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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, annullando la cartella perché ritenuta prescritto il credito: aveva infatti considerato decorso il termine decennale tra la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta (notificato il 6 novembre 2009) e la notifica della cartella (14 dicembre 2019). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, in combinato con l'art. 1, comma 623, l. n. 147/2013, sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione dei termini di prescrizione prevista da tale norma per i carichi di cui al comma 618. La contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, l. n. 147/2013 riguarda solo i carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, mentre nel caso concreto il ruolo era pacificamente successivo, essendo stato emesso nel 2019. Pertanto, la sospensione invocata non era applicabile. Rimane fermo l'accertamento della CTR secondo cui tra la notifica dell'avviso di liquidazione del 2009 e la notifica della cartella del 2019 era decorso un tempo superiore al termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 78 TUR. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati, ed è stata esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Il termine di prescrizione decennale per la riscossione dell'imposta di registro è applicabile e, nel caso concreto, risultava decorso tra avviso di liquidazione e cartella.

  • art. 1, comma 623, l. n. 147/2013

    "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione"

    La sospensione dei termini di prescrizione opera solo per i carichi di cui al comma 618, cioè quelli inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013; non si estende ai ruoli successivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista da una legge speciale in materia di riscossione tributaria va applicata in modo strettamente letterale e solo ai carichi espressamente indicati dalla norma.
  • Quando la norma sospensiva richiama i carichi affidati in riscossione entro una data limite, la sospensione non può essere estesa a ruoli formati o affidati successivamente.
  • In tema di imposte di registro, ove tra la notifica dell'avviso di liquidazione e la successiva cartella sia decorso un periodo superiore al termine decennale di prescrizione, la pretesa è prescritta se non opera una valida causa legale di sospensione.
  • La deduzione di violazione di legge è infondata se si fonda sull'applicazione di una sospensione normativa non pertinente alla concreta sequenza temporale dei fatti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono del regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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