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Circolare

Circolare numero 57 del 9-5-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote e le agevolazioni contributive dovute per il 2008 dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono confermate la sospensione dell’aumento di aliquota per il triennio 2006-2008, le misure delle riduzioni degli oneri sociali e del costo del lavoro, i contributi INAIL e le addizionali per danno biologico, nonché il criterio del salario medio provinciale per il calcolo dei contributi. Sono inoltre riepilogate le agevolazioni territoriali per il triennio 2006-2008 e richiamate le tabelle allegate con le aliquote vigenti e le riduzioni per zona tariffaria.

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2008

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2008

La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per il 2008 ai concedenti di piccoli coloni e compartecipanti familiari, riepilogando aliquote, riduzioni ed agevolazioni territoriali. Il documento si fonda su disposizioni legislative e regolamentari già vigenti e richiama le tabelle allegate per la determinazione operativa dei contributi.

Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, ha previsto che per il triennio 2006-2008 restino sospesi gli aumenti di aliquota stabiliti dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

In particolare, per il 2008 non si applica l’aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per l’anno 2008 l’aliquota risulta quindi così determinata:

  • concedente: 17,95%;
  • concessionario: 8,84%;
  • totale: 26,79%, esclusa la quota base pari a 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali

La circolare conferma l’applicazione dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamando la circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001.

Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano i seguenti:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

La circolare precisa che tale esonero:

  • opera prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, con priorità su maternità e disoccupazione;
  • non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l’esonero risulta applicato all’aliquota per la disoccupazione, pari al 2,75%, con riduzione di 1,00%.

Contributi INAIL e recupero del danno biologico

A decorrere dal 1 gennaio 2001, in base al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 28, comma 3, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Per il recupero INAIL del danno biologico, il D.M. 25 ottobre 2007 ha determinato un’addizionale sui contributi assicurativi agricoli dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, nelle seguenti misure:

  • aumento del 4,25% dell’aliquota vigente per l’anno 2004;
  • aumento del 4,10% dell’aliquota vigente per l’anno 2005.

La circolare riporta anche il calcolo degli incrementi:

  • per il 2004: 10,125 x 4,25% = 0,4303% sull’Assistenza Infortuni sul Lavoro; 3,1185 x 4,25% = 0,1325% sull’Addizionale Infortuni sul Lavoro;
  • per il 2005: 10,125 x 4,10% = 0,4151% sull’Assistenza Infortuni sul Lavoro; 3,1185 x 4,10% = 0,1279% sull’Addizionale Infortuni sul Lavoro.

Salari medi provinciali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 785, ha interpretato autenticamente l’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge n. 81/2006.

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Ne deriva che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione da assumere resta il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie nel triennio 2006-2008

La circolare riepiloga le agevolazioni territoriali ridefinite dall’art. 01, comma 2, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008, a favore dei datori di lavoro operanti in territori montani particolarmente svantaggiati e in territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.

Le misure indicate sono:

  • territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del concedente;
  • zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.

Tabelle allegate

La circolare conclude richiamando due allegati operativi:

  • allegato 1: aliquote dei piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
  • allegato 2: agevolazioni per zone tariffarie.

L’allegato 1 riepiloga, tra le altre voci, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, assistenza infortuni, addizionale infortuni, disoccupazione, prestazioni economiche di malattia, tutela lavoratrici madri e assegni familiari, con il totale complessivo pari al 42,2365% e la quota a carico del concedente pari al 33,3965%.

L’allegato 2 riporta la tabella delle agevolazioni, distinguendo tra territorio non svantaggiato del Centro/Nord, territori svantaggiati del Sud e del Centro/Nord, e territorio particolarmente svantaggiato, con riduzioni rispettivamente del 0%, 68% e 75%.

Punti principali

Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per effetto della legge n. 81/2006, per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota previsti dal D.Lgs. n. 146/1997. Per il 2008 l’aliquota è fissata al 26,79% complessivo, di cui 17,95% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario, con quota base pari a 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali

Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge n. 388/2000. Per i concedenti che versano lo 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri riguardano assegni familiari, tutela maternità e disoccupazione, rispettivamente per 0,43%, 0,03% e 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

La legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero è prioritariamente imputato all’aliquota per gli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, se necessario, opera sulle altre aliquote con priorità su maternità e disoccupazione, escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero incide sull’aliquota disoccupazione, che è pari al 2,75%.

Contributi INAIL e addizionale per danno biologico

Dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati al 10,125% e l’addizionale infortuni sul lavoro al 3,1185%, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000. Per il recupero INAIL del danno biologico, il D.M. 25 ottobre 2007 stabilisce un aumento del 4,25% per il 2004 e del 4,10% per il 2005, con le conseguenti addizionali calcolate sulle aliquote dei contributi assicurativi agricoli.

Salari medi provinciali per il calcolo dei contributi

La legge n. 296/2006 ha chiarito che, per piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta quindi il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie

Per il triennio 2006-2008 le agevolazioni per le aziende ubicate in territori montani e svantaggiati sono ridefinite dalla legge n. 81/2006. Nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è del 75% dei contributi a carico del concedente; nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione è del 68%.

Tabelle allegate

La circolare richiama due allegati: l’allegato 1 con le aliquote contributive PC/CF in vigore dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, e l’allegato 2 con le agevolazioni per zona tariffaria.

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