Cassazione Civile, Ordinanza n. 11596/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un fondo sosteneva che, in occasione della presentazione di una SCIA edilizia per la realizzazione di una recinzione e di un varco carrabile tra due proprietà, entrambe le parti avessero sottoscritto un atto idoneo a costituire per negozio una servitù carraia e pedonale a favore del suo lotto e a carico dello stradello di proprietà della società vicina. Dopo che la società aveva poi realizzato un muretto in calcestruzzo che ostruiva l'accesso, l'attore aveva chiesto l'accertamento della servitù. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo che la sottoscrizione della pratica edilizia non fosse sufficiente a costituire un diritto reale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme sul contratto e sulla sua interpretazione, sostenendo che l'accordo privato contenuto nella SCIA non poteva essere svalutato perché inserito in un atto di rilevanza pubblicistica, che la servitù non richiede formule sacramentali e che la volontà negoziale delle parti risultava dalla sottoscrizione congiunta e dal comportamento successivo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse dato rilievo a un fatto non provato e contestato, ossia che l'accordo fosse solo una mera aspettativa subordinata all'acquisto di un appartamento da parte del figlio del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, ritenuti dalla proposta del consigliere inammissibili o manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione della volontà negoziale e una rivalutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Tuttavia, il Collegio ha deciso in via assorbente su un rilievo preliminare di improcedibilità: il ricorso era improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato la copia della sentenza munita della relata di notifica, né la stessa era stata prodotta dalla controparte o acquisita tramite fascicolo d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla formazione del contratto, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per la declaratoria di improcedibilità.
art. 1322 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di autonomia contrattuale; la Corte non ha deciso nel merito della relativa doglianza.
art. 1326 c.c.
richiamato dal ricorrente sulla formazione dell'accordo; non vi è scrutinio di merito per improcedibilità.
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di forma scritta degli atti; il ricorso è stato dichiarato improcedibile prima dell'esame del motivo.
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente e nella proposta del consigliere con riferimento all'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la ricostruzione della volontà è questione di fatto riservata al merito.
art. 1327 c.c.
citato dal ricorrente tra le norme sulla conclusione del contratto; non esaminato nel merito.
art. 1375 c.c.
citato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della doglianza.
art. 1376 c.c.
citato dal ricorrente; non rileva ai fini della decisione di improcedibilità.
art. 115 c.p.c.
il secondo motivo lamentava la violazione di questa norma, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/manifestamente infondata perché mirava a contestare la valutazione del fatto e delle prove.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente deduce nel ricorso stesso l'avvenuta notificazione della sentenza.
art. 372 c.p.c.
non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della sentenza notificata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 370, terzo comma, c.p.c.
richiamato quale possibile fonte di produzione della sentenza da parte del controricorrente, che nel caso concreto non vi è stata.
art. 325 c.p.c.
richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione dopo notificazione del provvedimento.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e per la proposta del consigliere delegato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, non essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La costituzione di una servitù prediale richiede un atto avente natura contrattuale e forma idonea ad substantiam; non bastano dichiarazioni inserite in una pratica edilizia se da esse non risulta in modo inequivoco la volontà di imporre un peso reale su un fondo a favore di un altro fondo.
- L'accertamento della volontà negoziale e l'interpretazione del contenuto dell'atto sono attività di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sotto le mentite spoglie della violazione di legge.
- La censura per violazione delle norme ermeneutiche è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la doglianza si risolve nella richiesta di un'interpretazione alternativa, estranea al giudizio di legittimità.
- Quando il ricorrente affermi che la sentenza impugnata è stata notificata, sorge l'onere processuale di depositare la copia della sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso e non è sanata dal deposito tardivo ex art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata opera anche se la notifica è avvenuta via PEC e la data di notifica indicata nel ricorso rende applicabile il termine breve di impugnazione.
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