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Provvedimento

Provvedimento del 16/09/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento modifica quello del 22 dicembre 2010 sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, prorogando il termine per il periodo d’imposta 2010 dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 e sostituendo integralmente le specifiche tecniche allegate.

Proroga al 31 dicembre 2011 della comunicazione telematica delle operazioni IVA 2010 e sostituzione delle specifiche tecniche

Proroga e modifica delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica delle operazioni IVA

Il documento dispone due interventi sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182. Da un lato proroga il termine di presentazione della comunicazione telematica relativa al periodo d’imposta 2010; dall’altro sostituisce integralmente le specifiche tecniche precedentemente pubblicate e già modificate il 21 giugno 2011.

Oggetto dell’intervento

L’atto riguarda l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Nelle motivazioni viene richiamata anche la soglia di euro venticinquemila per la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2010, con indicazione del termine prorogato al 31 dicembre 2011.

Modifica del termine di presentazione

Il punto 4.3 del provvedimento del 22 dicembre 2010 viene modificato sostituendo le parole "31 ottobre 2011" con "31 dicembre 2011". La proroga è giustificata dall’esigenza di consentire i necessari adeguamenti tecnologici.

In base alle motivazioni, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011, per il periodo d’imposta 2010.

Sostituzione delle specifiche tecniche

Il punto 5 del provvedimento del 22 dicembre 2010 viene modificato prevedendo che le specifiche tecniche pubblicate con quel provvedimento, come già modificate dal provvedimento del 21 giugno 2011, siano integralmente sostituite da quelle allegate al nuovo provvedimento.

Le specifiche allegate definiscono i tracciati record per la predisposizione e trasmissione del file telematico, con struttura articolata in:

  • record di testa;
  • record di dettaglio per operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA;
  • record di dettaglio per operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA;
  • record di dettaglio per operazioni con soggetti non residenti;
  • record di dettaglio per note di variazione con soggetti residenti;
  • record di dettaglio per note di variazione con soggetti non residenti;
  • record di coda.

Contenuto dei tracciati

I tracciati richiedono, in sintesi, l’indicazione di:

  • tipo record e dati identificativi della fornitura;
  • tipologia di invio, con valori ammessi per invio ordinario, sostitutivo o annullamento;
  • protocollo telematico o documento da sostituire o annullare nei casi previsti;
  • codice fiscale e, se presente, partita IVA del soggetto obbligato;
  • dati identificativi del soggetto obbligato persona giuridica o persona fisica, in alternativa tra loro;
  • anno di riferimento;
  • indicazione se la comunicazione riguarda anche operazioni di società incorporata;
  • progressivo invio e totale invii nei casi di trasmissione su più file;
  • eventuali dati dell’intermediario che effettua la trasmissione e dell’impegno alla presentazione telematica.

Per i record di dettaglio, i dati richiesti variano secondo la natura della controparte e dell’operazione, includendo in particolare:

  • codice fiscale o partita IVA della controparte;
  • data dell’operazione, da indicare nel formato GGMMAAAA;
  • numero della fattura o della nota di variazione, ove previsto;
  • modalità di pagamento, con valori per importo non frazionato, frazionato o corrispettivi periodici;
  • importo dovuto, imponibile e imposta, espressi in euro parte intera;
  • tipologia dell’operazione, distinta tra cessione/prestazione e acquisto/prestazione ricevuta;
  • per le note di variazione, indicazione di credito o debito per imponibile e imposta;
  • per i soggetti non residenti, dati anagrafici o identificativi della persona fisica o giuridica estera.

Regole sui dati e sui formati

Le specifiche precisano numerosi campi obbligatori e casi di compilazione alternativa. In particolare:

  • le date devono essere indicate nel formato "GGMMAAAA";
  • i codici provincia estera utilizzano il valore "EE" nei casi previsti;
  • per le operazioni con soggetti esteri, i codici dello Stato di residenza o sede legale devono essere tratti dagli elenchi richiamati nelle istruzioni del modello UNICO;
  • per alcune informazioni, se non presenti, è previsto l’inserimento di zero o di valori convenzionali.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67 e 68;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 21, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 e del 21 giugno 2011.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 16 settembre 2011.

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