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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21938/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di vendita con cui, in data 23.3.2001, Valentini Anna Maria, quale procuratrice della madre Valentini Elena, aveva venduto a D'Agostino Diego un immobile a Lecce per €152.000, sostenendo che la vendita fosse fittizia e finalizzata a sottrarre il bene all'asse ereditaria; il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di simulazione ritenendo dimostrata l'effettiva volontà trasferitiva in ragione del pagamento del prezzo e dell'effettiva esecuzione del contratto (consegna e possesso da parte dell'acquirente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato che non risultava provata la simulazione assoluta: il prezzo era stato pagato (assegni incassati), l'acquirente aveva preso possesso dell'immobile e vi aveva stabilito la residenza. Ha escluso l'obbligo del giudice di merito di adottare la prova per presunzioni quando manchino elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e ha qualificato come valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni probatorie operate dal giudice di merito. Ha altresì ritenuto infondati i rilievi secondo cui la presenza di assegni girati, il prezzo inferiore al valore di mercato, il rapporto di convivenza e la prossimità temporale degli atti dimostrerebbero la simulazione. Condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione e sull'apprezzamento delle risultanze probatorie: la violazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    Rilevato con riguardo al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; la censura è ammessa solo se il giudice non abbia valutato la prova secondo i criteri indicati dalla legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sull'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1414 c.c.

    Norma generale sul negozio simulato, richiamata quale riferimento sostanziale per l'azione di accertamento della simulazione

  • artt. 2722-2729 c.c.

    Richiamati in particolare gli artt. relativi alla prova per presunzioni (art. 2729 c.c.) e alla disciplina delle prove, con riferimento ai requisiti (gravità, precisione, concordanza) necessari per fondare presunzioni probatorie

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova delle fattispecie: onere della prova a chi deduce il fatto; rilevante nel contesto dell'azione di simulazione

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nella contestazione relativa all'ammissibilità e alla valutazione delle prove

  • art. 1140 c.c.

    Menzi ono in relazione all'esercizio dei poteri inerenti al possesso; la Corte ha ritenuto che la dimostrazione della residenza e dell'abitare l'immobile non richiedeva un esame formale di tutti i poteri possessori ai sensi dell'art. 1140

Massime di principio

  • La simulazione assoluta richiede la prova che le parti non abbiano voluto il trasferimento: non bastano elementi isolati o indizi deboli per invertire l'accertamento del volere trasferitivo
  • La valutazione della prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito e presuppone elementi con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tale valutazione discrezionale è in genere non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione
  • Il pagamento del prezzo e l'effettiva esecuzione del contratto (consegna, possesso, residenza dell'acquirente) sono indici forti dell'effettiva volontà di vendita e possono neutralizzare sospetti di fittizietà
  • Circostanze quali prezzo inferiore al valore di mercato, rapporti di convivenza, girata di assegni o prossimità temporale di atti non costituiscono, da sole, prova della simulazione; devono essere collegate da un ragionamento probatorio coerente per assumere valore decisivo
  • Chi deduce la simulazione ha l'onere di provare la natura fittizia dell'atto; è quindi necessario documentare elementi che consentano inferenze gravi, precise e concordanti sul fatto che il trasferimento non era voluto
  • In contestazioni simili, mirare a produrre elementi diretti (documenti che mostrino accordi tra le parti) o indizi multipli e ben collegati è più efficace che limitarsi a segnalare anomalie singole

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