L.R. Molise 27/2004
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise (ARSIAM) e sopprime l’ERSAM, definendone funzioni, organi, personale, patrimonio, finanziamento e liquidazione. Molte disposizioni sugli organi e sulla governance risultano oggi abrogate; permane il quadro storico-organizzativo dell’ente e del subentro nei rapporti dell’ERSAM.
Istituzione dell’ARSIAM e soppressione dell’ERSAM in Molise
Istituzione dell’ARSIAM e riordino dell’amministrazione agricola
La legge regionale del Molise disciplina il riordino dell’attività amministrativa in agricoltura attraverso l’istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM) e la soppressione dell’ERSAM. Gran parte della disciplina sull’organizzazione interna e sugli organi è oggi abrogata, ma il testo conserva rilievo storico per il subentro nei rapporti, il patrimonio, la liquidazione e i riferimenti normativi sostitutivi.
Ambito, natura giuridica e finalità originarie
L’ARSIAM era configurata come organismo tecnico-strumentale della Regione, con personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria. Operava nel quadro della politica agricola comunitaria e nazionale secondo gli indirizzi regionali e in collaborazione con enti locali e soggetti di settore.
Le finalità istituzionali comprendevano, tra le altre:
- ammodernamento e sviluppo delle imprese agricole;
- esecuzione di piani e programmi regionali di miglioramento fondiario e agrario;
- consulenza e assistenza tecnica a enti pubblici e operatori del settore;
- orientamento produttivo e supporto alla gestione aziendale;
- promozione dell’innovazione tecnologica nei comparti agricolo, zootecnico, agroalimentare, agroindustriale, agroforestale e pesca produttiva;
- sostegno all’associazionismo e al riordino fondiario.
Era inoltre previsto che l’Agenzia potesse svolgere, previo riconoscimento, le funzioni di organismo pagatore ai sensi del d.lgs. n. 165/1999.
Funzioni operative dell’Agenzia
Le funzioni attribuite all’ARSIAM erano ampie e includevano attività di sviluppo, assistenza tecnica, informazione e programmazione settoriale. In particolare, l’Agenzia doveva:
- promuovere la diffusione di innovazioni tecnologiche nelle imprese agricole e della pesca produttiva;
- garantire assistenza e consulenza tecnica su produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
- promuovere lo sviluppo rurale, specie nelle aree interne, con attenzione alle produzioni eco-compatibili;
- gestire la rete agro-meteorologica regionale in collegamento con altri sistemi informativi;
- supportare Comunità montane ed enti locali;
- diffondere informazioni sulle normative e sulle iniziative comunitarie, statali e regionali;
- elaborare studi e progetti su tecniche biologiche e sostenibili;
- svolgere indagini di mercato e iniziative di promozione delle produzioni tipiche;
- promuovere marchi di qualità e formazione professionale;
- coordinare e gestire, anche in convenzione, attività e personale nel settore forestale.
La legge prevedeva anche funzioni ulteriori: intermediazione tra sistema produttivo e centri di ricerca, osservatorio dei mercati agroalimentari, acquisizione di brevetti e know-how, redazione di studi e progettazioni anche per committenti pubblici e privati.
Rapporti con altri organismi e collaborazione istituzionale
L’Agenzia coordinava le attività del Co.Re.Di.Mo. e delle A.P.A., che dovevano trasmettere annualmente entro il 31 agosto i programmi di attività tecnica specialistica e i relativi conti finanziari alla struttura competente dell’Agenzia.
Le attività potevano essere svolte anche tramite:
- convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- partecipazione a forme associative, consortili o societarie;
- collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici.
Programmazione dell’attività
La disciplina originaria prevedeva un programma triennale generale e programmi annuali, contenenti linee di intervento, obiettivi, strumenti di verifica e mezzi necessari. La proposta partiva dall’Agenzia, passava all’assessorato regionale competente e quindi alla Giunta; il Consiglio regionale approvava il programma triennale entro 90 giorni, con silenzio-assenso in caso di inerzia.
I programmi annuali dovevano essere presentati entro il 30 ottobre di ogni anno e approvati entro i 30 giorni successivi, con approvazione tacita in caso di mancata decisione. Erano inoltre possibili direttive in ogni tempo da parte del Presidente della Regione, della Giunta e del Consiglio regionale.
Organi dell’Agenzia e governance originaria
Gli organi previsti erano:
- Presidente;
- Consiglio di amministrazione;
- Collegio dei revisori dei conti.
Le norme dettagliate sulla composizione, sui compensi e sulle attribuzioni di Consiglio, Presidente e revisori risultano oggi abrogate, ma il testo originario prevedeva una struttura di vertice con nomina regionale, durata coincidente con quella del Consiglio regionale e poteri di indirizzo, gestione e controllo.
Direzione generale e supporto tecnico-scientifico
Il direttore generale era nominato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Giunta regionale, con incarico conferibile a dirigenti regionali o a soggetti esterni dotati di laurea ed esperienza dirigenziale. Durava in carica per il periodo del Consiglio di amministrazione e comunque non oltre 60 giorni dalla nomina del nuovo consiglio.
Al direttore generale spettavano, tra le altre, le funzioni di:
- supporto operativo agli organi;
- predisposizione del bilancio e delle variazioni;
- proposta degli atti al Consiglio;
- promozione e resistenza alle liti nei limiti di legge;
- esecuzione delle deliberazioni;
- adozione degli atti amministrativi e gestione delle entrate e delle spese;
- sovrintendenza ai contratti, al personale e all’organizzazione dei servizi.
