Regolamento (UE) 2018/123
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/123 della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Cerezas de la Montaña de Alicante". La Commissione dà atto di avere esaminato la domanda presentata dalla Spagna e di averla pubblicata per consentire eventuali opposizioni, senza che ne sia stata notificata alcuna. L’atto rende quindi efficace la modifica del disciplinare e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Cerezas de la Montaña de Alicante" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione. Riguarda la modifica del relativo disciplinare richiesta dalla Spagna e approvata dalla Commissione a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene esclusioni settoriali ulteriori.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Cerezas de la Montaña de Alicante"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/123 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Cerezas de la Montaña de Alicante". L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata su domanda della Spagna.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama l’esame della domanda presentata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni ai sensi dell’articolo 51.
Esito della procedura
La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto. Di conseguenza, la modifica del disciplinare viene approvata con l’articolo 1 del regolamento, che fa riferimento alla modifica già pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto non disciplina in generale il regime delle indicazioni geografiche, ma interviene in modo puntuale su una singola denominazione registrata: "Cerezas de la Montaña de Alicante" (IGP). Non introduce nuovi criteri generali, ma rende efficace una modifica del disciplinare applicabile a tale prodotto.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Cerezas de la Montaña de Alicante" (IGP). La base giuridica è il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e la procedura di modifica disciplinata dall’articolo 53.
Qualificazione della modifica come non minore e procedura di opposizione
La Commissione qualifica la modifica come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), consentendo la presentazione di opposizioni ai sensi dell’articolo 51; non essendone pervenute, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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