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Legge

L.R. Molise 34/2004

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e del piano vaccinale

Normativa regionaleL.R. Molise 34/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Molise prevede contributi e indennizzi per aziende con allevamenti ovini, caprini, bovini e bufalini coinvolte nel piano di sorveglianza e vaccinazione contro la Blue Tongue. Copre il periodo 2003-2004 per i prelievi e anche le aziende che parteciparono ai piani del 2002. Gli effetti decorrono solo dopo la pubblicazione dell’esito positivo della compatibilità UE.

Interventi per gli allevatori contro la Blue Tongue e per i danni da vaccinazione

Interventi a favore degli allevatori coinvolti nella sorveglianza e vaccinazione Blue Tongue

La legge della Regione Molise disciplina misure economiche a sostegno delle aziende agricole con allevamento zootecnico caprino, ovino, bovino e bufalino interessate al piano di sorveglianza sierologica e al piano vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Il provvedimento mira sia a compensare i costi e i disagi della collaborazione con l’autorità sanitaria, sia a indennizzare i danni collegati alla vaccinazione obbligatoria.

Ambito di applicazione e finalità

Gli interventi sono destinati alle aziende agricole che hanno subito effetti connessi alle misure di profilassi previste dall’ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 e dagli atti attuativi. La legge copre:

  • la messa a disposizione dei capi per i prelievi periodici di sangue;
  • gli aborti di fattrici gravide conseguenti alla vaccinazione;
  • la morte dei capi sottoposti a vaccinazione;
  • la perdita di reddito derivante da riduzione della produzione di latte o carne in caso di abbattimenti sanitari o morti riconducibili agli interventi vaccinali.

Beneficiari e contributo per la sorveglianza sierologica

Il contributo per la collaborazione ai prelievi è riconosciuto alle aziende con allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino ubicate in una o più celle di campionamento del territorio molisano. Il sostegno è concesso in proporzione ai capi effettivamente messi a disposizione a partire dal 2003 e fino a tutto il 2004.

Sono previsti questi limiti e criteri:

  • ciascuna azienda può rendere disponibili non più di 12 capi l’anno, salvo il diverso numero ritenuto indispensabile dall’autorità sanitaria competente;
  • per ogni capo è riconosciuta la somma di 60 euro per l’intero anno solare;
  • l’importo è ridotto proporzionalmente se il capo è stato messo a disposizione solo per una parte dell’anno.

Indennizzi per danni da vaccinazione

Per gli eventi dannosi legati alla vaccinazione obbligatoria, la legge prevede tre distinte forme di indennizzo.

Per gli aborti di fattrici vaccinate, l’indennizzo è riconosciuto alle aziende agricole con allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino quando l’evento sia accertato dalle autorità competenti. La misura corrisponde al valore di mercato dell’animale, determinato secondo i bollettini ISMEA per categoria e tipologia.

Per la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, l’indennizzo spetta alle stesse tipologie di aziende quando la morte sia certificata dal veterinario che ha eseguito l’intervento o dal servizio veterinario della ASL competente. Anche in questo caso la quantificazione avviene sul valore di mercato rilevato dai bollettini ISMEA.

Per la perdita di reddito dovuta a diminuita produzione di latte o carne, la legge riconosce un aiuto una tantum connesso alla sospensione dei premi comunitari previsti. La compensazione è limitata a un periodo di un anno ed è calcolata sulla base dei dati strutturali e degli indicatori economici della rete RICA.

Aziende che hanno partecipato al piano 2002

Possono beneficiare degli interventi anche le aziende agricole con allevamento caprino, ovino, bovino e bufalino che hanno preso parte al piano di sorveglianza e di vaccinazione effettuato nell’anno 2002. La previsione estende dunque la platea dei destinatari anche alle imprese coinvolte nella fase precedente del programma.

Procedure di erogazione e competenze regionali

La richiesta per ottenere gli interventi relativi al contributo per i prelievi e agli indennizzi per aborti e decessi è disposta con atto della Giunta regionale, che definisce le procedure di erogazione entro 30 giorni dalla domanda.

Per le misure relative agli indennizzi per aborti e morti, la Regione anticipa il rimborso previsto dalla direttiva 90/424/CEE, secondo i riparti regionali.

La domanda per l’indennizzo collegato alla perdita di reddito va presentata all’Assessorato regionale alle politiche agricole.

La Giunta regionale è inoltre chiamata a determinare, con proprio atto, la sussistenza delle condizioni di forza maggiore richiamate dalla legge statale n. 119/2003 e successive modifiche.

Regime finanziario

La copertura degli oneri è assicurata:

  • con i fondi dei capitoli statali 77287 e 7727, per importi rispettivamente pari a 66.125,66 euro e 119.026,07 euro del bilancio di previsione 2004 dello Stato;
  • con uno stanziamento di 500.000 euro sul bilancio di previsione 2005 della Regione.

Decorrenza degli effetti e limiti temporali

Gli effetti della legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell’avviso di esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. La disciplina ha quindi efficacia subordinata a tale condizione e, per alcune misure, è circoscritta a periodi ormai conclusi: in particolare, i prelievi sono considerati dal 2003 fino a tutto il 2004 e il sostegno alla perdita di reddito è limitato a un anno.

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