Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una sanzione disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione dell’efficacia della sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione. La controversia si colloca nel contesto di una condanna pronunciata in primo grado dalla Corte di Assise di Napoli per violenza privata aggravata dal metodo mafioso, con assoluzione dal concorso in associazione mafiosa. In appello penale, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha dichiarato il non doversi procedere per sopravvenuta improcedibilità a querela conseguente alla riforma Cartabia, poiché la querela non era stata presentata. L’appellante ha quindi contestato, in sede cautelare, la rilevanza disciplinare della vicenda penale e la legittimità della sanzione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La Corte ha valorizzato il fatto che la sentenza penale d’appello non aveva escluso la responsabilità sostanziale dell’interessato con una formula assolutoria più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., ma aveva dichiarato il non doversi procedere esclusivamente per la sopravvenuta necessità della querela, non presentata. Gli argomenti posti a fondamento della condanna di primo grado non risultavano confutati e la Corte penale aveva evidenziato la particolare spregiudicatezza della condotta. L’Amministrazione aveva motivato diffusamente la sanzione disciplinare, ritenendo grave e riprovevole la condotta consistita nell’esercizio, insieme ad appartenenti ad associazione mafiosa, di pressioni su una persona affinché non si candidasse alle elezioni comunali. Tale valutazione non presentava vizi macroscopici apprezzabili in sede giurisdizionale cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    La Corte di Assise di Appello ha escluso i presupposti per una pronuncia assolutoria con formula più favorevole, ritenendo non confutati gli elementi posti a fondamento della condanna di primo grado.

  • d.lgs. 150/2022

    La riforma Cartabia ha reso procedibile a querela il reato di violenza privata rilevante nel caso concreto; in assenza di querela è stata dichiarata l’improcedibilità penale.

  • artt. 110, 610 e 416-bis.1 c.p.

    Disposizioni relative alla contestata violenza privata aggravata dal metodo mafioso e al concorso di persone nel reato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la dichiarazione di non doversi procedere nel processo penale per sopravvenuta improcedibilità a querela non equivale, di per sé, a un’assoluzione nel merito e non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare dei fatti contestati, soprattutto quando la pronuncia penale escluda una formula assolutoria più favorevole e non confuti gli elementi posti a fondamento della precedente condanna.
  • La sanzione disciplinare può essere ritenuta cautelarmente sorretta dal fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia svolto una valutazione diffusamente motivata sulla gravità e sul carattere riprovevole della condotta e tale valutazione non presenti vizi macroscopici immediatamente apprezzabili dal giudice.
  • Ai fini della tutela cautelare, la gravità di una condotta consistita nell’esercizio di pressioni su un soggetto per impedirne la candidatura politica, quando realizzata con il metodo mafioso e con la collaborazione di appartenenti alla criminalità organizzata, può giustificare il rigetto della domanda di sospensione della sanzione disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.