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Legge

L.R. Liguria 15/2001

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi sociali").

Normativa regionaleL.R. Liguria 15/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. 5/1999 inserendo due nuovi commi negli articoli 3 e 21 della disciplina regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali nelle materie salute e servizi sociali. Prevede inoltre la copertura finanziaria degli oneri con risorse già iscritte nel bilancio regionale. Non contiene limiti temporali specifici di applicazione, ma interviene in modo puntuale su una disciplina ormai superata.

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale di conferimento di funzioni in materia di tutela della salute e servizi sociali

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale su salute e servizi sociali

La legge regionale 13 giugno 2001, n. 15 interviene sulla legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5, che disciplina l’attribuzione agli enti locali e l’esercizio delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nelle materie della tutela della salute e dei servizi sociali. Il provvedimento introduce integrazioni testuali alla normativa preesistente e contiene una clausola finanziaria per la copertura degli oneri.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1999

La legge apporta due aggiunte alla disciplina del 1999:

  • inserisce un comma 4-bis all’articolo 3 della L.R. 5/1999;
  • inserisce un comma 5-bis all’articolo 21 della stessa legge.

Il testo fornito non specifica il contenuto materiale dei nuovi commi, ma chiarisce che si tratta di ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina già vigente in materia di riparto ed esercizio delle funzioni amministrative nel settore sanitario e sociale.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico delle risorse già iscritte nel bilancio regionale, sia in competenza sia in cassa. La copertura è indicata su:

  • capitolo 1216 dell’entrata, relativo al trasferimento delle risorse per l’esercizio delle funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 in materia di salute umana e sanità veterinaria;
  • capitolo 4817 della spesa, relativo agli interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria finanziati con fondi Bassanini.

Ambito applicativo e attualità della norma

La legge opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione indicata e si limita a modificare una disciplina regionale preesistente. Considerata la sua natura di intervento di aggiornamento su una normativa già risalente e riferita a funzioni amministrative trasferite con il d.lgs. 112/1998, il provvedimento è oggi da considerarsi sostanzialmente superato e di limitata utilità applicativa.

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