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Circolare

Circolare INAIL n. 73 del 19 dicembre 2003

Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il nuovo sistema sanzionatorio INAIL fondato sulla distinzione tra omissione ed evasione e disciplina sia il regime ordinario sia quello speciale di riduzione delle sanzioni civili su istanza dell’interessato. Vengono indicati ambito di applicazione, decorrenza, competenze decisionali, tipologie di inadempienza ammesse, criteri per la misura massima o minima della riduzione, nonché le regole specifiche per enti non economici finanziati con fondi pubblici e per le procedure concorsuali. Sono infine richiamate le precisazioni finali sulle sanzioni amministrative non applicabili per violazioni sostanziali anteriori al 1° gennaio 2001.

Sistema sanzionatorio INAIL: riduzione delle sanzioni civili e relative modalità di applicazione

Sistema sanzionatorio INAIL e riduzione delle sanzioni civili

La circolare n. 73 del 19 dicembre 2003 fornisce chiarimenti applicativi sul nuovo sistema sanzionatorio in materia di premi e contributi INAIL, con particolare attenzione alla possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili su istanza dell’interessato. Il documento coordina la disciplina ordinaria e quella speciale, individua i casi in cui il beneficio è concedibile e stabilisce competenze, requisiti, termini e criteri di calcolo.

Quadro normativo di riferimento

Il testo si colloca nel quadro del D.P.R. n. 1124/1965, dell’art. 1, comma 224, della legge n. 662/1996 e, soprattutto, dell’art. 116 della legge n. 388/2000, che disciplina il nuovo sistema sanzionatorio. Vengono richiamati anche la direttiva interministeriale del 19 aprile 2001, le precedenti circolari INAIL in materia e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2002, che ha dettato i criteri operativi per la riduzione delle sanzioni civili.

Struttura del sistema sanzionatorio

La circolare ribadisce la distinzione fondamentale tra:

  • omissione, ossia il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è desumibile dalle denunce o registrazioni obbligatorie;
  • evasione, cioè il mancato o ritardato pagamento connesso a omesse, inesatte o non veritiere denunce o registrazioni obbligatorie.

Entrambe le fattispecie danno luogo a sanzioni civili. La disciplina ordinaria prevede il pagamento integrale delle sanzioni nei limiti di legge, oltre agli eventuali interessi di mora; la disciplina speciale consente, in presenza dei presupposti, la riduzione fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data della domanda, oppure fino a tale misura aumentata del 50%.

Ambito di applicazione della disciplina riduttiva

La riduzione delle sanzioni civili è prevista, in via generale, per i casi di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi. La circolare precisa che l’istituto non si applica all’evasione contributiva, salvo che il datore di lavoro denunci spontaneamente la propria situazione debitoria prima di contestazioni o richieste dell’Istituto e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento. In tale ipotesi, entro 30 giorni dalla denuncia, il datore di lavoro deve:

  • pagare il premio dovuto, oppure
  • presentare domanda di rateazione del debito.

La misura della riduzione viene determinata valutando una serie di indicatori, tra cui:

  • comportamento pregresso dell’azienda in ordine agli obblighi contributivi;
  • correntezza dei versamenti;
  • situazione patrimoniale complessiva;
  • rilevanza delle cause del mancato o ritardato pagamento;
  • riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa dell’attività produttiva;
  • importo delle somme da recuperare;
  • incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

Decorrenza e competenza a decidere

La riduzione si applica alle domande relative a crediti accertati dal 1° ottobre 2000, indipendentemente dalla data di presentazione, nonché alle domande relative a crediti accertati anteriormente ma presentate dal 12 agosto 2001 in poi.

Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, le domande pervenute entro l’11 agosto 2001 continuano a essere esaminate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per tutte le altre ipotesi la competenza decisionale spetta ai Direttori regionali, ai quali le istanze devono essere trasmesse corredate del parere del dirigente della sede che gestisce il rapporto assicurativo.

Tipologie di inadempienze considerate

La disciplina speciale si applica a tre categorie di situazioni:

  • mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze di particolare rilevanza;
  • mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso del terzo;
  • mancato o ritardato pagamento dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale.

Per i casi di mancato o tardivo versamento la misura ridotta è pari al T.U.R.; per i casi di evasione è pari al T.U.R. aumentato di 2 punti.

