Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 43/2013

Modalità di esercizio delle medicine complementari.

Normativa regionaleL.R. Marche 43/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nelle Marche l’esercizio di agopuntura, fitoterapia, omeopatia, antroposofia e omotossicologia, prevedendo elenchi professionali informativi, protocolli per formazione e accreditamento degli enti formativi, e una Commissione regionale di supporto. Contiene norme transitorie, incluse limitazioni temporanee per veterinari e farmacisti fino all’Accordo previsto.

Modalità di esercizio delle medicine complementari nelle Marche

Modalità di esercizio delle medicine complementari nelle Marche

La legge regionale disciplina, nel territorio delle Marche, le modalità di esercizio delle medicine complementari, in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 febbraio 2013. Il provvedimento definisce gli ambiti interessati, istituisce elenchi professionali a finalità informativa e prevede una Commissione regionale con funzioni propositive e di supporto tecnico.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione tutela l’esercizio delle medicine complementari nel rispetto dei criteri nazionali sulla certificazione di qualità della formazione e dell’attività professionale. La disciplina si applica a:

  • agopuntura;
  • fitoterapia;
  • omeopatia;
  • antroposofia;
  • omotossicologia.

Elenchi professionali degli esercenti

Gli ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi dei professionisti che esercitano medicine complementari. Possono iscriversi i professionisti che abbiano completato i percorsi formativi previsti dalla legge.

L’iscrizione ha esclusiva funzione informativa e conoscitiva:

  • non costituisce requisito necessario per esercitare le medicine complementari;
  • l’esercizio resta comunque regolato dalla normativa statale vigente.

Formazione, protocolli d’intesa e accreditamento degli enti formativi

Regione e ordini professionali definiscono, mediante protocolli d’intesa conformi alla normativa statale, comunitaria e all’Accordo del 7 febbraio 2013:

  • i percorsi formativi per l’accesso agli elenchi;
  • i criteri e le modalità di valutazione di tali percorsi ai fini dell’iscrizione;
  • le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della legge e nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore, secondo la normativa statale.

Sono inoltre riconosciuti validi i titoli, diplomi, attestati o equipollenti rilasciati dalle Università, purché ottenuti tramite percorsi conformi a quelli definiti in base all’Accordo Stato-Regioni.

I protocolli stabiliscono anche:

  • i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi;
  • le modalità di monitoraggio degli enti accreditati;
  • le ipotesi di revoca dell’accreditamento.

Commissione regionale per le medicine complementari

Presso la struttura regionale competente in materia sanitaria è istituita la Commissione per le medicine complementari. Essa è composta da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia regionale sanitaria, dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e dell’INRCA, delle Università marchigiane, degli ordini professionali e da esperti nelle diverse discipline di medicina complementare e professioni sanitarie coinvolte.

La Commissione:

  • è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale;
  • è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente o da un delegato;
  • delibera a maggioranza dei presenti;
  • opera a titolo gratuito;
  • presenta alla Giunta un rapporto annuale sull’attività svolta.

Compiti della Commissione

La Commissione formula proposte, nel rispetto dell’Accordo e della normativa vigente, in merito a:

  • criteri e modalità di accreditamento e verifica degli enti formativi;
  • criteri di definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati;
  • criteri per il riconoscimento dei titoli di studio rilevanti ai fini dell’iscrizione negli elenchi.

Fornisce inoltre indicazioni alla Regione sulle forme di collaborazione con le Università marchigiane per l’eventuale istituzione di corsi formativi.

Disposizioni transitorie e decorrenze

Per i medici chirurghi e gli odontoiatri, gli ordini professionali iscrivevano negli elenchi i soggetti in possesso di titoli riconosciuti secondo l’Accordo, nel rispetto delle regole ivi previste.

Per medici veterinari e farmacisti, la disciplina non si applica fino alla definizione dell’Accordo previsto dal comma 5 dell’articolo 10 dell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome.

La Giunta regionale doveva inoltre determinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri e modalità di costituzione della Commissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.