Cassazione Penale, Sentenza n. 2993/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruffino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per avere cagionato la morte di Ferrario Annamaria. La difesa censurava la motivazione per travisamento della prova (sosteneva che la guida era diligente, a bassa velocità e senza contatto con il pedone), contraddittorietà e erronea applicazione delle norme processuali, e carenza di motivazione sulla causalità della colpa, lamentando che la Corte d'appello avesse interpretato in senso opposto le stesse acquisizioni probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello, pur partendo dagli stessi elementi probatori, ha offerto una motivazione coerente spiegando perché la brusca e tardiva manovra di arresto del veicolo, effettuata a ridosso del pedone, sia stata causa immediata e diretta della perdita di equilibrio e della successiva caduta mortale dell'anziana, anche in assenza di urto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con le argomentazioni della sentenza di appello che avevano individuato la violazione della regola cautelare dell'obbligo di attenzione (art.191 d.lgs. 285/1992). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma penale in materia di omicidio stradale è stata applicata anche nella situazione in cui non vi sia stato un effettivo urto: la responsabilità può sussistere quando la condotta del conducente (es. improvviso e tardivo arresto a ridosso del pedone) abbia causalmente determinato la perdita di equilibrio del pedone e la successiva morte.
art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
nessuna citazione testuale aggiuntiva nel dispositivo
La corte ha richiamato l'obbligo di attenzione del conducente: ispezionare la strada mantenendo costante controllo del veicolo e prevedere situazioni di pericolo, comprese le imprudenze altrui. La violazione di tale regola cautelare è stata ritenuta causa della morte.
artt. 530 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
citati come oggetto di censura dalla difesa
Riferiti dalla difesa in relazione a presunte carenze motivazionali e travisamento della prova; la Corte di cassazione ha precisato che la divergenza di valutazione tra giudice di primo grado e giudice di appello non equivale in automatico a contraddittorietà o travisamento e che la motivazione di appello era coerente e confrontata con gli elementi acquisiti.
nessuna citazione testuale aggiuntiva nel dispositivo
Norma procedurale che la Corte ha applicato per statuire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità penale del conducente può sussistere anche in assenza di contatto fisico con il pedone se la condotta del veicolo (es. sopraggiungere improvviso, frenata brusca o arresto a ridosso del pedone) ha causalmente determinato la perdita di equilibrio e la caduta.
- L'obbligo di attenzione del conducente (art. 191 c.d.s.) richiede un controllo costante e l'ispezione della strada percorsa; omissioni o ispezioni tardive possono integrare colpa quando prevedibili situazioni di pericolo non vengano evitate.
- La Corte d'appello può rivedere la valutazione dei fatti rispetto al giudice di primo grado purché motivi adeguatamente il diverso apprezzamento; la mera divergenza di giudizio non costituisce di per sé contraddittorietà della motivazione.
- Nelle cause di responsabilità per incidente con pedoni è cruciale stabilire la catena causale: il giudice deve individuare la regola cautelare violata e il comportamento alternativo lecito che avrebbe evitato l'evento.
- Per la difesa è strategico dimostrare l'assenza di nesso causale diretto tra la condotta del conducente e la caduta (es. azione autonoma e imprevedibile del pedone) o l'insussistenza della violazione della regola di condotta specifica.
- La presenza o l'assenza di contatto fisico tra veicolo e pedone è irrilevante se provato che l'allarme generato dal veicolo e/o la sua manovra anomala hanno determinato la caduta.
- In sede di impugnazione, le censure processuali (contraddittorietà, carenza di motivazione, travisamento della prova) devono confrontarsi puntualmente con i passi motivazionali della sentenza impugnata; omissioni di confronto determinano inammissibilità o rigetto.
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