Cassazione Civile, Ordinanza n. 07173/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso; ha accolto il quinto motivo relativo alle spese; ha cassato la sentenza impugnata solo in parte qua e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha posto le spese del grado di appello e del giudizio di cassazione a carico delle controparti soccombenti in solido, con liquidazione in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale tra un autocarro fermo per avaria sulla destra della carreggiata e un'autovettura sopraggiunta da tergo, finita per urtare violentemente l'autocarro dopo una deviazione verso destra. In primo grado erano state rigettate sia la domanda risarcitoria della proprietaria dell'auto sia la domanda riconvenzionale del proprietario dell'autocarro. In appello, il proprietario dell'autocarro lamentava: (1) l'erronea considerazione di una sentenza penale di assoluzione pronunciata in relazione allo stesso fatto; (2) l'erronea ricostruzione della dinamica e del nesso causale, chiedendo di attribuire integralmente la responsabilità al conducente dell'altra auto; (3) l'errata applicazione delle regole sul concorso di colpa nella circolazione stradale, sostenendo che gli fosse stata addossata una prova impossibile circa il dover evitare la fermata del mezzo in prossimità della curva; (4) l'omesso esame di fatti decisivi riguardanti l'urto finale dell'autovettura contro l'autocarro e la prova del fermo tecnico; (5) la illegittima compensazione integrale delle spese di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché rivolti a ottenere una nuova valutazione del fatto e della dinamica del sinistro, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia coerente e intellegibile. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la mera riduzione quantitativa dell'accoglimento di una domanda unica non integra, di per sé, soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alle spese e ha deciso nel merito, condannando in solido le controparti e la relativa assicurazione a rifondere al ricorrente le spese del grado d'appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
La motivazione è viziata solo se manchi o sia affetta da anomalie radicali; nel caso concreto la motivazione sulla dinamica del sinistro è stata ritenuta intellegibile e coerente.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma non ritenuto violato nella parte relativa all'accertamento del fatto.
art. 1227 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del concorso di colpa; la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 40 c.p.
Richiamato in tema di causalità materiale; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a ridiscutere l'apprezzamento del fatto.
art. 41 c.p.
Richiamato in tema di concorso di cause; non si è tradotto in una violazione di diritto, ma in una richiesta di diversa ricostruzione causale.
art. 2054 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione della responsabilità nella circolazione stradale; la Corte ha ribadito che la relativa valutazione è di merito quando sorretta da motivazione logica.
art. 157 cod. strada
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla condotta di guida e sul concorso di colpa.
art. 652 c.p.p.
Invocato nell'appello per attribuire efficacia alla sentenza penale di assoluzione; il giudice di merito l'ha ritenuta irrilevante rispetto al giudizio civile e la questione non è stata accolta in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente/contrasto irriducibile; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato; non consente di contestare la valutazione delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese richiede presupposti ulteriori rispetto a una mera riduzione quantitativa dell'accoglimento di una domanda unica.
art. 384 c.p.c.
Consentita la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per censurare la regolamentazione delle spese processuali.
Cass. Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358
Richiamata per affermare che la ricostruzione della dinamica del sinistro e la graduazione delle colpe sono giudizi di mero fatto, sottratti al controllo di legittimità se motivati in modo corretto.
Cass. Sez. U., 7/04/2014, n. 8053
Richiamata per delimitare il perimetro del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. al solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061
Richiamata per il principio secondo cui la riduzione dell'accoglimento di una domanda unica non integra, di regola, reciproca soccombenza e non giustifica la condanna della parte vittoriosa alle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie da circolazione stradale, la ricostruzione della dinamica del sinistro, l'accertamento delle condotte dei conducenti, la valutazione della colpa e la sua graduazione costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione completa, coerente e logicamente corretta.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o una nuova ponderazione di testimonianze, fotografie, consulenze o documenti: una simile censura mira a sostituire il giudizio di fatto del giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile utilizzarlo per denunciare una insufficiente o non condivisa valutazione delle prove.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata dalla sola circostanza che una domanda unica sia stata accolta solo parzialmente: la soccombenza reciproca richiede una pluralità di domande contrapposte o un'unica domanda articolata in più capi, oltre agli ulteriori presupposti di legge.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito sulle spese.
- L'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile va valutata in relazione all'identità dei soggetti e del fatto oggetto di giudizio; se la decisione penale riguarda un soggetto estraneo alla lite civile, essa può essere ritenuta irrilevante dal giudice di merito.
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