L.R. Toscana 66/2008
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana il fondo regionale per la non autosufficienza, ne disciplina risorse, riparto, accesso e prestazioni per anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Prevede PUA, UVM/UVMD, PAI e progetto di vita, compartecipazione ai costi e controlli. È una disciplina vigente, ma parte delle norme originarie è stata aggiornata nel 2025-2026.
Fondo regionale toscano per la non autosufficienza e disciplina degli interventi sociosanitari
Fondo regionale toscano per la non autosufficienza
La legge istituisce in Toscana un fondo regionale destinato a sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità. La disciplina è poi stata aggiornata da modifiche successive, con un rafforzamento dei percorsi di accesso, valutazione e progettazione individualizzata.
Finalità e destinatari della disciplina
La legge definisce la non autosufficienza come perdita permanente, parziale o totale dell’autonomia nelle funzioni fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, tale da impedire il compimento degli atti essenziali della vita quotidiana senza aiuto rilevante di altre persone. L’obiettivo regionale è migliorare qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali, promuovere prevenzione della non autosufficienza e della fragilità, favorire domiciliarità e vita indipendente e, per le persone con disabilità, la piena partecipazione ai diversi ambiti della vita in condizioni di pari opportunità, autodeterminazione e non discriminazione.
Composizione e finanziamento del fondo
Il fondo è alimentato da più fonti:
- risorse del fondo sanitario regionale destinate ai servizi sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziane;
- risorse del fondo sociale regionale;
- risorse del fondo nazionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti e altre eventuali risorse nazionali coerenti con la legge;
- lasciti o donazioni compatibili con la finalità sociosanitaria.
I comuni concorrono con risorse proprie secondo le modalità previste dalla convenzione tipo per l’integrazione sociosanitaria o nell’ambito delle società della salute; il loro contributo non può comunque essere inferiore alla spesa storica sostenuta per l’assistenza ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità, calcolata sulle tre annualità precedenti. La Giunta regionale aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza, in coerenza con la programmazione e con il bilancio regionale.
Riparto territoriale e gestione delle risorse
Il fondo è ripartito dalla Giunta regionale tra le zone-distretto sulla base delle indicazioni della Conferenza regionale dei sindaci e di criteri demografici, di incidenza della disabilità e della non autosufficienza, nonché della presenza di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Le risorse sono vincolate alla destinazione e gestite con contabilità separata: nelle aree con società della salute sono trasferite a queste ultime, mentre nelle altre aree sono assegnate alla ASL competente, secondo le indicazioni della Conferenza zonale integrata.
Programmazione e tipologie di prestazioni finanziabili
Il piano sanitario e sociale integrato regionale disciplina le procedure di accesso e presa in carico e individua le prestazioni finanziabili, che devono privilegiare la risposta domiciliare e la vita indipendente. Le prestazioni comprendono interventi domiciliari sociosanitari, anche in forma diretta, interventi indiretti tramite titoli per servizi e sostegno assistenziale, interventi di adattamento domestico, inserimenti semiresidenziali, temporanei di sollievo e permanenti in residenza. Le risorse sono allocate secondo quote dedicate stabilite dalla programmazione regionale.
Accesso, valutazione e presa in carico
L’accesso avviene tramite segnalazione del bisogno e punti unici di accesso (PUA), collocati operativamente presso le case della comunità. Il PUA assicura accoglienza e informazione e garantisce che, entro 30 giorni dalla domanda, la UVM o la UVMD definiscano la presa in carico e il percorso assistenziale appropriato, condividendolo con la persona interessata e i familiari.
La valutazione multidisciplinare è svolta dalla UVM per la non autosufficienza e dalla UVMD per la disabilità. In ogni zona-distretto devono essere costituite entrambe le unità. La UVM definisce il PAI, verifica il bisogno e l’indice di gravità e controlla periodicamente gli obiettivi; la UVMD elabora il progetto di vita, secondo la volontà della persona con disabilità, entro 60 giorni dalla domanda e ne monitora l’attuazione.
Progetto individualizzato, progetto di vita e tempi
Per le persone anziane non autosufficienti il PAI contiene obiettivi, esiti attesi e prestazioni da erogare. Per le persone con disabilità il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato individua obiettivi, misure, accomodamenti ragionevoli e risorse pubbliche e private necessarie alla partecipazione nella comunità.
Se le prestazioni previste nel PAI non possono essere attivate nei tempi stabiliti, la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa comunque un termine massimo di 90 giorni per l’attivazione delle prestazioni previste nel PAI.
Compartecipazione e partecipazione degli utenti
È prevista la compartecipazione della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperte dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo fasce economiche e contributive differenziate definite dagli enti erogatori; la Giunta regionale può emanare indirizzi. Rimane salva la facoltà dei gestori di agire per il recupero della quota dovuta in caso di inadempimento.
La partecipazione delle associazioni rappresentative e di tutela degli utenti al sistema è assicurata tramite la commissione per le politiche sociali e il comitato di partecipazione.
Monitoraggio, sistema informativo e controlli
La struttura regionale competente monitora la gestione del fondo verificando sostenibilità finanziaria, possibili difformità applicative tra zone-distretto, modalità di gestione integrata e assolvimento degli obblighi informativi. È previsto un flusso informativo regionale sulla non autosufficienza e la Giunta può modificare i criteri di riparto se il debito informativo non è rispettato nei tempi e nelle modalità stabilite.
Disposizioni transitorie, valutazione e finanziamento iniziale
La legge prevedeva, per la prima applicazione, la modifica del piano integrato sociale regionale 2007-2010 e la continuità degli interventi già previsti per gli anziani a rischio fragilità. Alcune disposizioni transitorie erano legate all’adozione dell’atto di indirizzo sulla compartecipazione e all’adeguamento delle società della salute.
La copertura finanziaria iniziale era imputata al bilancio 2008-2010; gli oneri per monitoraggio e sistema informativo erano quantificati per il triennio iniziale. La clausola valutativa impone alla Giunta di riferire al Consiglio, entro 180 giorni dalla conclusione di ciascun ciclo di programmazione pluriennale, sullo stato di attuazione, sulle risorse, sulla copertura territoriale dei presidi, sui tempi di definizione dei progetti individualizzati e sui risultati ottenuti in termini di aumento delle persone assistite.
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