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Legge

L.R. Toscana 3/2019

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Normativa regionaleL.R. Toscana 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna e coordina numerose norme regionali toscane in materia istituzionale, personale, dati personali, agricoltura, ambiente, attività produttive, istruzione, mobilità, programmazione, sanità e urbanistica. Interviene anche con abrogazioni e correzioni tecniche. Diversi articoli del capo turismo sono stati poi abrogati nel 2024; altre disposizioni contengono termini transitori specifici (ad es. 30 giugno 2019 e 31 dicembre 2019).

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018 della Toscana

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018

La legge regionale della Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 interviene in modo diffuso su molte leggi regionali vigenti, con finalità di aggiornamento normativo, coordinamento testuale, semplificazione procedurale e alcune abrogazioni. La disciplina incide su settori istituzionali, personale, ambiente, economia, sanità, urbanistica e altre materie regionali.

Affari istituzionali, personale e protezione dei dati personali

La legge aggiorna la disciplina organizzativa e del personale, soprattutto con riguardo agli incarichi dirigenziali e alle competenze in materia di protezione dei dati personali.

Viene corretto un riferimento di bilancio nella legge regionale n. 53/2018, sostituendo “Missione 2” con “Missione 20” in entrambe le ricorrenze.

In materia di contratti pubblici, il testo della l.r. 38/2007 viene coordinato con la disciplina delle procedure negoziate sotto soglia e con la gestione delle manifestazioni di interesse. Tuttavia l’articolo che reca tali modifiche è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020.

Sempre nella l.r. 38/2007 si estende la disciplina dei compensi anche alle altre attività tecniche previste dall’articolo 93 del d.lgs. 163/2006, oltre che alla progettazione.

Sul piano della protezione dei dati personali, vengono attribuite specifiche competenze delegate dalla Giunta regionale:

  • ai dirigenti, per i trattamenti dei dati attribuiti alle rispettive strutture;
  • all’Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori, per i trattamenti riservati alle rispettive competenze.

Per l’Assemblea legislativa regionale, analoghe funzioni delegate dall’Ufficio di presidenza sono attribuite:

  • al Segretario generale;
  • ai direttori di area;
  • ai dirigenti di settore;
  • ai titolari di posizione dirigenziale individuale.

La legge interviene inoltre sulla durata e sulla mobilità degli incarichi dirigenziali:

  • per i responsabili di settore della l.r. 1/2009, gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato durano da 3 a 5 anni e sono rinnovabili;
  • la nuova disciplina si applica dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva all’entrata in vigore della disposizione; in prima applicazione gli incarichi vanno conferiti entro 60 giorni da tale nomina, restando nel frattempo fermi quelli già attribuiti;
  • per i direttori di area, i dirigenti di settore e i dirigenti di posizione individuale della l.r. 4/2008 la durata è fissata tra 3 e 5 anni, rinnovabile;
  • nel corso dell’incarico, per esigenze organizzative, è possibile modificare l’incarico, assegnare incarichi di livello corrispondente oppure, solo con consenso dell’interessato, un incarico di livello diverso.

Vengono aggiornate anche le regole sulla programmazione del fabbisogno di personale, affidando alla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale; per il Consiglio regionale la determinazione degli indirizzi è attribuita al Consiglio su proposta del Segretario generale.

Tra le altre modifiche istituzionali:

  • vengono ampliati gli incarichi extraimpiego autorizzabili ai dipendenti regionali, includendo anche le associazioni;
  • nelle procedure di vigilanza, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della Giunta regionale;
  • nel dibattito pubblico regionale, per le opere nazionali, si introduce un richiamo al regolamento statale DPCM n. 76/2018;
  • è abrogata la legge regionale n. 22/2006 sulla Fondazione del Consiglio regionale della Toscana.

Agricoltura

In materia vitivinicola si proroga al 31 dicembre 2019 il termine transitorio relativo alle commissioni di degustazione previsto dalla l.r. 73/2017.

Ambiente e valutazioni ambientali

La legge sopprime alcune previsioni procedurali nelle discipline di VAS, VIA, AIA e AUA:

  • è abrogata la lettera c) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 10/2010, relativa alla verifica di assoggettabilità;
  • sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 73 bis della medesima legge, sul provvedimento autorizzatorio unico.

Sono inoltre ridotti alcuni contributi e abrogate previsioni finanziarie collegate al Consorzio ZIA:

  • il contributo annuo è rideterminato da euro 1.200.000,00 a euro 700.000,00;
  • è abrogato il comma 3 ter dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015;
  • è abrogato l’articolo 3 della l.r. 37/2018.

Per le attività estrattive, il termine di validità dei piani regionali e provinciali viene prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019.

Attività produttive e turismo

La parte più ampia del capo è dedicata alla l.r. 86/2016 in materia di turismo, ma tutte le modifiche contenute negli articoli da 26 a 43 risultano oggi abrogate dalla l.r. 31 dicembre 2024, n. 61, articolo 148. Per il testo consolidato attuale non producono quindi effetti pratici.

Restano le modifiche al codice del commercio regionale:

  • per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, la comunicazione può essere effettuata anche alla CCIAA oltre che al SUAP;
  • nell’allegato A della l.r. 62/2018, l’area commerciale metropolitana Livorno-Pisa aggiorna il Comune di Lorenzana con Crespina Lorenzana.

Istruzione, formazione e dati personali

La legge adegua la l.r. 32/2002 alla normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, sostituendo i riferimenti al d.lgs. 196/2003 con formule generali alla normativa vigente.

