Cassazione Civile, Ordinanza n. 29827/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un avvocato, quale creditore di sole spese generali liquidate in sentenze rese nei confronti di un ente previdenziale, aveva avviato varie procedure esecutive, tra cui un pignoramento presso terzi nei confronti di un istituto di credito, per recuperare quanto asseritamente dovutogli. L'ente previdenziale aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo tra l'altro il pagamento e contestando l'applicazione dell'art. 38 del d.l. 98/2011 alle liquidazioni anteriori alla sua entrata in vigore. Il tribunale aveva accolto le opposizioni e dichiarato illegittime o improcedibili le esecuzioni, mentre la corte d'appello aveva respinto il gravame principale del creditore. In cassazione il ricorrente ha dedotto molteplici censure: violazione dell'art. 38 del d.l. 98/2011 e delle norme interpretative, violazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 669-septies c.p.c., dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché vizi di motivazione e la non ravvisabilità di un abuso del processo; ha inoltre contestato la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del giudizio di merito: il difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la banca presso cui era stato eseguito il pignoramento. Poiché nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all'espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato, la mancata partecipazione di quest'ultimo impone la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la decisione di merito, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte rileva che nel relativo giudizio esecutivo, quando si tratta di pignoramento presso terzi, deve essere presente anche il terzo pignorato.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella definizione della lite; il ricorrente lo invocava in relazione alla procedura di opposizione esecutiva.
Consente alla Corte di cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado quando rilevi un vizio che impone la rinnovazione del giudizio, come il difetto di contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma oggetto di censura da parte del ricorrente quanto alla sua applicabilità alle liquidazioni di spese anteriori alla sua entrata in vigore; la Corte non decide sul punto per arrestarsi sul vizio processuale.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; il testo non consente di ricavare una specifica statuizione della Corte sul suo contenuto.
art. 669-septies, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese; la Corte non entra nel merito della censura.
Richiamato in relazione alla condanna per responsabilità aggravata; la Corte non esamina la censura per la definizione in rito.
art. 4, commi 1 e 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nel quinto motivo per la liquidazione delle spese; non vi è decisione nel merito della doglianza.
Richiamato per contestare l'applicabilità temporale dell'art. 38 del d.l. 98/2011.
Richiamato per l'interpretazione della norma sopravvenuta oggetto di censura.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di motivazione e del giusto processo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi per denunciare motivazione apparente o mancante.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è parte necessaria del processo: la sua mancata partecipazione integra un vizio rilevabile anche in sede di legittimità e comporta la cassazione con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando emerge un difetto di litisconsorzio necessario già nei gradi di merito, la Corte di cassazione può definire la causa ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., rimettendo il giudizio al tribunale affinché il processo sia celebrato nei confronti di tutte le parti necessarie.
- Le censure di merito e di motivazione relative a norme sostanziali o processuali sopravvenute restano assorbite se la decisione viene cassata per un vizio processuale originario che impedisce l'esame della controversia nel merito.
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