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Legge

L.R. Toscana 64/2008

Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 64/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente a determinati enti e organismi dipendenti della Regione Toscana, compresi gli organismi di consulenza di Giunta e Consiglio, di procedere ad assunzioni a tempo determinato e indeterminato se hanno rispettato uno dei criteri di contenimento della spesa e se l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti complessive. Il requisito è certificato sulla base dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.

Assunzioni di personale negli enti e organismi dipendenti della Regione Toscana

Assunzioni di personale negli enti e organismi dipendenti della Regione Toscana

La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, le condizioni alle quali gli enti e organismi dipendenti della Regione possono procedere a nuove assunzioni di personale. La previsione riguarda anche gli enti di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ma opera solo al ricorrere di precisi vincoli finanziari.

Ambito soggettivo e presupposti

Possono avvalersi della facoltà assunzionale gli enti e organismi dipendenti della Regione che:

  • si siano attenuti a uno dei criteri di contenimento della spesa previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 24;
  • presentino un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50 per cento, calcolato sulla somma delle spese della Regione e di tali enti.

La disciplina comprende sia assunzioni a tempo determinato sia assunzioni a tempo indeterminato.

Verifica e certificazione del requisito economico

Il rispetto dei criteri richiesti non è rimesso a una autonoma valutazione dell’ente, ma deve essere certificato dalla direzione generale competente in materia di bilancio e finanze. La verifica va effettuata con riferimento all’ultimo bilancio consuntivo approvato.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il testo non contiene una durata limitata espressa né un termine finale di applicazione, ma disciplina una condizione di accesso alle assunzioni riferita alla situazione finanziaria risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.

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