • Lavoratori dipendenti: quota 95 dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, quota 97 dal 1° gennaio 2013, con età minima rispettivamente di 59, 60 e 61 anni.
  • Lavoratori autonomi: quota 96 dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 97 dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, quota 98 dal 1° gennaio 2013, con età minima rispettivamente di 60, 61 e 62 anni.

Pensione con 40 anni di contribuzione

Resta fermo il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti e autonomi.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

La circolare ricorda che nel sistema contributivo esiste un’unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia, che sostituisce pensione di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata.

Requisiti ordinari

Dal 1° gennaio 2008, per i lavoratori con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, restano validi:

  • 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • diritto a prescindere dall’età con almeno 40 anni di contribuzione.

Requisiti 35 anni e limiti di età

Per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009 il diritto può essere conseguito anche con:

  • 35 anni di contribuzione e 58 anni di età per i lavoratori dipendenti;
  • 35 anni di contribuzione e 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle quote anche alla pensione di vecchiaia contributiva, con gli stessi parametri indicati per l’anzianità.

Condizioni ulteriori

L’accesso alla pensione prima dei 65 anni resta subordinato al fatto che l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale e alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Gestione separata

Iscritti non ad altra forma pensionistica obbligatoria

Per gli assicurati alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie, la disciplina segue quella prevista per i lavoratori dipendenti. La circolare richiede che lo status di “non iscritto” sia verificato al momento del pensionamento.

Iscritti ad altra forma obbligatoria

Per gli assicurati alla gestione separata iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il Ministero ha chiarito che si applica la disciplina prevista per gli esercenti attività commerciali. In tal modo, per tali soggetti valgono i requisiti e le decorrenze propri di quella gestione.

Computo della contribuzione utile

La legge n. 247/2007 modifica la disciplina del computo dei 40 anni utili per la pensione di vecchiaia contributiva:

  • sono ora utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio;
  • restano esclusi i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria;
  • la contribuzione per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5. La circolare precisa inoltre che i contributi da riscatto di periodi di studio sono utili per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008.

Determinazione delle quote e criteri di calcolo

Dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia contributiva si raggiunge con il sistema delle quote, sommando età anagrafica e anzianità contributiva.

  • Per il diritto a pensione di anzianità, nella determinazione dell’anzianità contributiva utile alla quota va esclusa la contribuzione non utile al diritto.
  • Per il raggiungimento dei 40 anni, invece, si computa tutta la contribuzione, utile e non utile, fermo restando che devono comunque risultare anche i 35 anni di contribuzione utile.
  • Le frazioni di anno e di anzianità contributiva sono considerate per il raggiungimento della quota.

La circolare dettaglia i criteri di arrotondamento:

  • età: anni e giorni, trasformati in anni dividendo i giorni per 365 e arrotondando al terzo decimale;
  • anzianità contributiva: settimane divise per 52, con arrotondamento al terzo decimale.

Per il Fondo Ferrovie dello Stato, l’anzianità complessiva è calcolata con il criterio dell’anno commerciale, dividendo i giorni per 360, e restano fermi gli arrotondamenti al mese previsti dalla legge n. 449/1997.

Decorrenze e finestre di accesso

La circolare disciplina le finestre di accesso introdotte dall’art. 1, comma 5, della legge n. 247/2007, in regime transitorio fino alla definizione del sistema definitivo prevista entro il 31 dicembre 2011.

Pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Per i lavoratori dipendenti:

  • requisiti maturati entro il primo trimestre: pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se l’età è almeno 57 anni entro il 30 giugno;
  • entro il secondo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno, se l’età è almeno 57 anni entro il 30 settembre;
  • entro il terzo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.

Per i lavoratori autonomi:

  • entro il primo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno;
  • entro il secondo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il terzo trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: pensione dal 1° luglio dell’anno successivo.

Pensione di anzianità con meno di 40 anni

Resta applicabile la disciplina della legge n. 243/2004:

  • dipendenti: requisiti maturati entro il primo semestre, pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il secondo semestre, dal 1° luglio dell’anno successivo;
  • autonomi: entro il primo semestre, pensione dal 1° luglio dell’anno successivo; entro il secondo semestre, dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Pensione di vecchiaia

Le finestre di accesso si applicano ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2008 in avanti. Non si applicano a chi ha già maturato tutti i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto:

  • dipendenti: primo trimestre, decorrenza dal 1° luglio; secondo trimestre, dal 1° ottobre; terzo trimestre, dal 1° gennaio successivo; quarto trimestre, dal 1° aprile successivo;
  • autonomi: primo trimestre, dal 1° ottobre; secondo trimestre, dal 1° gennaio successivo; terzo trimestre, dal 1° aprile successivo; quarto trimestre, dal 1° luglio successivo.

Per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo:

  • per donne da 60 anni e uomini da 65 anni si applicano le finestre della legge n. 247/2007;
  • per donne sotto i 60 anni e uomini sotto i 65 anni continuano ad applicarsi le finestre della legge n. 243/2004.

La circolare distingue inoltre tra:

  • dipendenti e gestione separata non iscritti ad altra forma obbligatoria;
  • autonomi e gestione separata iscritti ad altra forma obbligatoria.

Pensione supplementare e casi particolari

Le finestre di accesso introdotte dalla legge n. 247/2007 si applicano anche alla pensione di vecchiaia supplementare.

