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Legge

L.R. Toscana 2/2019

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Normativa regionaleL.R. Toscana 2/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Toscana l’assetto istituzionale e la gestione degli alloggi ERP: assegnazioni, mobilità, utilizzi provvisori, canoni, autogestione, condomini e decadenza. Definisce requisiti, bandi, graduatorie e controlli, con regole transitorie per situazioni pregresse e aggiornamento periodico dei parametri economici e dei canoni.

Disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) in Toscana

Disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Toscana

La legge riordina il sistema regionale toscano dell’edilizia residenziale pubblica, disciplinando funzioni istituzionali, assegnazione degli alloggi, mobilità, canoni, utilizzi provvisori, autogestione, controlli e decadenza. Si applica solo nel territorio della Regione Toscana e opera, per alcuni profili, con aggiornamenti periodici dei valori economici e con norme transitorie limitate a situazioni già esistenti.

Finalità e programmazione regionale

La Regione persegue obiettivi di maggiore funzionalità, efficienza e sostenibilità del sistema ERP, introducendo criteri di equità nella determinazione dei canoni e favorendo l’uso degli alloggi in relazione alle esigenze dei nuclei assegnatari. La programmazione regionale avviene nell’ambito del PRS e del DEFR, che annualmente individua priorità e interventi, anche finanziari, coerenti con gli stanziamenti di bilancio.

Assetto istituzionale, ruolo della Regione e governance

La Giunta regionale attua gli interventi previsti dal DEFR e determina risorse, modalità e priorità dei contributi. La Regione organizza un sistema informativo integrato sul patrimonio ERP, alimentato da comuni e soggetti gestori, per conoscere dati patrimoniali, supportare l’Osservatorio sociale regionale e produrre il rapporto sulla condizione abitativa. La Regione definisce anche livelli prestazionali minimi per la sostenibilità del sistema, con attenzione a manutenzione e costi amministrativi.

La legge favorisce inoltre:

  • uno schema tipo di contratto di servizio tra comuni e soggetti gestori, orientato al reinvestimento nel settore e senza remunerazione dei comuni;
  • modelli organizzativi di livello ottimale di esercizio (LODE) rappresentativi di tutti i comuni;
  • forme di gestione associata tra soggetti gestori, soprattutto per funzioni di stazione appaltante e nell’ambito delle aree vaste indicate dalla legge.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi può incidere sui trasferimenti, con sospensione delle risorse in misura da un minimo del 10% fino al totale per gli enti inadempienti; possono inoltre essere previsti meccanismi premiali. La Giunta presenta annualmente un rapporto sulla condizione abitativa, convoca una conferenza regionale sul tema e riferisce al Consiglio regionale con relazione specifica.

Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

I comuni, nell’ambito dei LODE, istituiscono commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, finalizzate a gestire in modo coordinato le situazioni di sfratto e a favorire il passaggio da casa a casa per i nuclei privi di altra abitazione adeguata. Nei LODE che comprendano comuni oltre i 50.000 abitanti possono esservi più commissioni.

Le commissioni sono disciplinate dalla conferenza dei sindaci e comprendono rappresentanti degli inquilini, della proprietà edilizia e del soggetto gestore; possono essere integrati rappresentanti di prefetture, questure e comuni interessati. La partecipazione è gratuita. L’efficacia delle commissioni costituisce criterio di priorità per la ripartizione di finanziamenti destinati a costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o locazioni per famiglie in disagio abitativo.

Ambito di applicazione e esclusioni

La disciplina si applica agli alloggi di ERP comunque acquisiti, realizzati o recuperati da Stato, enti pubblici territoriali e soggetti gestori con finanziamento pubblico, nonché agli alloggi di enti pubblici non economici utilizzati per finalità sociali ERP e agli alloggi di programmi speciali o straordinari. Sono esclusi:

  • gli alloggi delle cooperative edilizie per i propri soci;
  • gli alloggi di edilizia agevolata o convenzionata realizzati o recuperati da imprese, cooperative o altri soggetti indicati dalla legge;
  • gli alloggi di enti pubblici previdenziali, se non finanziati total o parzialmente con risorse pubbliche ERP.

