Provvedimento del 09/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce le modalità di fruizione, il calcolo e il monitoraggio del credito d'imposta previsto per gli anni 2011 e 2012 a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il beneficio è utilizzabile in compensazione tramite F24, spetta nella misura del 90% dell'eccedenza rispetto alla media 2008-2010 ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo; l'Agenzia trasmette mensilmente i dati al MEF per il monitoraggio degli oneri.
Disposizioni applicative sul credito d'imposta per imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca
Credito d'imposta per il finanziamento di progetti di ricerca in Università e enti pubblici di ricerca
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate reca le disposizioni applicative del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Il beneficio è riconosciuto alle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca per gli anni 2011 e 2012.
Ambito della misura e finalità
La misura è finalizzata a incentivare i finanziamenti privati alla ricerca svolta presso Università ed enti pubblici di ricerca. Nella motivazione si precisa che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere individuate anche altre strutture finanziabili.
È inoltre chiarito che le Università e gli enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture e in altre forme associative con altre strutture di ricerca qualificate, anche private, di equivalente livello scientifico.
Modalità di fruizione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
La compensazione è ammessa con esclusione delle fattispecie richiamate dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g), h)-ter e h)-quater, relative a:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
- credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
Periodo agevolabile e ripartizione del beneficio
Il credito d'imposta riguarda gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, il credito è fruibile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale.
Misura del credito
Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% dell'importo degli investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.
La motivazione precisa che il credito è riconosciuto in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, per l'importo percentuale eccedente la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, ferma restando la integrale deducibilità per le imprese dell'importo degli investimenti in progetti di ricerca.
Monitoraggio delle fruizioni
Ai fini del monitoraggio degli oneri, l'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati mensili relativi all'ammontare del credito d'imposta compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La comunicazione deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Quadro normativo richiamato
Tra le principali fonti richiamate nel provvedimento figurano:
- decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il testo precisa inoltre le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dello Statuto e del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, nonché del decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è datato Roma, 9 settembre 2011. Si specifica che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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