L.R. Molise 31/2004
Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Molise disciplina riconoscimento, iscrizione al registro, sostegni, convenzioni, accesso agli atti e organismi consultivi delle associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale, in attuazione della legge statale n. 383/2000. Prevede contributi e agevolazioni per associazioni iscritte, con prima applicazione per le domande entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Promozione e riconoscimento delle associazioni di promozione sociale nel Molise
Promozione e disciplina delle associazioni di promozione sociale nel Molise
La legge regionale del Molise riconosce il valore sociale dell’associazionismo di promozione sociale, ne promuove lo sviluppo e regola i rapporti con istituzioni pubbliche ed enti locali. La disciplina si coordina con la legge statale n. 383/2000 e riguarda esclusivamente il territorio regionale molisano.
Finalità e ambito di intervento
La Regione considera l’associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce il contributo a finalità sociali, civili, culturali, educative, ambientali, sanitarie e di ricerca etica e spirituale. La legge mira anche a:
- favorire la nascita di nuove realtà associative;
- rafforzare quelle già esistenti che possiedono i requisiti richiesti;
- sostenere le attività degli enti locali dirette alla valorizzazione dell’associazionismo.
Sono considerate di interesse pubblico le attività di utilità collettiva svolte da associazioni senza fini di lucro nei settori dell’uguaglianza, della pace, della solidarietà, dei diritti dei residenti e degli immigrati, delle pari opportunità, dell’ambiente, dei consumatori, della salute, del contrasto al disagio sociale, della cultura, dello studio, della formazione permanente, dello sport e del turismo sociale.
Soggetti ammessi e requisiti organizzativi
Sono ricomprese nella categoria le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti e le federazioni costituiti per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli aderenti.
Lo statuto deve prevedere, in sintesi:
- denominazione, oggetto sociale e rappresentanza legale;
- assenza di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili;
- obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali;
- ordinamento interno democratico, con elettività di tutte le cariche;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e relativi diritti e obblighi;
- rendicontazione economico-finanziaria e modalità di approvazione;
- regole di scioglimento;
- devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
Le risorse economiche possono provenire da quote associative, donazioni, contributi pubblici e privati, fondi europei e internazionali, prestazioni convenzionate, attività economiche ausiliarie e sussidiarie, iniziative promozionali e altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Presso l’Assessorato regionale alle politiche sociali è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Possono iscriversi le associazioni operanti in Molise che possiedano i requisiti della legge regionale e della legge n. 383/2000.
La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale con atto costitutivo e statuto registrati, relazione sull’attività svolta e programmata e indicazione del legale rappresentante. L’iscrizione o il diniego motivato devono essere disposti entro 30 giorni, salvo sospensione una sola volta per richiesta di integrazioni.
Le associazioni iscritte devono trasmettere ogni anno, entro il 30 giugno, rendiconto economico-finanziario e relazione sull’attività svolta. La mancata trasmissione o la sopravvenuta perdita dei requisiti comportano la cancellazione dal registro entro 30 giorni dal termine annuale. Contro diniego e cancellazione è ammesso ricorso secondo la legge n. 383/2000.
Il Registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato all’Osservatorio nazionale dell’associazionismo entro il 31 dicembre.
Incompatibilità e regime per le organizzazioni di volontariato
Non possono essere iscritte nel Registro regionale, oltre ai soggetti esclusi dalla legge statale, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro regionale della legge n. 266/1991. Tuttavia, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, tali organizzazioni potevano optare per l’iscrizione come associazioni di promozione sociale, previa revisione dello statuto.
Organismi consultivi e partecipativi
La legge istituisce due organismi:
Conferenza regionale dell’associazionismo
La Regione indice almeno due volte l’anno una Conferenza aperta alle associazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nel Registro. La Conferenza raccoglie valutazioni e proposte sulle politiche pubbliche in materia di associazionismo e sui rapporti con le istituzioni.
Partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti o delegati delle associazioni iscritte; possono partecipare anche rappresentanti di associazioni non iscritte ma regolarmente costituite. La Conferenza si dota di un proprio regolamento e delibera sulle proprie rappresentanze e incompatibilità. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di fascia non inferiore alla D.
Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale
È istituito presso l’Assessorato alle politiche sociali e costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. È composto da rappresentanti regionali e locali e da otto rappresentanti delle associazioni iscritti, eletti dalla Conferenza.
L’Osservatorio:
- propone interventi alla Giunta e al Consiglio regionale;
- promuove la conoscenza delle attività associative;
- promuove ricerche e studi;
- favorisce il raccordo con istituzioni ed enti locali;
- esprime parere sulle proposte di riparto dei fondi;
- verifica l’attuazione della legge e redige un rapporto annuale.
Svolge inoltre attività congiunta con l’Osservatorio regionale del volontariato almeno una volta l’anno. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla costituzione.
Promozione, sostegno e convenzioni
La Regione può sostenere l’associazionismo mediante:
- convenzioni;
- concessione di spazi e attrezzature non utilizzati per fini istituzionali;
- servizi informativi, banche dati e assistenza tecnica;
- sostegno a specifici progetti e alla qualificazione/aggiornamento degli operatori.
Anche Province, Comunità montane e Comuni possono adottare gli stessi strumenti.
Le convenzioni possono essere stipulate con associazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro, dotate di capacità operativa adeguata e idonee a cooperare con l’ente pubblico. Devono indicare oggetto, durata, costi, uso di strutture e attrezzature, coperture assicurative, eventuale partecipazione finanziaria dell’ente, modalità di verifica e documentazione dell’attività svolta.
Contributi regionali
La Regione assegna contributi alle associazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro per progetti specifici e per dotazioni di servizi e attrezzature. In prima attuazione non vale il requisito dei sei mesi di iscrizione.
Le domande vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno; in prima applicazione il termine era di 120 giorni dalla pubblicazione della legge. Il contributo non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.
Il riparto dei fondi è disposto annualmente dalla Giunta, previo parere dell’Osservatorio e sentita la competente Commissione consiliare. La Commissione esprime il parere entro 60 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, si prescinde dal parere.
Accesso ai documenti e informazione
Alle associazioni iscritte nel Registro è riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi secondo la legge n. 241/1990. Sono considerate giuridicamente rilevanti, ai fini dell’accesso, le situazioni attinenti agli scopi statutari.
È inoltre garantita l’informazione sull’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale mediante l’invio gratuito di ogni numero del Bollettino Ufficiale. Le Commissioni consiliari trasmettono trimestralmente all’Osservatorio l’elenco delle proposte di legge presentate.
Fondo regionale dei beni mobili dismessi
I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie regionali sono destinati a un fondo speciale per il volontariato e le associazioni di promozione sociale, gestito dall’Assessorato alle politiche sociali. La Giunta disciplina modalità di gestione e criteri di assegnazione.
I beni possono essere devoluti alle sole associazioni iscritte nel Registro regionale o ad altri registri/albi previsti da leggi regionali o nazionali in materia di associazionismo e volontariato.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per il primo esercizio finanziario la legge prevede una spesa di 77.500 euro, coperta mediante istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e corrispondente riduzione di un capitolo esistente. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti sono determinati dalle leggi di bilancio, con aggiunta delle somme trasferite dallo Stato ai sensi della legge n. 383/2000.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Per quanto non disciplinato, si applica la legge statale n. 383/2000.
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