Cassazione Civile, Ordinanza n. 07936/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il lavoratore aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della società al pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso per complessivi euro 208.316,61. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha denunciato omessa pronuncia e nullità della sentenza d'appello in relazione al calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere la sola ultima mensilità e non anche i ratei di fine rapporto; (2) ha lamentato omessa pronuncia e violazione dell'art. 2120 c.c. e del CCNL metalmeccanici, deducendo che il TFR era stato calcolato includendo indebitamente lo straordinario; (3) ha censurato il riconoscimento di retribuzioni anche per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012, nei quali il lavoratore sarebbe stato assente, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c.; (4) ha contestato il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente erogate a titolo di prestiti al lavoratore, invocando le norme su imputazione e quietanza; (5) ha infine censurato la valutazione delle prove testimoniali, sostenendo un errore nella comparazione tra dichiarazioni. Il lavoratore ha resistito con controricorso, ma depositato tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, pur prospettando omessa pronuncia e violazioni di legge, la società non aveva trascritto né prodotto in modo sufficiente la sentenza di primo grado e gli atti necessari a verificare le censure, con conseguente difetto di specificità; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva in realtà motivato, rilevando la mancata allegazione e prova delle assenze del lavoratore, e perché l'onere di provare il fatto impeditivo gravava sul datore di lavoro; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo poiché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, relativa alla natura retributiva delle somme oggetto di quietanza, che da sola bastava a reggere il rigetto della riconvenzionale; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto contro la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione nel caso di doppia conforme, non ricorrendo anomalie motivazionali tali da integrare il vizio ex art. 132 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso tardivo e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
"nullità per totale carenza di motivazione in fatto e diritto"
Il vizio di motivazione è dedotto, ma la Corte chiarisce che non è configurabile quando la censura attiene in sostanza a omessa pronuncia o quando la sentenza contiene una motivazione, sia pure sintetica, sufficiente a far comprendere la ratio decidendi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte riqualifica alcune censure come omessa pronuncia o valutazione di merito e ne esclude l'ammissibilità quando difetta la specifica base documentale o quando si tratta di contestazioni al merito non consentite.
art. 2118 c.c.
"l'indennità sostitutiva del preavviso"
La ricorrente invocava il parametro della retribuzione spettante per il periodo di preavviso; la Corte non entra nel merito della regola perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 2120, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dello straordinario dalla base di calcolo del TFR; la Corte non esamina la questione nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 5 CCNL Metalmeccanici
Invocato dalla ricorrente come fonte contrattuale che escluderebbe il compenso per straordinario dalla base di calcolo del TFR; non valutato nel merito.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, quanto alle assenze del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto impeditivo del diritto alla retribuzione.
art. 1193 c.c.
Richiamato nel motivo relativo ai prestiti/quietanza, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non investe tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 1199 c.c.
Richiamato nel motivo relativo ai prestiti/quietanza, senza che la Corte entri nel merito per la presenza di una ratio decidendi autonoma non censurata.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte richiama la disciplina della doppia conforme per escludere il sindacato sul vizio motivazionale relativo alla valutazione delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un error in procedendo o un vizio di omessa pronuncia deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e le statuizioni rilevanti necessari al controllo della Corte.
- La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per contestare una decisione che, sia pure in forma sintetica, contenga una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- In materia di retribuzione, se il datore di lavoro sostiene che il dipendente non abbia lavorato o sia stato assente, il fatto impeditivo del diritto al pagamento deve essere provato dal datore stesso.
- In cassazione è inammissibile una censura che colpisca solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, quando l'altra ratio non sia specificamente censurata e sia da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.
- La valutazione delle prove testimoniali e la selezione del materiale istruttorio non sono sindacabili in cassazione come mero riesame del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato e, in presenza di doppia conforme, con ulteriori restrizioni.
- La questione della base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR non può essere scrutinata in cassazione se la censura difetta della necessaria specificità documentale o è formulata in modo meramente assertivo.
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