Risoluzione n. 41 del 5/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i finanziamenti e l’intermediazione finanziaria svolti dalle concessionarie automobilistiche, se strumentali alla vendita dei veicoli e non organizzati come attività autonoma, non concorrono al calcolo del pro rata IVA. Resta l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti usati esclusivamente per tali operazioni esenti e la soluzione non vale se i finanziamenti hanno finalità diverse dall’acquisto dei beni venduti.
Operazioni finanziarie delle concessionarie automobilistiche e pro rata IVA
Attività finanziarie delle concessionarie automobilistiche e pro rata IVA
La risoluzione esamina se le attività di procacciamento e gestione di finanziamenti svolte da concessionarie automobilistiche incidano sulla percentuale di detrazione IVA di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il chiarimento è reso in relazione a finanziamenti collegati alla vendita di autoveicoli nuovi, usati e accessori, spesso realizzati tramite società finanziarie.
Quesito posto dall’associazione istante
L’associazione chiede se il meccanismo del pro-rata generale si applichi alle concessionarie che, oltre all’attività principale di vendita di autoveicoli, procacciano finanziamenti ai clienti per favorire le vendite. Viene precisato che:
- i finanziamenti sono normalmente concessi in forma di leasing o finanziamento diretto;
- l’attività della concessionaria può limitarsi alla semplice intermediazione, con conclusione del contratto da parte della società finanziaria, oppure arrivare alla stipula del contratto in nome della finanziaria;
- alla concessionaria è riconosciuta una provvigione, assoggettata a IVA nel leasing ed esente nel finanziamento diretto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- l’attività di procacciamento, pur incidendo poco sul volume d’affari, non è occasionale ma continua.
Tesi prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, le operazioni finanziarie dovrebbero essere escluse dal calcolo della percentuale di detrazione perché non costituiscono attività propria del soggetto passivo, ma operazioni accessorie all’attività imponibile principale di vendita di autoveicoli. A sostegno viene richiamata la circolare n. 71 del 26 novembre 1987, che considera non riconducibili all’attività propria alcune operazioni finanziarie poste in essere da società industriali o commerciali quando finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e strumentali al miglior svolgimento dell’attività ordinaria.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto il regime IVA delle operazioni finanziarie e del pro-rata:
- l’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 qualifica come esenti le prestazioni di servizi concernenti operazioni di finanziamento;
- il n. 9 del medesimo articolo estende l’esenzione alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni finanziarie di cui ai nn. da 1) a 7);
- l’art. 19, comma 5, disciplina la detrazione in presenza di operazioni imponibili ed esenti, rinviando alla percentuale di detrazione;
- l’art. 19-bis determina tale percentuale in base al rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e totale comprendente le operazioni esenti.
Operazioni escluse dal calcolo del pro-rata
La risoluzione ribadisce che, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, non concorrono al calcolo del pro-rata le operazioni esenti ex art. 10, nn. 1-9, quando:
- non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo;
- sono effettuate nell’ambito di attività occasionale;
- sono accessorie alle operazioni imponibili.
Nozione di attività propria e orientamenti interpretativi
La nozione di “attività propria” viene richiamata in senso qualitativo: per le società coincide con l’attività diretta a realizzare l’oggetto sociale e a qualificare l’impresa verso i terzi. Le operazioni finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, quindi, non sono considerate attività propria, ma operazioni strumentali al migliore svolgimento dell’attività esercitata.
Conferme giurisprudenziali
L’interpretazione è sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità:
- Cassazione, sentenza 28 maggio 2001, n. 7214: la natura accessoria dei finanziamenti può desumersi dal fatto che siano concessi sempre a clienti commerciali e finalizzati all’acquisto di merci;
- Cassazione, sentenza 7 maggio 2008, n. 11085: vanno escluse dal pro rata le attività, pur previste nell’atto costitutivo, se svolte solo occasionalmente o in modo accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, nonché i corrispettivi percepiti per l’attività di intermediazione in tali operazioni, non devono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità IVA, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando siano accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei veicoli.
Limiti e condizioni dell’esclusione
La risoluzione precisa tuttavia che l’esclusione dal pro rata non opera se:
- i finanziamenti sono destinati a finalità diverse dall’acquisto dei beni oggetto dell’attività della concessionaria;
- le attività finanziarie comportano un impiego non limitato di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA, tale da integrare una vera e propria organizzazione specifica per la loro gestione. In tal caso, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e la risoluzione n. 305/E del 21 luglio 2008.
Indetraibilità dell’IVA sugli acquisti specificamente impiegati
Resta comunque ferma l’indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni esenti considerate dalla risoluzione.
Vigilanza sull’applicazione uniforme
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni impartite e i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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