L.R. Toscana 6/2020
Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 4 febbraio 2020, n. 6 introduce requisiti specifici per il direttore sanitario degli stabilimenti termali quando vi si svolgono attività sanitarie non termali. In tali casi si applicano i requisiti previsti dalla disciplina regionale sulle strutture sanitarie, oppure l’esperienza quinquennale come direttore sanitario termale. Norma ancora attuale.
Direzione sanitaria negli stabilimenti termali
Direzione sanitaria negli stabilimenti termali
La legge regionale Toscana n. 6 del 2020 interviene sulla disciplina degli stabilimenti termali per coordinare le regole sulla direzione sanitaria quando, oltre alle prestazioni termali, vi siano anche attività sanitarie di carattere non termale. L’atto si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda gli stabilimenti termali nei quali si svolgono attività sanitarie non termali ai sensi della disciplina regionale sulle acque minerali e termali. In presenza di tali attività, la figura del direttore sanitario deve rispettare requisiti più specifici rispetto a quelli ordinari previsti per gli impianti termali.
Requisiti del direttore sanitario
Per gli stabilimenti termali in cui si svolgano attività sanitarie di carattere non termale, il direttore sanitario deve essere:
- un medico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale sulle strutture sanitarie;
- oppure un medico che abbia svolto per almeno cinque anni le funzioni di direttore sanitario ai sensi della disciplina degli stabilimenti termali.
La norma quindi allinea, per queste attività miste, la qualifica del direttore sanitario agli standard previsti per le strutture sanitarie, ammettendo in alternativa l’esperienza professionale maturata in ambito termale.
Coordinamento tra disciplina termale e disciplina sanitaria
L’intervento normativo collega la legge regionale sulle acque minerali, di sorgente e termali con quella sulla qualità e sicurezza delle strutture sanitarie. Il risultato è che, quando nello stabilimento termale si svolgono prestazioni sanitarie diverse da quelle strettamente termali, si applicano requisiti sanitari aggiuntivi per garantire un adeguato livello di controllo professionale.
Regime temporale e attualità
La legge non contiene una disciplina transitoria né limiti temporali di efficacia. Si tratta di una modifica normativa a regime, tuttora utilizzabile per la verifica dei requisiti del direttore sanitario negli stabilimenti termali toscani che svolgono anche attività sanitarie non termali.
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