L.R. Veneto 6/2019
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2019 modifica la disciplina sul falconaggio venatorio: amplia gli obblighi di comunicazione delle località di volo, consente l’addestramento e allenamento dei falchi tutto l’anno in specifiche condizioni, istituisce zone dedicate con abbattimento di fauna di allevamento e abilita l’uso dei falconieri per controlli e riabilitazione rapaci. Prevede iscrizione d’ufficio al registro entro 90 giorni e adegua le sanzioni in euro.
Modifiche alla disciplina veneta su addestramento e allenamento dei falchi per uso venatorio
Modifiche alla disciplina veneta sul falconaggio venatorio
La legge regionale del Veneto n. 6 del 2019 interviene sulla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, aggiornandone alcuni profili operativi relativi all’addestramento e all’allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.
Comunicazioni e autorizzazione del falconiere
Il falconiere, oltre agli adempimenti già previsti per l’iscrizione, deve comunicare alla Regione una o più località presso cui esercitare al volo i falchi, allegando:
- il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo;
- il periodo di utilizzo del falco.
Con l’iscrizione al registro regionale, il falconiere è autorizzato dalla Regione ad addestrare e allenare i falchi durante l’intero anno. Rimane il divieto di cattura di fauna selvatica nei limiti indicati dalla norma richiamata, ossia nei periodi e nei luoghi in cui non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché la possibilità di partecipare alle gare o alle prove cinofile previste dal medesimo articolo.
Zone dedicate e utilizzi aggiuntivi dei falconieri
La Regione può autorizzare l’istituzione di apposite zone con periodi dedicati all’addestramento e all’allenamento dei falchi, anche accompagnati dai cani, con abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
La Regione può inoltre avvalersi dei falconieri già registrati, purché in possesso di requisiti specifici, per finalità di:
- controllo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive;
- riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
Regime sanzionatorio
La legge aggiorna la sanzione amministrativa prevista dalla disciplina originaria, sostituendo l’importo in lire con quello in euro:
- da euro 52,00 a euro 312,00.
Viene inoltre esteso il richiamo normativo della fattispecie sanzionata anche alle nuove previsioni introdotte sui periodi e sulle zone di addestramento.
Prima attuazione e iscrizione d’ufficio
I falconieri già iscritti presso le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia, ai sensi della disciplina previgente, sono iscritti d’ufficio al registro regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime transitorio
Restano applicabili le disposizioni dell’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, relative al riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca e al conferimento di funzioni alla provincia di Belluno.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Testo integrale
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