Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4633/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in data 22 ottobre 2025 e notificato a mezzo PEC del difensore di parte ricorrente in data 15 gennaio 2026, concernente diniego di nulla osta per il rilascio di passaporto; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non, ivi compreso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d’Italia di Lugano in data 26 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202601354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso sulla ricevibilità né sul merito. Ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione, rilevata d’ufficio, della possibile tardività del ricorso. La causa resta quindi da decidere dopo il contraddittorio sul punto; non è pronunciata alcuna statuizione sulle spese.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Milano del nulla osta per il rilascio del passaporto e provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Lugano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di nulla osta al rilascio del passaporto, emesso dalla Questura di Milano il 22 ottobre 2025 e notificato via PEC il 15 gennaio 2026, nonché del provvedimento consolare del 26 novembre 2025. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità per tardività: il ricorso risulta proposto il 16 marzo 2026, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica previsto dall’art. 10 della legge n. 1185/1967. Il testo non riferisce ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 1185/1967

    l’art. 10 Legge n. 1185/1967, che disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti delle autorità delegate dal Ministero degli Esteri al rilascio del passaporto (sul territorio italiano i questori, ai sensi della lett. a) dell’art. 5 cit. L.), al primo comma fissa per il ricorso gerarchico al Ministro il “termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto”, e al quarto comma prevede che “Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 […], l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi”

    Il ricorso al TAR contro i provvedimenti delle autorità delegate in materia di passaporti è soggetto agli stessi termini previsti per il ricorso gerarchico; nel caso esaminato, il Collegio ha individuato il termine di trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 4, n. 9, allegato IV, d.lgs. 104/2010

    l’art. 10, quarto comma, appena citato, non è stato abrogato dal codice del processo amministrativo, il cui allegato IV, art. 4, n. 9, ha invece abrogato l’art. 11 della legge 1185/1967 (che stabiliva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)

    L’entrata in vigore del codice del processo amministrativo non ha abrogato la disposizione della legge n. 1185/1967 che prevede il ricorso al TAR nei termini stabiliti dall’art. 10; è stata invece abrogata la distinta disposizione che stabiliva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di assegnare alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie sulla questione rilevata d’ufficio dal Collegio.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione, deve consentire alle parti di interloquire, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Il ricorso al TAR contro i provvedimenti delle autorità delegate al rilascio del passaporto, per i motivi ostativi indicati dalla legge n. 1185/1967, deve essere proposto entro il termine previsto dall’art. 10 della stessa legge: trenta giorni dalla notificazione o dalla ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto.
  • L’abrogazione della disposizione che attribuiva la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo non comporta, di per sé, l’abrogazione della distinta previsione che consente il ricorso al TAR nei termini stabiliti dall’art. 10 della legge n. 1185/1967.
  • Se il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per presentare memorie.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.