Oggettive incertezze di particolare rilevanza

Il beneficio è ammesso quando le incertezze derivano da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o da determinazioni amministrative non univoche. La circolare esclude la riduzione nei casi di erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia determinato una classificazione tariffaria errata con applicazione di un tasso di premio inferiore a quello dovuto per la lavorazione effettivamente svolta.

Per questa fattispecie, come per il fatto doloso del terzo, elemento essenziale per la concessione della riduzione alla misura degli interessi legali è il costante rispetto degli obblighi contributivi.

Fatto doloso del terzo

La norma conferma la rilevanza di questa ipotesi già prevista dalla precedente disciplina, eliminando il requisito, in passato previsto, dei riflessi negativi occupazionali di particolare rilevanza. Il mancato pagamento trova quindi giustificazione nel fatto doloso di un soggetto terzo, diverso da chi presenta querela.

Ai fini del beneficio è necessario che:

  • il fatto doloso sia denunciato all’autorità giudiziaria entro 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato;
  • l’interessato esibisca la certificazione dell’autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento penale.

Se il fatto doloso non viene poi comprovato in sede penale, l’Istituto conserva il diritto di richiedere a conguaglio la sanzione civile in misura intera.

Crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale

Anche queste ipotesi riprendono la precedente disciplina, ma nella nuova formulazione devono essere comprovate dalla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente. La circolare richiama due sottocasi particolarmente rilevanti:

  • imprese soggette alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni cui sia stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • crisi aziendali di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e al settore produttivo.

In queste fattispecie, oltre al costante rispetto degli obblighi contributivi, rilevano anche i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa dell’attività produttiva.

Istruzioni operative per la riduzione

Le domande devono essere inviate al Direttore regionale, corredate del parere della sede competente. L’accoglimento è subordinato al pagamento provvisorio del premio e delle sanzioni ridotte nella misura degli interessi legali dovuti alla data della richiesta; il pagamento può avvenire in unica soluzione o a rate, fermo restando l’eventuale conguaglio.

La circolare distingue poi tra:

  • riduzione massima consentita, pari agli interessi legali vigenti alla data dell’istanza, quando la valutazione complessiva degli indicatori è positiva;
  • riduzione minima consentita, pari agli interessi legali vigenti alla data dell’istanza aumentati del 50%, quando la valutazione complessiva è non positiva.

Ai fini della valutazione dell’importo da recuperare, esso è considerato di notevole entità quando è almeno pari alle somme versate a titolo di premi nell’anno precedente l’inizio del periodo di omissione.

Enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro

Per gli enti i cui proventi finanziari derivano prevalentemente, e comunque per almeno i due terzi, da finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la riduzione è concessa con applicazione della sanzione civile pari al tasso degli interessi legali vigenti alla data della domanda.

Se non ricorre il requisito della prevalenza, da dimostrare mediante bilanci o altra documentazione contabile idonea, si applicano gli interessi legali aumentati del 50%. Il beneficio opera solo nei casi di ritardato pagamento e non di evasione. Inoltre:

  • i contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni;
  • l’inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento;
  • la regolarizzazione contributiva deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione del finanziamento.

In caso contrario, devono essere ripristinate le sanzioni in misura intera, comprese le eventuali somme aggiuntive per mora.

Procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato due sole misure ridotte, distinte a seconda che si tratti di mancato/tardivo versamento oppure di evasione, entrambe calcolate in base al T.U.R. vigente al momento della richiesta.

Dal 9 giugno 2003 il T.U.R. è pari al 2%. Le sanzioni così calcolate si cristallizzano alla data della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale; per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti solo gli interessi legali sui crediti privilegiati. La regola non si applica alla procedura di amministrazione controllata, nella quale continuano a maturare le somme aggiuntive secondo la disciplina ordinaria.

Se il T.U.R. risulta inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile ridotta coincide con gli interessi legali per l’omissione e con gli interessi legali aumentati di 2 punti per l’evasione.

Precisazioni finali

La circolare conclude ricordando che, dall’1 gennaio 2001, non possono essere applicate sanzioni amministrative per violazioni sostanziali, dirette o indirette, anteriori a quella data. Restano invece sanzionabili i comportamenti, anche anteriori, che integrano violazioni formali. Per l’operatività applicativa viene infine richiamata la tabella riassuntiva allegata.

