Circolare 26688 del 08/09/2026
Integrazione:Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui all’allegato II al regolamento (UE) 2019/2144 e s.m.i. alla data del 7 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare amplia l’elenco dei costruttori autorizzati a utilizzare la procedura di immatricolazione in deroga per veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e del decreto dirigenziale MIT prot. n. 288 del 6 agosto 2025. La deroga riguarda veicoli delle categorie M, N e O con omologazione europea scaduta o non conformi, alla data del 7 luglio 2026, ai requisiti dell’allegato II al regolamento (UE) 2019/2144. Sono autorizzati Scattolini S.p.A., secondo il punto 1 dell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2018/858, e BYD Auto Industry Company Limited, secondo il punto 2. La deroga opera per 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per quelli completati, con specifici limiti quantitativi e documentali.
Integrazione dell’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga di veicoli fine serie M, N e O con omologazione europea scaduta o non conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.
Immatricolazione in deroga di veicoli fine serie: integrazione dei costruttori autorizzati
La circolare integra l’elenco dei costruttori autorizzati a immatricolare in deroga veicoli fine serie delle categorie internazionali M, N e O, con omologazione europea scaduta o non conformi, alla data del 7 luglio 2026, ai requisiti dell’allegato II al regolamento (UE) 2019/2144 e successive modifiche e integrazioni. La procedura è disciplinata dall’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e dal decreto dirigenziale della Direzione generale per la motorizzazione prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
Presupposti della procedura di fine serie
A seguito delle richieste presentate dai costruttori, corredate dall’indicazione dei motivi tecnici ed economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni applicabili per l’immatricolazione, la Direzione generale ritiene integrati i presupposti per il ricorso alla procedura di fine serie prevista dal regolamento (UE) 2018/858.
L’autorizzazione è concessa secondo le modalità previste dall’allegato V, parte B, punto 1 oppure punto 2, del medesimo regolamento, in funzione della fattispecie applicabile, e nel rispetto delle modalità operative stabilite dal decreto dirigenziale MIT prot. n. 288/2025.
Durata della deroga
La deroga decorre dal 7 luglio 2026 e può operare per un periodo massimo differenziato:
- 12 mesi per i veicoli completi;
- 18 mesi per i veicoli completati.
Limiti quantitativi per la procedura di cui al punto 1
Quando ricorre la procedura prevista dall’allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2018/858, il numero massimo di veicoli di uno o più tipi immatricolabili in deroga è determinato sulla base dei veicoli di tutti i tipi della relativa categoria fatti entrare in circolazione in Italia nel corso dell’anno precedente.
I limiti sono i seguenti:
- 10% per i veicoli della categoria M1;
- 30% per i veicoli appartenenti a tutte le altre categorie.
Qualora il risultato corrispondente al 10% o al 30% sia inferiore a 100 veicoli, è comunque autorizzata l’entrata in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.
Requisiti per la procedura di cui al punto 2
Quando ricorre la procedura prevista dall’allegato V, parte B, punto 2, il numero dei veicoli di ciascun tipo è limitato ai veicoli muniti di un certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi.
A tal fine, il certificato di conformità deve essere stato rilasciato entro il 6 aprile 2026. La circolare individua quindi una condizione temporale specifica per l’utilizzo della procedura di cui al punto 2.
Costruttori autorizzati
L’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in regime di fine serie è integrato come segue:
- Scattolini S.p.A., con applicazione della procedura di cui al punto 1;
- BYD Auto Industry Company Limited, con applicazione della procedura di cui al punto 2.
L’autorizzazione riguarda i veicoli rientranti nell’ambito oggettivo della circolare e deve essere esercitata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2018/858 e dal decreto dirigenziale MIT prot. n. 288/2025.
Documentazione da presentare all’immatricolazione
Per i veicoli oggetto della deroga, all’atto dell’immatricolazione devono essere presentati:
- il certificato di conformità;
- la dichiarazione integrativa prevista dal decreto dirigenziale MIT prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
La circolare estende, in analogia, la medesima procedura anche ai veicoli muniti di un’omologazione rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, quando tale omologazione non sia più valida ai fini immatricolativi. In tale ipotesi devono essere presentate la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa previste dal decreto dirigenziale citato.
Controlli e successive integrazioni
La Direzione generale si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della procedura e sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può essere ulteriormente integrato con successive note, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale MIT prot. n. 288/2025.
Punti principali
Base normativa e ampliamento dell’autorizzazione
La Direzione generale ritiene sussistenti le condizioni tecniche ed economiche per il ricorso alla procedura di fine serie prevista dall’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858. L’elenco dei costruttori autorizzati viene ampliato secondo le modalità operative del decreto dirigenziale MIT prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
Durata della deroga
L’immatricolazione in deroga è consentita per un periodo massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, a decorrere dal 7 luglio 2026.
Limiti quantitativi
Per la procedura di cui al punto 1 dell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2018/858, il limite è pari al 10% dei veicoli di tutti i tipi della categoria M1 immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente e al 30% per le altre categorie. Se il calcolo produce un valore inferiore a 100, è autorizzata l’immatricolazione di massimo 100 veicoli.
Requisiti temporali del certificato di conformità
Per la procedura di cui al punto 2 dell’allegato V, parte B, il numero dei veicoli è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno tre mesi, rilasciato entro il 6 aprile 2026.
Costruttori autorizzati e documentazione
Scattolini S.p.A. è autorizzata applicando il punto 1; BYD Auto Industry Company Limited è autorizzata applicando il punto 2. All’immatricolazione devono essere presentati il certificato di conformità e la dichiarazione integrativa previsti dal decreto dirigenziale MIT prot. n. 288 del 6 agosto 2025.
Veicoli omologati ai sensi del D.M. 277/2001 e controlli
La procedura è applicabile, in analogia, anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001, mediante presentazione della dichiarazione di conformità e della dichiarazione integrativa. Il MIT si riserva di effettuare controlli e di integrare ulteriormente il provvedimento con successive note.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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