Circolare INAIL n. 68 del 4 dicembre 2003
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base alla delibera del Commissario straordinario n. 400/2003 e al decreto ministeriale dell’11 agosto 2003, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità viene rivalutato con decorrenza 1° luglio 2003. La nuova misura è fissata in 205,30 euro, determinata sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2001 e il 2002 pari al 2,4%. Il conguaglio sarà effettuato dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il pagamento del rateo di febbraio 2004.
Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2003
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile dal 1° luglio 2003
La circolare dell’INAIL comunica l’aggiornamento della misura dell’assegno di incollocabilità, in applicazione della disciplina di rivalutazione annuale. Viene indicato il nuovo importo mensile e viene precisata la modalità di conguaglio delle differenze dovute.
Quadro normativo di riferimento
La rivalutazione è disposta sulla base della delibera del Commissario straordinario n. 400 del 19 giugno 2003, avente ad oggetto la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2003, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 agosto 2003, che determina la nuova misura mensile con la medesima decorrenza.
Nuova misura dell'assegno
A decorrere dal 1° luglio 2003, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in 205,30 euro. La misura è stata definita in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra il 2001 e il 2002, pari al 2,4%.
Conguaglio
La circolare precisa che le operazioni di conguaglio saranno eseguite direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Il relativo adeguamento avverrà con il pagamento del rateo di febbraio 2004.
Allegato richiamato
La circolare richiama un allegato contenente il decreto ministeriale dell’11 agosto 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003.
Punti principali
Rivalutazione dell'importo mensile
Dal 1° luglio 2003 l’assegno di incollocabilità è stabilito nella misura mensile di 205,30 euro.
Base normativa e criteri di determinazione
La rivalutazione discende dalla delibera del Commissario straordinario n. 400 del 19 giugno 2003 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 agosto 2003. L’importo è stato calcolato tenendo conto della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2001 e il 2002, pari al 2,4%.
Conguaglio delle somme
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il rateo di febbraio 2004.
Testo integrale
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