Era inoltre istituito un Comitato tecnico-scientifico, oggi abrogato, con funzioni consultive sui programmi e sugli atti di amministrazione, composto da rappresentanti istituzionali, universitari, scientifici e delle organizzazioni agricole e cooperative.
Personale e assetto organizzativo
La legge disciplinava la definizione della dotazione organica entro quattro mesi dall’insediamento del Consiglio di amministrazione, con approvazione della Giunta regionale. Il personale dell’ERSAM era temporaneamente assegnato all’ARSIAM nella fase iniziale, mantenendo stato giuridico ed economico di provenienza fino ai nuovi provvedimenti.
Era previsto il trasferimento nei ruoli regionali del personale eventualmente in esubero. Per il personale dell’Agenzia si applicavano il contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali e l’iscrizione all’INPDAP ai fini previdenziali.
L’organizzazione dell’ARSIAM era articolata in una sede centrale nel capoluogo regionale e in unità territoriali decentrate; l’assetto organizzativo era rinviato alla tabella allegata alla legge.
Gestione economica, bilancio ed esercizio finanziario
La gestione economico-finanziaria era soggetta alle norme regionali di contabilità, amministrazione dei beni e attività contrattuale, nonché alla legislazione statale. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo erano approvati secondo una procedura che coinvolgeva Consiglio di amministrazione, Giunta e Consiglio regionale.
L’esercizio finanziario coincideva con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo doveva essere approvato entro il 30 settembre dell’anno precedente, mentre il conto consuntivo entro il 30 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata approvazione o di mancata presentazione nei termini, era prevista la deliberazione di scioglimento degli organi.
Nelle more dell’approvazione del bilancio, l’Agenzia poteva operare in esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio regionale.
Patrimonio e finanziamenti
L’ARSIAM disponeva di un proprio patrimonio, soggetto a inventario, costituito inizialmente dai beni immobili, mobili e dalle partecipazioni trasferiti dall’ERSAM con deliberazione della Giunta regionale.
Poteva proporre piani per l’alienazione o il trasferimento di beni non funzionali ai propri compiti e per l’utilizzo dei relativi proventi nel settore agricolo, con approvazione della Giunta previo parere della Commissione consiliare competente.
Le fonti di finanziamento comprendevano:
- stanziamenti regionali annuali;
- proventi dei servizi e delle attività;
- risorse derivanti da progetti comunitari, nazionali e regionali;
- contributi pubblici e privati;
- ulteriori entrate eventuali.
Soppressione dell’ERSAM e subentro dell’ARSIAM
L’ERSAM, istituito nel 1970, veniva sciolto e posto in liquidazione. L’ARSIAM subentrava ope legis nella proprietà dei beni immobili e in tutti i rapporti attivi e passivi rinvenienti dall’attività di riforma fondiaria, con predisposizione da parte dell’ERSAM di un atto di ricognizione e consistenza dei beni.
Le funzioni non attribuite all’ARSIAM restavano esercitate dagli organi competenti della Regione Molise. Le strade realizzate nel comprensorio della riforma fondiaria erano trasferite gratuitamente ai Comuni territorialmente interessati.
Liquidazione dell’ERSAM
La legge prevedeva una procedura dettagliata di liquidazione dell’ERSAM:
- il Consiglio regionale nominava entro 30 giorni il commissario liquidatore;
- il commissario operava secondo le direttive e sotto il controllo della Giunta regionale;
- entro 30 giorni dall’insediamento doveva prendere in consegna beni, scritture e documenti, ricevere il conto della gestione e trasferire all’ARSIAM le attrezzature e i beni necessari al primo funzionamento;
- entro i 60 giorni successivi presentava un piano di liquidazione;
- la Giunta, entro 30 giorni dall’approvazione del piano, individuava i beni e i rapporti da trasferire all’ARSIAM e disciplinava la dismissione di quelli da liquidare;
- il commissario presentava relazioni semestrali e, entro 24 mesi, il bilancio finale di liquidazione e una relazione conclusiva.
Le eventuali attività residue venivano acquisite al bilancio regionale, mentre le passività non soddisfatte restavano a carico del bilancio regionale.
Controlli, scioglimento degli organi e responsabilità gestionali
La Regione poteva disporre controlli sugli organi dell’Agenzia per verificare il regolare esercizio del mandato. In caso di omissione di atti dovuti, era possibile la nomina di commissari ad acta.
In presenza di gravi irregolarità, inefficienze, inadempienze o violazioni reiterate, nonché in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, poteva sciogliere gli organi e nominare un commissario straordinario. L’organo sciolto doveva essere ricostituito entro 45 giorni.
Era inoltre prevista la possibilità di scioglimento degli organi per mancata approvazione del bilancio o del conto consuntivo o per mancata presentazione nei termini.
Norme abrogate, transitorie e decorrenza
La legge ha abrogato, in tutto o in parte, varie leggi regionali precedenti in materia agricola e di ERSAM, oltre alle disposizioni incompatibili. Una norma transitoria consentiva, per la gestione della rete agro-meteorologica regionale, una convenzione con il servizio di Protezione civile per finalità di allertamento idrogeologico e idraulico.
L’entrata in vigore era prevista il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Stato attuale della disciplina
Molte disposizioni cardine sulla struttura dell’ARSIAM, sui suoi organi e sulla governance risultano espressamente abrogate dal 2015. Restano tuttavia rilevanti, per il valore storico e sistematico, la ricostruzione dell’assetto originario, il subentro nei rapporti dell’ERSAM, le disposizioni sulla liquidazione e i richiami alle funzioni poi trasferite o superate dalla normativa successiva.
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