Le regole sul canone si applicano anche agli alloggi di servizio. La Giunta può escludere temporaneamente o stabilmente singoli alloggi dall’applicazione della legge in presenza di circostanze speciali; l’esclusione permanente richiede, in via generale, forme di compensazione per non ridurre il patrimonio ERP. È prevista anche l’esclusione permanente senza compensazione per alloggi inagibili non recuperabili e per alloggi non assegnati in comuni dove siano esaurite le domande in graduatoria, con possibilità di utilizzi non residenziali sociali o di pubblica utilità.

Sono inoltre soggette alla disciplina le case parcheggio e i ricoveri provvisori quando cessino le cause contingenti che ne hanno giustificato l’uso, purché con standard abitativi adeguati. La Giunta può localizzare con bandi speciali interventi destinati a particolari categorie sociali.

Bandi di concorso, pubblicità e graduatorie

I comuni, singolarmente o associati, disciplinano con regolamento le modalità di assegnazione e di mobilità, definendo contenuto del bando, domanda, commissioni per le graduatorie, procedura di formazione e aggiornamento delle graduatorie, ricorsi e individuazione degli alloggi. Il bando pubblico deve essere emanato almeno ogni quattro anni, in un periodo utile per acquisire la documentazione economica aggiornata.

Il bando riguarda di regola un territorio con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti; i comuni sotto tale soglia possono accordarsi con i limitrofi per costituire ambiti territoriali di almeno 10.000 abitanti, o di almeno 5.000 abitanti per i comuni delle aree interne. Gli accordi possono prevedere graduatorie intercomunali o quote di alloggi riservate ai singoli comuni.

Possono partecipare:

  • nuovi aspiranti;
  • soggetti già in graduatoria che chiedano condizioni più favorevoli;
  • assegnatari che chiedano alloggi in altro comune, se sussistono i requisiti previsti per il soggetto richiedente.

Le domande restano valide quattro anni dalla pubblicazione del bando, salvo integrazioni nei bandi di aggiornamento, e devono essere ripresentate al bando successivo, pena cancellazione dalla graduatoria. I comuni possono riservare, per emergenza abitativa o particolari esigenze locali, fino al 40% degli alloggi annualmente assegnabili mediante bandi speciali o graduatorie dedicate. Bandi e graduatorie devono essere ampiamente pubblicizzati, anche sul sito istituzionale, e l’URP comunale assicura informazione all’utenza.

La graduatoria definitiva vale dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio e resta efficace fino al successivo aggiornamento. In caso di parità di punteggio, prevale la situazione economica più sfavorevole e, in ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.

Requisiti di accesso e soggetti richiedenti

L’assegnazione avviene in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A, dichiarati nella domanda e posseduti alla data di pubblicazione del bando e al momento dell’assegnazione. Alcuni requisiti devono essere posseduti direttamente dal richiedente.

La domanda è presentata da un soggetto richiedente per l’intero nucleo familiare. Il nucleo comprende, oltre alla persona singola, coniugi non separati e figli conviventi, coppie conviventi more uxorio, unioni civili e convivenze di fatto, parenti e affini fino al terzo grado conviventi, nonché soggetti legati da vincoli affettivi o di reciproca assistenza conviventi.

Per favorire l’autonomia abitativa, in presenza di specifiche esigenze possono presentare domanda separata o essere esclusi dal nucleo alcuni soggetti già conviventi, tra cui:

  • coppie coniugate;
  • coppie more uxorio da almeno due anni o unite civilmente/conviventi di fatto;
  • persona singola con figli fiscalmente a carico;
  • persona separata o divorziata con obbligo di rilascio della casa coniugale.

Per la formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare domanda congiunta anche componenti di coppie di futura formazione e due o più persone sole.

Assegnazione ordinaria e criteri di scelta dell’alloggio

L’assegnazione ordinaria spetta ai comuni in base alla graduatoria definitiva. Prima dell’assegnazione il comune verifica la permanenza dei requisiti, anche consultando banche dati pubbliche, e accerta la composizione del nucleo familiare. Per il requisito economico si applica il limite vigente al momento della verifica.

Nell’individuazione dell’alloggio il comune deve considerare la composizione del nucleo, la distribuzione dei vani, l’ubicazione, le condizioni di accessibilità e il contesto abitativo, con attenzione all’integrazione sociale. In presenza di disabilità devono essere preferiti alloggi facilmente accessibili.

La regola generale vieta assegnazioni che determinino:

  • sottoutilizzo, quando l’alloggio supera di oltre un vano e mezzo la dimensione proporzionata al nucleo;
  • sovraffollamento, di norma con due persone per vano utile.

