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Circolare

Circolare 26648 del 08/09/2026

IntegrazioneAutorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M ed N, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti26648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Direzione generale per la Motorizzazione amplia l’elenco dei costruttori autorizzati a immatricolare in Italia, secondo la procedura di fine serie prevista dall’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858, veicoli delle categorie M e N con omologazione europea scaduta e non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03. L’autorizzazione riguarda Kia Slovakia, Kia Motor Corporation e Kia Italia S.r.l., secondo le modalità del punto 2 dell’allegato V, lettera B, del regolamento. La deroga opera per un massimo di 12 mesi per veicoli completi e 18 mesi per veicoli completati dal 1° luglio 2026, con obbligo di presentare il certificato o la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa prevista dal D.D. prot. n. 288 del 6 agosto 2025.

Integrazione dell’autorizzazione all’immatricolazione in deroga di veicoli fine serie Kia con omologazione europea scaduta e non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03.

Integrazione dell’autorizzazione all’immatricolazione di veicoli fine serie Kia

La circolare integra l’autorizzazione alle immatricolazioni in deroga di veicoli fine serie delle categorie internazionali M e N, aventi un’omologazione europea scaduta e non conformi alle nuove prescrizioni del Regolamento UN 51, emendamento 03. Il provvedimento si fonda sull’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858 e applica le modalità operative stabilite dal Decreto Dirigenziale della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 288 del 6 agosto 2025.

Presupposti dell’autorizzazione

Il MIT riferisce di avere ricevuto ulteriori richieste da parte dei costruttori, corredate dall’indicazione dei motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni ai fini dell’immatricolazione. Alla luce di tali motivi, l’Amministrazione ritiene sussistenti le condizioni per il ricorso alla procedura di fine serie prevista dall’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858.

L’autorizzazione è concessa secondo le modalità previste dall’allegato V, lettera B, punto 1 oppure punto 2, del medesimo regolamento, in relazione alla fattispecie applicabile e alle modalità operative definite dal D.D. prot. n. 288/2025.

Durata temporale della deroga

La deroga può operare per:

  • un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi;
  • un periodo massimo di 18 mesi per i veicoli completati a partire dal 1° luglio 2026.

Limiti quantitativi e temporali delle procedure

La circolare richiama i limiti associati alle due modalità dell’allegato V, lettera B, del Regolamento (UE) 2018/858.

Per il punto 1, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può superare:

  • il 10% dei veicoli di tutti i tipi interessati immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente, per la categoria M1;
  • il 30% dei veicoli di tutti i tipi interessati immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente, per le altre categorie.

Qualora il risultato del 10% o del 30% sia inferiore a 100 veicoli, è autorizzata l’entrata in circolazione di un massimo di 100 veicoli. La circolare, tuttavia, non autorizza alcun costruttore mediante l’applicazione del punto 1.

Per il punto 2, applicabile ai costruttori indicati nel provvedimento, il numero di veicoli di ciascun tipo è limitato ai veicoli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi. Di conseguenza, il certificato deve essere stato rilasciato entro il 30 marzo 2026.

Costruttori autorizzati

L’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in regime di fine serie è il seguente:

  • KIA SLOVAKIA;
  • KIA MOTOR CORPORATION;
  • KIA ITALIA SRL.

Tutti i soggetti sono ricompresi nella modalità del punto 2 dell’allegato V, lettera B, del Regolamento (UE) 2018/858. Per il punto 1 non risulta autorizzato alcun costruttore.

Documentazione necessaria per l’immatricolazione

Per i veicoli oggetto della deroga, al momento dell’immatricolazione devono essere presentati:

  • il Certificato di Conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal D.D. prot. n. 288 del 6 agosto 2025.

La circolare estende, in analogia, la medesima procedura ai veicoli muniti di un’omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001. In tale caso devono essere presentate:

  • la dichiarazione di conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal D.D. prot. n. 288/2025.

Destinatari e attività amministrative

Il provvedimento è indirizzato alle Direzioni generali territoriali, ai CPA, agli UMC e ai CSRPAD, nonché alle competenti amministrazioni della Regione Siciliana, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Valle d’Aosta. È inoltre comunicato ad ANFIA e UNRAE.

Gli uffici della Motorizzazione devono operare secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2018/858 e dal D.D. prot. n. 288/2025, verificando la documentazione prodotta e i presupposti della deroga.

Controlli e aggiornamenti

La Direzione generale per la Motorizzazione si riserva di effettuare controlli in merito alle immatricolazioni effettuate in regime di fine serie. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e può essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal D.D. prot. n. 288/2025.

Punti principali

Base normativa e ambito della deroga

La procedura è adottata ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento (UE) 2018/858 e secondo il D.D. della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 288 del 6 agosto 2025. Riguarda veicoli delle categorie internazionali M e N con omologazione europea scaduta e non conformi al Regolamento UN 51, emendamento 03.

Costruttori autorizzati

Sono autorizzati, applicando il punto 2 dell’allegato V, lettera B, del Regolamento (UE) 2018/858, KIA SLOVAKIA, KIA MOTOR CORPORATION e KIA ITALIA SRL. Nessun costruttore è indicato per l’applicazione del punto 1.

Durata della deroga

La deroga è operante per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati a partire dal 1° luglio 2026.

Limiti per la procedura del punto 2

Il numero di veicoli di ciascun tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi e quindi rilasciato entro il 30 marzo 2026.

Documentazione e controlli

All’atto dell’immatricolazione devono essere presentati il Certificato di Conformità e la dichiarazione integrativa previsti dal D.D. prot. n. 288/2025. La stessa procedura si applica, in analogia, ai veicoli con omologazione non più valida rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, mediante presentazione della dichiarazione di conformità e della dichiarazione integrativa. Il MIT si riserva di effettuare controlli.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione e immatricolazione veicolisicurezza stradale

Testo integrale

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