La circolare affronta anche alcuni casi particolari:

  • l’art. 6 della legge n. 155/1981 va coordinato con le nuove finestre, nel senso che la decorrenza non può essere anteriore alla finestra corrispondente al periodo di maturazione dei requisiti;
  • se la domanda di pensione è presentata tra la maturazione dei requisiti e l’apertura della finestra, la decorrenza non può essere anteriore alla finestra stessa;
  • se il lavoratore ha già conseguito il diritto alla pensione di anzianità, ma presenta domanda solo dopo aver maturato anche l’età per la vecchiaia, non si applicano le finestre della vecchiaia e la pensione può decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • le nuove finestre si applicano anche alla trasformazione d’ufficio degli assegni ordinari di invalidità, salvo le esclusioni già richiamate.

Fondi speciali di previdenza

Le modifiche si applicano anche agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi e autoferrotranvieri, nonché ai Fondi integrativi gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste, in quanto assicurati nell’assicurazione generale obbligatoria.

Sono però evidenziate alcune specificità:

  • per il Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica non si applica il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 247/2007;
  • per i fondi con limiti di età ridotti per attività particolari, il possesso delle mansioni richieste va verificato alla data del compimento dell’età prevista;
  • per il Fondo Volo, ai fini della riduzione dei requisiti e dei coefficienti di trasformazione, si applicano i nuovi requisiti per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009, mentre dal 1° luglio 2009 la circolare rinvia a ulteriori indicazioni;
  • per il soppresso Fondo autoferrotranvieri le disposizioni si applicano anche al personale viaggiante;
  • per il Fondo Gas, la soluzione di continuità contributiva tra cessazione e decorrenza non preclude il diritto quando dipenda dall’applicazione delle finestre, purché il diritto sia maturato sia nel FPLD sia nel Fondo Gas alla data di cessazione.

Salvaguardia per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria

La legge n. 247/2007 non modifica le norme di salvaguardia del diritto a pensione già previste dalla legge n. 243/2004, ma estende ulteriormente il termine per la prosecuzione volontaria.

Possono continuare a beneficiare della normativa previgente fino al 31 dicembre 2007 i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007. La salvaguardia è espressamente limitata alle pensioni di anzianità e non si estende alle pensioni liquidate con il sistema contributivo né alle pensioni di vecchiaia retributive o miste.

Regime sperimentale per le lavoratrici

La circolare richiama il regime sperimentale previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Le lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva e con età pari a:

  • 57 anni, se dipendenti;
  • 58 anni, se autonome; possono accedere alla pensione di anzianità, a condizione di optare per la liquidazione con il sistema contributivo del d.lgs. n. 180/1997.

La circolare ribadisce che anche a tali lavoratrici si applicano le finestre di accesso indicate per dipendenti e autonomi nella parte seconda della circolare.

Allegati e tabelle richiamate

Gli allegati riportano il testo normativo di riferimento e le tabelle operative:

  • Allegato 1: modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 alla legge n. 243/2004;
  • Allegato 2: Tabella A e Tabella B con i requisiti contributivi e anagrafici;
  • Allegato 3: disciplina delle finestre per pensione di anzianità;
  • Allegato 4: finestre per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e contributivo, con o senza raggiungimento delle soglie di 60/65 anni.

La circolare conclude quindi con un quadro organico delle nuove regole pensionistiche, utile per verificare requisiti, decorrenze e casi di esclusione o specialità applicabili ai diversi assicurati.

Punti principali

Nuovi requisiti di accesso alla pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2008 sono modificati i requisiti per la pensione di anzianità. Per il periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009 restano requisiti differenziati per dipendenti e autonomi: 35 anni di contribuzione e rispettivamente 58 o 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il sistema delle quote, con anzianità contributiva minima di 35 anni e somma età+contributi pari a 95, 96, 97 o 98 a seconda del periodo e della categoria. Rimane sempre possibile la pensione con almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per i lavoratori con pensione liquidata esclusivamente con sistema contributivo, la circolare ricorda i requisiti di base della legge n. 335/1995 e chiarisce i nuovi limiti introdotti dalla legge n. 247/2007. Restano in vigore: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; pensione anche con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. Per il periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009 è prevista un’ulteriore possibilità con 35 anni di contributi e 58 anni per i dipendenti, 59 anni per gli autonomi; dal 1° luglio 2009 si applicano le quote anche alla vecchiaia contributiva.

Decorrenze e finestre di accesso

La legge n. 247/2007 introduce finestre di accesso per pensione di anzianità e vecchiaia. Per i dipendenti, in caso di 40 anni di contributi, la decorrenza è dal 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio o 1° aprile a seconda del trimestre di maturazione; per gli autonomi le decorrenze sono differenziate con un calendario analogo ma posticipato. Per chi matura il diritto con meno di 40 anni restano le finestre già previste dalla legge n. 243/2004: per i dipendenti 1° gennaio o 1° luglio dell’anno successivo, per gli autonomi 1° luglio dell’anno successivo o 1° gennaio del secondo anno successivo.

Gestione separata e coordinamento con altre forme previdenziali

Per gli assicurati alla gestione separata non iscritti ad altra forma obbligatoria, la disciplina segue quella dei lavoratori dipendenti. Per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, invece, il Ministero chiarisce che si applica la disciplina prevista per gli esercenti attività commerciali. La circolare distingue quindi i requisiti e le finestre a seconda che l’interessato sia o meno iscritto ad altra forma al momento del pensionamento.

Fondi speciali, salvaguardie e regime delle lavoratrici

Le nuove regole si applicano anche ai fondi speciali richiamati, con alcune precisazioni: esclusione del comma 5 dell’art. 1 per il Fondo Clero, criteri particolari per Fondo Volo, Fondo Gas e soppresso Fondo autoferrotranvieri. È confermata la salvaguardia per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007 e per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, limitatamente alla pensione di anzianità. È inoltre ribadito il regime sperimentale per le lavoratrici dipendenti e autonome (57/58 anni e 35 anni di contributi, con opzione per il sistema contributivo), soggetto comunque alle finestre di accesso.

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