Le eccezioni devono essere motivate. Quando si accerta il sottoutilizzo, il canone è rideterminato; quando si accerta il sovraffollamento non è possibile procedere all’assegnazione in quelle condizioni.

Mobilità degli assegnatari

La mobilità può essere attivata su domanda o d’ufficio ed è disciplinata in forma associata nei LODE. I comuni possono utilizzare per la mobilità alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta.

La domanda di mobilità può essere presentata in qualsiasi momento anche dagli utilizzatori autorizzati. La mobilità su domanda è ammessa solo se permangono i requisiti di assegnazione e non vi sono inadempienze contrattuali. Il rifiuto di un alloggio idoneo comporta l’improcedibilità della domanda.

Il comune predispone un programma di mobilità per fronteggiare situazioni di disagio abitativo e conflitti. Nell’assegnazione in mobilità si privilegiano zone limitrofe o la zona richiesta dall’interessato, tenendo conto delle condizioni di salute del nucleo.

La mobilità è attivata quando vi siano sovraffollamento o inadeguatezza dell’alloggio rispetto a ragioni di salute. Per il sottoutilizzo il comune comunica formalmente la situazione e, quando disponibile un alloggio adeguato, propone la mobilità. In caso di mancata accettazione si applica il canone maggiorato previsto dalla legge.

Per i nuclei composti solo da ultra settantenni, o nei quali vi siano soggetti particolarmente fragili indicati dall’allegato B, non si procede né al canone maggiorato né alla mobilità, salvo i casi di mobilità coattiva per interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il soggetto gestore sostiene le spese di trasloco e di attivazione delle utenze.

Sono possibili anche cambi consensuali tra assegnatari, nello stesso comune o tra comuni diversi, purché gli alloggi siano adeguati e non vi siano morosità. Il cambio avviene nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano.

Utilizzo autorizzato degli alloggi

L’utilizzo autorizzato è una forma provvisoria di conferimento a nuclei non assegnatari, dentro il limite massimo del 40% degli alloggi annualmente riservabili. Può essere disposto per nuclei con requisiti di accesso che si trovino in emergenza abitativa, in particolare in caso di:

  • pubbliche calamità;
  • emergenze accertate con ordinanza;
  • sfratti esecutivi non prorogabili per finita locazione o morosità incolpevole;
  • espropriazioni forzate con rilascio di immobili privati;
  • presenza di disabilità grave con impossibilità temporanea di abbattimento delle barriere;
  • separazione, divorzio, scioglimento di unioni civili o convivenze di fatto con obbligo di rilascio;
  • verbale di conciliazione giudiziale con rilascio dell’alloggio;
  • gravi situazioni di disabilità o disagio psichico assistenziale non altrimenti presa in carico.

Per gli sfratti e le esecuzioni con perdita o riduzione significativa della capacità reddituale, l’accesso all’utilizzo è ammesso solo se il richiedente è inadempiente per cause documentate come licenziamento, cassa integrazione, mancato rinnovo del lavoro, cessazione dell’attività o grave malattia/infortunio/decesso di un componente del nucleo.

La durata massima dell’utilizzo è di quattro anni, rinnovabile solo se persistono le condizioni, fino a otto anni complessivi. Se le condizioni cessano o scade il termine massimo, si applicano le norme sull’occupazione senza titolo. Se però il nucleo è collocato utilmente in graduatoria e permane il possesso dei requisiti, l’utilizzo è prorogato fino all’assegnazione ordinaria, salvo alcune ipotesi particolari.

L’utilizzo autorizzato non costituisce titolo di assegnazione ma attribuisce punteggio nelle graduatorie. Durante il periodo di utilizzo è precluso incrementare il nucleo in modo da creare sovraffollamento.

Rapporto di locazione e obblighi delle parti

Il rapporto locativo derivante da assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato. Per le forme diverse dall’assegnazione ordinaria il rapporto è a tempo determinato per massimo quattro anni, rinnovabile fino a otto, con contratto di locazione, salvo il caso di utilizzo autorizzato prorogato in attesa di assegnazione ordinaria.

Il regolamento di utenza e quello di autogestione, approvati dai comuni secondo gli schemi LODE e sentite le rappresentanze dell’utenza, disciplinano diritti e doveri. Il regolamento di utenza è consegnato all’assegnatario alla stipula del contratto, che ne comporta accettazione e impegno ad aderire alla mobilità in caso di sottoutilizzo.

