L.R. Veneto 1/2019
Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Valbelluna" mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana della Provincia di Belluno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce, dal giorno successivo alla pubblicazione, il nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana (Provincia di Belluno). Regola sede municipale provvisoria, effetti successori sui beni, rapporti e personale, e prevede neutralità finanziaria per la Regione.
Istituzione del Comune di Borgo Valbelluna per fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana
Istituzione del Comune di Borgo Valbelluna
La legge regionale del Veneto istituisce il nuovo Comune denominato Borgo Valbelluna mediante la fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, tutti in Provincia di Belluno. Il provvedimento disciplina i principali effetti organizzativi e successori della fusione, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
Sede municipale e organizzazione territoriale
La sede municipale del nuovo Comune deve essere stabilita nello Statuto del nuovo ente. Fino a tale determinazione, la sede resta quella attuale di Mel. Lo Statuto deve inoltre garantire alle comunità di origine che perdono la sede adeguate forme di decentramento, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione referendaria
La legge dà atto dell’esito del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate, riportando i dati di partecipazione e di voto nei tre Comuni coinvolti e nel totale. Tali risultati costituiscono il presupposto fattuale richiamato per l’istituzione del nuovo Comune.
Successione nei rapporti giuridici e patrimoniali
I rapporti conseguenti alla fusione sono definiti secondo l’articolo 17 della legge regionale Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, dalla Provincia di Belluno. La legge indica espressamente il criterio per cui il nuovo Comune subentra in:
- tutti i beni mobili e immobili dei Comuni di origine;
- tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
- i rapporti relativi al personale dipendente.
Profili finanziari
L’attuazione della legge avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non sono previsti ulteriori termini di efficacia temporale né regimi transitori oltre alla disciplina della sede provvisoria e dei rapporti successori.
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