Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 25/2019

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 25/2019 consente di riportare all’anno successivo, fino alla fine della legislatura o del mandato interessato, le somme annue non utilizzate destinate ai gruppi consiliari e agli uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR.

Conservazione delle risorse non utilizzate per gruppi consiliari e uffici di comunicazione

Conservazione delle risorse per gruppi consiliari e uffici di comunicazione

La legge regionale del Piemonte n. 25 del 2019 interviene su due discipline regionali già vigenti per consentire il riporto delle risorse finanziarie non utilizzate da un esercizio all’altro. L’obiettivo è rendere più flessibile la gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari e al personale degli uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano esclusivamente:

  • la legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, sul funzionamento dei gruppi consiliari;
  • la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39, sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sul personale assegnato.

La disciplina opera quindi solo nell’ambito della Regione Piemonte e nei limiti delle relative strutture consiliari e di Giunta.

Riporto delle somme non utilizzate per i gruppi consiliari

Per i gruppi consiliari, la spesa annuale prevista dalla normativa di settore e non utilizzata in un determinato esercizio non si perde, ma viene sommata alla disponibilità di spesa dell’anno successivo.

Il riporto è però soggetto a un limite finale preciso:

  • può proseguire solo fino alla fine della legislatura.

Ne consegue che le somme residue non restano utilizzabili oltre la conclusione della legislatura in corso.

Riporto delle risorse per gli uffici di comunicazione

Per le risorse finanziarie destinate agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, la legge stabilisce un meccanismo analogo: le somme non utilizzate in ciascun anno vengono portate in aumento delle disponibilità dell’anno successivo.

Anche qui opera un limite temporale finale, legato non alla legislatura in senso stretto, ma al mandato dei soggetti assegnatari delle risorse necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione. In particolare, il riporto è ammesso comunque non oltre la fine del mandato:

  • del presidente della Giunta regionale;
  • del vicepresidente;
  • degli assessori della Giunta regionale;
  • dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri:

  • per il bilancio della Giunta regionale;
  • per il bilancio del Consiglio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.