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Ordinanza

Ordinanza n. 16297/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del decreto n. -OMISSIS- del 15.05.2026, a firma del Dirigente Dott.ssa -OMISSIS-, notificato in data 20.05.2026 (cfr. all. n. 1), in uno alla comunicazione accompagnatoria a firma del Comandante (Col. c.(cr.) -OMISSIS- recante prot. n. -OMISSIS- del 20.05.2026, (cfr. all. n. 1) e con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare decretava che “[…] il Soldato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, è prosciolto dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento ai sensi dell’art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 2070 del D. Lg. 66/2010, a decorrere dal 24 ottobre 2025 […]” e più precisamente per l’illegittimità di detto provvedimento nella parte in cui, a seguito di accertamenti sanitari di prima e seconda istanza, essa viene confermato il giudizio di riforma e disposta la “[…] perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento […]”;

Giustizia amministrativa202609735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del 15 maggio 2026 di proscioglimento dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica e collocamento in congedo assoluto, con decorrenza dal 24 ottobre 2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, a seguito di accertamenti sanitari di prima e seconda istanza, ha confermato il giudizio di riforma e disposto il proscioglimento dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, con collocamento in congedo assoluto. Ha chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare. L’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché decide esclusivamente la questione preliminare della competenza territoriale. È accertato che al momento della proposizione del ricorso, il 20 luglio 2026, il ricorrente risiedeva ad Andria, dove risiedeva anche alla notifica del provvedimento.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il TAR Puglia, sede di Bari, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini e modi perentori previsti dall’art. 15 c.p.a. Ha ritenuto inapplicabile il criterio della sede di servizio, poiché il ricorrente era già stato prosciolto dalla ferma, e ha applicato il criterio dell’efficacia territoriale degli effetti diretti del provvedimento, localizzati presso la residenza e il centro stabile di interessi del ricorrente ad Andria. Ha inoltre rilevato che non erano impugnati atti generali o regolamentari. Spese compensate per la pronuncia in rito. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità sostanziale del giudizio sanitario o sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede” (c.d. criterio della sede) e poi che (ii) “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (criterio dell’efficacia);

    Il criterio della sede dell’amministrazione è integrato e, quando gli effetti diretti del provvedimento sono circoscritti alla regione di un diverso TAR, cede al criterio dell’efficacia territoriale. Nel caso concreto gli effetti sono stati localizzati presso la residenza e il centro stabile di interessi del ricorrente.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che, non potendo più operare il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., poiché il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma, nella specie operi l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm.

    Il criterio speciale della sede di servizio non opera quando il militare è stato prosciolto dalla ferma; in tal caso la competenza va individuata secondo i criteri generali dell’art. 13, comma 1, c.p.a.

  • art. 15 c.p.a.

    dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe ed indica quale giudice competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA.

    Dichiarata l’incompetenza territoriale, la controversia può proseguire davanti al TAR indicato come competente mediante riassunzione nei modi e nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando un militare è stato prosciolto dalla ferma, non opera il criterio speciale della sede di servizio previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.; la competenza territoriale va determinata applicando i criteri generali dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio della sede dell’amministrazione e quello dell’efficacia territoriale degli effetti diretti sono complementari: il secondo prevale quando gli effetti lesivi del provvedimento sono limitati esclusivamente alla circoscrizione di un TAR diverso da quello della sede dell’autorità emanante.
  • Per un provvedimento individuale, gli effetti diretti possono essere territorialmente localizzati considerando la posizione del destinatario; nel caso del proscioglimento dalla ferma, il TAR competente è quello della circoscrizione in cui si trova la residenza e il centro stabile di interessi del militare, se in tale ambito il provvedimento esaurisce i propri effetti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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