Tutti i componenti del nucleo sono obbligati in solido per i costi di conduzione dell’alloggio. Il mancato rispetto delle norme contrattuali e regolamentari, previa diffida, comporta una penale da una a quattro mensilità di canone, salvo i casi più gravi che possono condurre alla decadenza.

Canoni di locazione: criteri, fasce e aggiornamento

Il canone ERP tiene conto sia della situazione socioeconomica del nucleo sia delle caratteristiche dell’alloggio. Il valore locativo di base è fissato in 4 euro al metro quadrato al mese, moltiplicato per la superficie convenzionale e per i coefficienti dell’allegato C, per determinare il valore locativo convenzionale, che rappresenta il limite oggettivo del canone.

Sono previsti quattro tipi di canone:

  • canone minimo;
  • canone sociale;
  • canone ordinario protetto;
  • canone massimo di solidarietà.

Il reddito complessivo del nucleo è determinato con regole specifiche, includendo anche redditi assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, con detrazioni per figli a carico e ulteriori riduzioni per soggetti con disabilità o menomazioni e per nuclei numerosi.

I valori monetari sono aggiornati ogni due anni in base all’indice ISTAT FOI, con applicazione automatica dal 1° gennaio successivo alla rilevazione. Il primo aumento del canone non può superare il 25% del canone precedente per ciascun biennio di accertamento fino al raggiungimento del nuovo importo. Ai canoni si applicano inoltre correttivi per classe energetica dell’alloggio, con maggiorazione del 10% per la classe A e del 5% per la classe B.

Canoni per fasce di reddito

Il canone minimo è pari a 40 euro mensili ed è riservato a nuclei con redditi particolarmente bassi o in stato di disoccupazione/inoccupazione.

Il canone sociale si applica ai nuclei con reddito imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS ed è pari al 7% del reddito, con minimo di 40 euro e limite massimo pari al valore locativo convenzionale.

Il canone ordinario protetto si applica ai nuclei con reddito convenzionale non superiore a 16.500 euro ed è pari al 12%; fino al limite aumentato del 75% il canone è pari al 14%. Non può superare il valore locativo convenzionale e non può essere inferiore a 80 euro.

Il canone massimo di solidarietà si applica oltre la soglia del canone protetto ed è pari al 16% del reddito convenzionale; non può superare il doppio del valore locativo convenzionale e non può essere inferiore a tale valore.

Canone per sottoutilizzo e conseguenze del rifiuto della mobilità

Nei casi di sottoutilizzo il canone mensile è aumentato di 50 euro per ogni vano utile eccedente; la maggiorazione è dimezzata in caso di mezzo vano in più. Per i canoni minimo e sociale la maggiorazione è ridotta al 50%.

Per i nuclei già assegnatari alla data di approvazione del regolamento di utenza, la maggiorazione decorre dal mese successivo al rifiuto dell’alloggio adeguato proposto. Se il nucleo, avendo assunto l’impegno alla mobilità, dichiara di non volerlo rispettare, la maggiorazione decorre dal mese successivo alla comunicazione. In caso di inottemperanza al provvedimento di mobilità si applicano anche penali e, se il debito non viene pagato, può essere avviata la decadenza.

Accertamento periodico della situazione reddituale e controlli economici

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dal soggetto gestore negli anni dispari, con riferimento ai redditi dell’anno precedente o all’ultima dichiarazione disponibile. L’aggiornamento avviene sulla base di dichiarazione sostitutiva e comporta, se necessario, la variazione del canone dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accertamento.

La mancata produzione ingiustificata della documentazione comporta un canone sanzionatorio pari al massimo applicato per il canone di solidarietà e l’avvio della decadenza. Se la documentazione è prodotta tardivamente per gravi motivi, il canone viene ricalcolato. In caso di diminuzione del reddito, l’assegnatario può chiedere la riduzione del canone, che decorre dal secondo mese successivo alla richiesta; una disciplina analoga vale per diminuzioni di reddito dovute a eventi specifici, con adeguamento anticipato.

Rendicontazione, spese di gestione e controllo dei gestori

Il canone serve a coprire costi generali, amministrativi e fiscali della gestione, le rate residue dei mutui, i versamenti al fondo sociale, la manutenzione ordinaria e, in quota, il recupero di risorse destinate, previa autorizzazione regionale, a riqualificazione, manutenzione straordinaria e nuova costruzione.