In materia di istruzione e formazione professionale:

  • vengono aggiornate le modalità di erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale in raccordo con l’istruzione professionale sussidiaria ai sensi del d.lgs. 61/2017;
  • si richiamano i criteri generali definiti con decreto ministeriale per favorire il raccordo tra i sistemi;
  • viene soppressa la locuzione “in via sperimentale”, con effetto di stabilizzazione della disciplina.

Si aggiorna anche la disciplina delle modalità di attuazione dell’offerta formativa, sostituendo il riferimento al vecchio codice dei contratti pubblici con il d.lgs. 50/2016, e quella sui tirocini non curriculari, precisando il riferimento alle istituzioni AFAM abilitate.

Per l’accesso alle prestazioni, i riferimenti all’ISEE e alla disciplina di valutazione della situazione economica sono sostituiti con un rinvio generale alla normativa statale vigente.

Mobilità, infrastrutture e lavori pubblici

Nella disciplina regionale sulla viabilità si precisa che, una volta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, l’atto deve essere adottato nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di VAS.

Programmazione regionale e semplificazione amministrativa

La legge aggiorna i riferimenti alla programmazione regionale, sostituendo la vecchia legge di programmazione con la l.r. 1/2015 in più disposizioni settoriali.

In particolare:

  • nella legge forestale il riferimento da “Programma” a “piano” viene corretto;
  • le strategie di semplificazione richiamano la disciplina della programmazione economica e finanziaria regionale del 2015;
  • il sito istituzionale per le imprese e la riduzione degli oneri amministrativi sono coordinati con la nuova disciplina regionale di sostegno alle imprese;
  • nei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si aggiornano i rinvii alla l.r. 65/2014 sul governo del territorio;
  • nella disciplina sul rischio sismico si aggiornano i riferimenti normativi al testo vigente sul governo del territorio;
  • nelle opere pubbliche strategiche si sostituiscono i riferimenti alla vecchia normativa di programmazione con quelli della l.r. 1/2015;
  • per il sostegno regionale alle imprese di informazione, gli interventi sono ricondotti agli strumenti di programmazione previsti dalla l.r. 1/2015 e si richiama il DEFR.

Sanità e coesione sociale

Numerose modifiche riguardano la l.r. 40/2005 sul servizio sanitario regionale.

Viene aggiornato il riferimento all’ISPO, sostituito con l’ISPRO, in più disposizioni di programmazione e valutazione.

Sul piano degli incarichi sanitari e delle strutture di governo clinico:

  • è esclusa la nomina consecutiva a direttore amministrativo, sanitario o dei servizi sociali presso la medesima azienda o ente per un periodo complessivo superiore a 10 anni;
  • per i responsabili delle strutture regionali del governo clinico che richiedono impegno a tempo pieno, l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applica una disciplina speciale;
  • il nuovo articolo 43 bis prevede il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente incaricato, il mantenimento del posto e un contratto di diritto privato con schema tipo approvato dalla Giunta;
  • sono disciplinati gli oneri contributivi e previdenziali nei casi in cui l’incarico sia conferito a dipendenti regionali, di enti del servizio sanitario regionale o di altre amministrazioni pubbliche, con rimborso degli oneri alla Regione o all’azienda sanitaria e recupero della quota a carico dell’interessato;
  • il trattamento contributivo così previsto esclude altre forme di versamento.

Vengono poi adeguati vari organi e funzioni dell’Organismo toscano per il governo clinico, inclusi ufficio di coordinamento, comitato tecnico scientifico e struttura di supporto, con aggiornamenti delle funzioni di segreteria.

È inoltre corretto il riferimento nella disciplina dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale e nella norma finanziaria dell’articolo 143.

Urbanistica e governo del territorio

La legge rafforza la disciplina della pianificazione intercomunale e della copianificazione per le trasformazioni urbanistiche che comportano consumo di suolo fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

In particolare:

  • quando il piano strutturale intercomunale prevede trasformazioni esterne al territorio urbanizzato con impegno di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato deve chiedere alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione;
  • alla conferenza partecipano Regione, provincia, città metropolitana, ente responsabile dell’esercizio associato, comuni associati e, su indicazione della Regione, eventuali altri comuni interessati;
  • la conferenza decide a maggioranza dei presenti entro 60 giorni dalla prima riunione;
  • per le varianti urbanistiche che comportano nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro urbanizzato è richiesto preventivamente il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione.

Vengono anche corretti errori materiali nella l.r. 65/2014 e si precisa, per le commissioni per il paesaggio in forma associata, che il divieto di nomina riguarda l’intero ambito dell’unione anche per chi era già stato nominato in un singolo comune prima della costituzione dell’unione stessa.

Infine, nella disciplina regionale sul rischio di alluvioni si corregge un riferimento testuale, sostituendo “ai piani diretti” con “agli interventi”.

Regime di attualità e obsolescenza

La legge contiene disposizioni tuttora utili solo in parte, perché numerosi articoli del capo turismo sono stati successivamente abrogati nel 2024 e alcune altre modifiche riguardano termini ormai trascorsi. In particolare, risultano storicamente rilevanti ma non più applicabili:

  • gli articoli 26-43, abrogati nel 2024;
  • le disposizioni con scadenza al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2019, ormai esaurite. Le rimanenti previsioni conservano valore come testo consolidato delle norme regionali toscane aggiornate dalla legge di manutenzione del 2018.

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