L.R. Liguria 18/2001
Nuova proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale proroga il termine previsto dalla l.r. n. 20/1999 per il completamento delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. La norma ha efficacia temporanea ed è stata poi abrogata dalla l.r. n. 13/2013.
Proroga del termine per l'accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari
Proroga del termine per autorizzazione e accreditamento dei presidi sanitari
La legge regionale della Sicilia n. 18 del 2001 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati, già dettata dalla l.r. n. 20/1999 in recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997. L’atto ha natura essenzialmente transitoria, poiché serve esclusivamente a spostare in avanti il termine previsto per l’adeguamento e il completamento del relativo processo.
Contenuto della proroga
La disposizione modifica il termine richiamato dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, concedendo una nuova proroga per l’attuazione degli adempimenti connessi al sistema regionale di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari.
In sostanza, la legge non introduce una disciplina organica nuova, ma estende il tempo concesso agli operatori e all’amministrazione per portare a compimento le procedure previste dalla normativa del 1999.
Ambito applicativo
La proroga riguarda:
- i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati;
- le attività di autorizzazione, vigilanza e accreditamento previste dalla normativa regionale richiamata;
- il territorio della Regione Siciliana.
Limite temporale ed efficacia pratica
Trattandosi di una norma di proroga di un termine già collegato a una specifica fase di adeguamento, la sua utilità è stata circoscritta al periodo immediatamente successivo alla sua entrata in vigore. Inoltre, la legge risulta espressamente abrogata dall’art. 2 della l.r. 14 maggio 2013, n. 13, e pertanto non è più vigente.
Stato dell’atto
L’atto deve considerarsi oggi privo di applicazione pratica, sia perché riferito a un termine ormai scaduto sia perché formalmente abrogato.
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