I soggetti gestori rendicontano annualmente proventi, spese, manutenzione e uso del fondo sociale entro il 30 giugno dell’anno successivo. Gli assegnatari rimborsano integralmente le spese dei servizi ricevuti. I comuni verificano efficacia, efficienza ed economicità dei gestori, considerando livelli di servizio, soddisfazione dell’utenza, costi di gestione e di amministrazione, quota di canoni destinata alla manutenzione e andamento della morosità. Sono previsti programmi di miglioramento anche in sinergia tra gestori.

Morosità e fondo sociale

Il ritardo nel pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza comporta una penale dell’1,5% delle somme dovute, reiterabile fino a cinque volte, oltre agli interessi legali. La morosità superiore a sei mesi costituisce causa di risoluzione del contratto e di decadenza.

La morosità può essere sanata pagando entro il termine fissato nella messa in mora, comprensivo di penale, interessi e spese, oppure mediante piano di rientro. Nei casi di procedimento di decadenza il pagamento può essere sanante fino al termine di rilascio dell’alloggio o fino al giorno fissato per l’esecuzione forzata. Se la morosità dipende da cause documentate di perdita di reddito, non si applicano risoluzione, decadenza né penale.

Ogni soggetto gestore istituisce un fondo sociale alimentato dal 3% delle entrate da canoni, destinato al pagamento di utenze in caso di morosità incolpevole, alla copertura di crediti inesigibili e a interventi urgenti di manutenzione non programmati.

Autogestione, condomini e partecipazione degli utenti

La legge favorisce l’autogestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni da parte dell’utenza. Finché l’autogestione non è effettivamente operativa, gli assegnatari rimborsano i costi dei servizi. Per la manutenzione delle parti comuni in autogestione è accreditata una somma per vano convenzionale, aggiornata annualmente secondo l’indice ISTAT.

Negli edifici ceduti in proprietà l’amministrazione è condominiale; fino alla costituzione del condominio il soggetto gestore continua a svolgere le funzioni ordinarie. Gli assegnatari in locazione negli stabili condominiali votano sulle spese e sulla gestione dei servizi a rimborso, che sono versate direttamente al condominio.

I comuni e i soggetti gestori promuovono la partecipazione degli utenti, assicurano i diritti sindacali e l’accesso alle informazioni rilevanti, stipulano protocolli con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e possono svolgere attività di mediazione sociale e culturale. Può essere anche concesso l’uso di spazi comuni a favore di associazioni di assegnatari, organizzazioni sindacali e altri soggetti sociali mediante convenzione.

Alloggi da ripristinare e lavori a carico dell’assegnatario

Per ridurre i tempi di inutilizzo, i comuni possono destinare alloggi non ancora ripristinati a assegnatari o utilizzatori che eseguano direttamente opere di integrazione, riqualificazione o manutenzione, anche in mobilità o in corso di locazione. Le condizioni operative sono stabilite nel regolamento di utenza e in apposite convenzioni con il soggetto gestore, che definiscono lavori, spese, certificazioni di sicurezza e modalità di eventuale scomputo dal canone.

Variazioni del nucleo familiare, ospitalità temporanea e subentro

Le variazioni anagrafiche del nucleo devono essere comunicate al soggetto gestore entro 60 giorni. La variazione è autorizzata con riserva di verifica dei requisiti; il canone è ricalcolato in base alla nuova situazione. La variazione non può essere autorizzata se determina sovraffollamento o se il nucleo è moroso, salvo piano di rientro.

Non richiedono autorizzazione specifica le variazioni derivanti da matrimonio, convivenza more uxorio, convivenza di fatto, unione civile, nascita, adozione, affidamento o filiazione. La mancata comunicazione o autorizzazione comporta penale pari a una mensilità di canone; la perdita dei requisiti fa scattare la disciplina della decadenza.

In caso di decesso o abbandono dell’alloggio, i soggetti entrati nel nucleo successivamente possono permanere se hanno titolo al subentro, sono presenti da almeno 12 mesi e sono in regola con i pagamenti; si può passare a contratto a tempo determinato. In questi casi hanno comunque titolo all’assegnazione ordinaria alcuni familiari stretti e, in certe condizioni, il convivente di fatto o more uxorio.

L’ospitalità temporanea di terzi è ammessa per sei mesi, rinnovabile una sola volta per altri sei mesi, con maggiorazione del canone; se si protrae ulteriormente può arrivare ad altri dodici mesi con maggiorazione più alta, oltre i quali si applica la decadenza. È ammessa anche la coabitazione di assistenti lavorativi senza limiti temporali, senza maggiorazione e senza effetti sul nucleo familiare.