Punti principali

Quadro generale del sistema sanzionatorio

La circolare richiama il sistema introdotto dalla legge n. 388/2000, basato sulla distinzione tra omissione ed evasione contributiva. L’omissione consiste nel mancato o ritardato pagamento del premio risultante da denunce o registrazioni obbligatorie; l’evasione riguarda invece i casi in cui manchino o siano non veritiere le registrazioni o denunce obbligatorie. Entrambe le ipotesi comportano sanzioni civili, disciplinate in forma ordinaria o, nei casi previsti, in forma ridotta su istanza dell’interessato.

Ambito di applicazione della riduzione

La riduzione delle sanzioni civili è ammessa, in via generale, per il mancato o ritardato pagamento di premi o contributi e non per l’evasione contributiva. È però possibile applicarla anche nei casi di evasione se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la propria situazione debitoria prima di contestazioni o richieste dell’Istituto e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento; nei 30 giorni successivi alla denuncia deve poi pagare il debito o chiedere la rateazione. La misura della riduzione dipende da indicatori quali comportamento contributivo pregresso, correntezza dei versamenti, situazione patrimoniale, gravità delle cause dell’inadempimento, riflessi occupazionali o produttivi, importo da recuperare e incidenza del beneficio sul credito.

Decorrenza e competenza decisionale

La riduzione si applica alle domande relative a crediti accertati dal 1° ottobre 2000, a prescindere dalla data di presentazione, e a quelle per crediti accertati prima di tale data ma presentate dal 12 agosto 2001 in poi. Le domande su crediti già accertati al 30 settembre 2000, se pervenute entro l’11 agosto 2001, restano di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per tutte le altre ipotesi la decisione spetta ai Direttori regionali, sulla base del parere del dirigente della sede che gestisce il rapporto assicurativo.

Tipologie di inadempienze ammesse

La disciplina speciale riguarda tre gruppi di casi: oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale. Per le oggettive incertezze il beneficio è ammesso solo quando derivano da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti. Per il fatto doloso del terzo è richiesta denuncia all’autorità giudiziaria entro 3 mesi e la certificazione della pendenza del procedimento. Per le crisi aziendali è necessaria la prova della situazione da parte della Direzione Provinciale del lavoro e, nei casi rilevanti, il riconoscimento formale della cassa integrazione straordinaria o della particolare rilevanza sociale ed economica.

Misura della riduzione e criteri operativi

L’accoglimento della richiesta comporta il pagamento provvisorio del premio e delle sanzioni ridotte, pari agli interessi legali dovuti alla data della domanda, con possibilità di pagamento in unica soluzione o a rate e con eventuale conguaglio. La riduzione massima, pari agli interessi legali, spetta se la valutazione complessiva degli indicatori è positiva; in particolare, un importo da recuperare è considerato di notevole entità se almeno pari alle somme versate a titolo di premi nell’anno precedente l’inizio dell’omissione. La riduzione minima, pari agli interessi legali aumentati del 50%, si applica quando la valutazione complessiva è non positiva.

Enti non economici e soggetti senza fini di lucro

Per gli enti i cui proventi finanziari derivano prevalentemente, e comunque per almeno due terzi, da finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la sanzione ridotta è pari agli interessi legali vigenti alla data della domanda. Se manca il requisito di prevalenza, documentato tramite bilanci o altra idonea documentazione contabile, la riduzione è limitata agli interessi legali aumentati del 50%. Il beneficio vale solo per ritardato pagamento e non per evasione contributiva; i contributi e finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni, l’inadempienza deve riferirsi al periodo finanziato e la regolarizzazione deve avvenire entro il 16 del mese successivo all’erogazione, altrimenti si ripristinano le sanzioni integrali e gli eventuali interessi di mora.

Procedure concorsuali

Per le aziende soggette a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, purché siano integralmente pagati contributi e spese. Il calcolo avviene in base al T.U.R. vigente alla data della richiesta; dal 9 giugno 2003 il T.U.R. è pari al 2%. Le somme aggiuntive si cristallizzano alla data della dichiarazione di apertura della procedura e, per il periodo della procedura, sono dovuti solo gli interessi legali sui crediti privilegiati. Il criterio non si applica all’amministrazione controllata, nella quale continuano a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.

Precisazioni finali

La circolare ricorda che, a decorrere dall’1 gennaio 2001, non possono essere applicate sanzioni amministrative per violazioni sostanziali, dirette o indirette, anteriori a tale data. Restano invece sanzionabili i comportamenti anteriori che integrano violazioni formali. Per la consultazione operativa delle varie fattispecie e delle rispettive misure sanzionatorie viene richiamata la tabella riassuntiva allegata.

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