Provvedimento del 13/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello DLF per definire le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, disciplina presentazione telematica, conservazione della documentazione e versamento tramite F24 entro il 30 novembre 2011, con esclusione della compensazione. Sono incluse istruzioni di compilazione, caratteristiche tecniche di stampa e informative privacy.
Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e relative modalità di versamento
Approvazione del modello per la definizione delle liti fiscali pendenti
Il provvedimento approva il modello di domanda da utilizzare per la definizione delle liti fiscali pendenti prevista dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il modello è corredato da istruzioni, regole di presentazione, modalità di versamento e caratteristiche tecniche di stampa.
Ambito di applicazione
La domanda deve essere utilizzata dai soggetti che intendono definire le liti fiscali:
- di valore non superiore a 20.000 euro;
- in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- pendenti alla data del 1° maggio 2011;
- dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario;
- in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.
Le istruzioni precisano che il modello è destinato ai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Contenuto del modello
Il modello di domanda si compone di:
- frontespizio con l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- quadro per la Direzione regionale o provinciale competente;
- quadro dei dati identificativi del richiedente;
- quadro riservato a chi presenta la domanda per altri;
- quadro relativo ai dati della lite fiscale pendente;
- quadro per la firma della domanda;
- quadro per l’impegno alla presentazione telematica, riservato all’intermediario.
Reperibilità, stampa e conformità del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito istituzionale. Può essere prelevato anche da altri siti, purché sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato e riporti l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché effettuata con strumenti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo. La stampa deve rispettare la conformità grafica e le caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato A.
Modalità di presentazione della domanda
Per ciascuna lite fiscale autonoma deve essere presentata una distinta domanda.
La presentazione avviene:
- esclusivamente in via telematica, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- in alternativa, consegnando la domanda a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che provvede all’invio telematico.
Resta ferma la facoltà dell’intermediario di non accettare l’incarico.
Il provvedimento prevede inoltre che:
- il prodotto di compilazione per la trasmissione telematica sia reso disponibile gratuitamente agli utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline;
- la data di disponibilità del modello e della procedura telematica sia resa nota con successiva comunicazione;
- il soggetto incaricato o la Direzione provinciale rilascino al contribuente copia cartacea della domanda con il riquadro dell’impegno alla trasmissione;
- venga consegnata anche la ricevuta telematica dell’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda;
- la domanda firmata e la documentazione dei versamenti siano conservate dall’istante fino alla definitiva conclusione della lite.
Modalità di versamento
Per ciascuna lite fiscale autonoma deve essere effettuato un versamento separato entro il 30 novembre 2011.
Il pagamento va eseguito mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi, a prescindere dal tributo cui la lite si riferisce. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le istruzioni rinviano alla risoluzione 5 agosto 2011, n. 82/E, che ha istituito il codice tributo e il codice identificativo del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
La definizione si perfeziona:
- con l’integrale pagamento delle somme dovute entro il termine del 30 novembre 2011;
- e con la successiva presentazione della domanda entro il termine previsto dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Se non vi sono somme da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In caso di errore scusabile del contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza da regolarizzare con le modalità previste dalle norme richiamate nel provvedimento. Le somme dovute, maggiorate degli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza prevista dall’art. 39, comma 12, devono essere versate con le stesse modalità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Istruzioni di compilazione: struttura del modello
Le istruzioni precisano il contenuto dei singoli quadri.
Il quadro della Direzione regionale o provinciale competente serve a individuare l’ufficio che è parte nel giudizio e competente per l’istruttoria al momento della domanda.
Il quadro dei dati identificativi del richiedente richiede i dati del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado:
- per persone fisiche: cognome, nome, sesso, data di nascita, residenza;
- per soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, natura giuridica, sede legale o domicilio fiscale.
Il campo “Codice Comune” richiede il codice catastale del comune, reperibile sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
Presentazione per conto di altri
Se la domanda è presentata per conto di altri, il relativo quadro deve essere compilato con:
- codice fiscale del presentatore;
- codice carica;
- dati anagrafici del presentatore;
- eventuale codice fiscale della società o ente dichiarante, se il presentatore non è persona fisica.
Per il rappresentante residente all’estero devono essere indicati anche residenza anagrafica o domicilio fiscale.
Dati della lite fiscale pendente
Nel quadro dedicato alla lite devono essere indicati gli elementi utili a identificarla:
- organo giurisdizionale presso cui pende la lite o che ha emesso la pronuncia da definire;
- sede;
- tipo di atto impugnato;
- numero dell’atto impugnato;
- periodo d’imposta o anno di registrazione;
- data di notifica del ricorso, atto di citazione o appello;
- numero di registro generale, se conosciuto, facoltativo;
- numero della ricevuta di costituzione in giudizio, facoltativo;
- valore della lite;
- importo dovuto;
- data di versamento;
- importo versato per la definizione;
- importo versato in pendenza di giudizio.
Il valore della lite è determinato dall’importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare interessi, indennità di mora e sanzioni collegate. Se la lite riguarda sanzioni non collegate a tributo, il valore coincide con l’importo delle sanzioni.
Firma della domanda e impegno alla trasmissione telematica
La domanda deve essere firmata in modo leggibile dal soggetto che la presenta o da uno dei soggetti indicati nella tabella dei codici di carica.
Il quadro relativo all’impegno alla presentazione telematica è riservato all’intermediario e deve contenere:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo, se si tratta di CAF;
- data dell’impegno a trasmettere;
- barratura della casella “Impegno a presentare in via telematica la domanda”;
- firma dell’intermediario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa richiama il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisa che i dati contenuti nella domanda sono trattati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari abilitati per finalità di accertamento dei dati dichiarati e per consentire la definizione delle liti.
Sono previste comunicazioni dei dati ad altri soggetti pubblici e, nei casi consentiti, anche a privati o enti pubblici economici. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge. Non è richiesto il consenso al trattamento da parte dei soggetti pubblici; per gli intermediari il conferimento è obbligatorio per legge.
Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa
L’allegato definisce le caratteristiche tecniche del modello e delle istruzioni.
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli formato A4, separatamente dalle istruzioni, con dimensioni:
- larghezza 21,0 cm;
- altezza 29,7 cm.
È ammessa la predisposizione su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola formato A4, nonché la riproduzione con stampanti laser o equivalenti, purché siano garantite chiarezza e leggibilità nel tempo.
Sul bordo laterale sinistro devono comparire i dati identificativi del soggetto che cura la stampa o la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del provvedimento.
La carta deve essere bianca, con opacità tra l’86 e l’88 per cento e peso tra 80 e 90 gr/mq.
I contenuti grafici devono essere conformi al fac-simile allegato e collocati in un’area centrale con dimensioni:
- altezza 65 sesti di pollice;
- larghezza 75 decimi di pollice.
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni devono essere utilizzati:
- nero per il testo;
- azzurro PANTONE 311 U per i fondini.
Tabelle dei codici
Sono riportate due tabelle di utilità per la compilazione:
- la tabella generale della natura giuridica, distinta tra soggetti residenti e non residenti, con i relativi codici;
- la tabella generale dei codici di carica, che individua le principali qualifiche con cui un soggetto può presentare la domanda per conto di altri, tra cui rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore, amministratore di condominio e soggetto che sottoscrive per conto di pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- l’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- l’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il provvedimento è datato Roma, 13 settembre 2011.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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