Annullamento, decadenza, occupazione senza titolo e provvedimenti conseguenti

Se emergono carenze originarie dei requisiti o dichiarazioni mendaci, il comune esclude dalla graduatoria o annulla l’assegnazione. Prima del provvedimento è garantito il contraddittorio con termine di 30 giorni per deduzioni e documenti. L’annullamento dell’assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta risoluzione di diritto del contratto e rilascio dell’alloggio.

In caso di allontanamento dalla casa familiare per violenza domestica, il comune sospende la qualificazione del soggetto come titolare del diritto all’assegnazione fino alla definizione del procedimento penale, salvaguardando i restanti componenti del nucleo.

Il comune ordina il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o ceduti illegalmente. L’occupante riceve diffida e può presentare deduzioni; l’atto che accerta l’occupazione è titolo esecutivo. Per tutto il periodo dell’occupazione è dovuta un’indennità, almeno pari al canone applicato nei casi di decadenza, annullamento o mancato subentro, oltre al rimborso dei servizi comuni.

Decadenza dall’assegnazione: cause, procedimento e effetti

La permanenza dei requisiti è verificata obbligatoriamente ogni due anni e possono svolgersi controlli straordinari. Il comune avvia il procedimento di decadenza, entro 60 giorni dagli accertamenti, nei casi previsti dalla legge, tra cui assenza prolungata dall’alloggio, cessione o mutamento di destinazione, opere abusive, attività illecite, gravi violazioni contrattuali, morosità superiore a sei mesi, rinuncia, mancato ingresso nell’alloggio, inadempienza documentale, perdita dei requisiti, superamento dei limiti economici e patrimoniali, violazioni sulle variazioni del nucleo o sull’ospitalità, mancata ottemperanza alla mobilità, mancato accesso ai controlli, mancata esecuzione di manutenzioni, dichiarazioni false e stipula di contratto abitativo privato salvo casi motivati.

Sono previste soglie economiche e patrimoniali aggiornabili, con possibilità di raddoppio in presenza di persone con disabilità grave o invalidità totale; in alcuni casi di reddito basso si procede solo alla rideterminazione del canone. La condanna definitiva per violenza o maltrattamenti in ambito familiare o per determinati delitti comporta l’obbligo di avvio della decadenza, con possibilità di assegnazione ad altro componente del nucleo avente i requisiti.

Il procedimento prevede comunicazione, termine di 30 giorni per deduzioni e decisione nei successivi 30 giorni, con valutazione anche di condizioni di salute e del contesto abitativo. La decadenza comporta risoluzione del contratto e rilascio dell’alloggio entro termini variabili, fino a sei o dodici mesi a seconda dei casi; in alcune ipotesi comporta anche cancellazione dalla graduatoria. Il provvedimento è definitivo e costituisce titolo esecutivo.

Adeguamento dei parametri economici

I valori economici espressi in euro relativi ai requisiti di accesso, di permanenza e al canone minimo sono aggiornati di norma ogni due anni secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aggiornamento è disposto esclusivamente dalla struttura regionale competente.

Norme transitorie

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, i comuni ricogniscono i titolari esclusivi del diritto all’assegnazione tra i componenti presenti continuativamente nel nucleo, i soggetti già titolari del diritto alla data del 23 aprile 2015 secondo la normativa previgente e i soggetti presenti continuativamente nel nucleo da almeno cinque anni a quella data.

Per gli assegnatari già in possesso dei requisiti previgenti che si trovino in alcune condizioni economiche patrimoniali, si applica solo la rideterminazione del canone. Sono inoltre previste regole transitorie per l’assegnazione ordinaria o provvisoria di soggetti che alla data del 23 aprile 2015 risultavano assegnatari provvisori o utilizzatori continuativi di alloggi ERP da almeno cinque anni, con istanze da presentarsi entro termini brevi dopo l’entrata in vigore della legge.

Fino all’approvazione delle nuove graduatorie definitive, gli alloggi possono essere assegnati secondo le graduatorie già formate o aggiornate secondo la previgente disciplina.

Abrogazioni

Sono abrogate la precedente disciplina organica sull’ERP e le successive leggi regionali di modifica o intervento in materia, inclusa la normativa del 2012 sulle commissioni territoriali e la legge regionale 41/2015.

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