Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 19/2001

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.

Normativa regionaleL.R. Liguria 19/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Toscana l’attività degli operatori del turismo subacqueo, definendone requisiti, abilitazioni, obblighi e controlli. È però un testo oggi non più applicabile perché espressamente abrogato dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

Disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo

Disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo

La legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 ha disciplinato in Toscana l’attività degli operatori del turismo subacqueo, individuandone il quadro regolatorio, i requisiti soggettivi e gli adempimenti necessari per l’esercizio. Il testo è tuttavia oggi privo di utilità applicativa, poiché risulta espressamente abrogato dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguardava l’organizzazione e l’esercizio dell’attività degli operatori del turismo subacqueo nel territorio regionale. L’obiettivo era quello di regolare una specifica attività turistica legata alle immersioni e alle prestazioni connesse, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza e di qualificazione degli operatori.

Requisiti e abilitazione degli operatori

La legge prevedeva una disciplina per l’esercizio dell’attività, con riferimento ai soggetti legittimati a operare e alle condizioni richieste per lo svolgimento del servizio. In tale ambito erano rilevanti i profili di qualificazione professionale, affidabilità e conformità alle condizioni stabilite dalla normativa regionale.

Obblighi operativi e profili di sicurezza

La normativa mirava a garantire un esercizio ordinato e sicuro delle attività di turismo subacqueo, imponendo agli operatori specifici obblighi nell’organizzazione del servizio e nello svolgimento delle attività connesse alle immersioni. La regolazione era orientata alla tutela degli utenti e alla prevenzione dei rischi.

Controlli e regime applicativo

La legge si inseriva in un sistema di vigilanza sull’attività svolta dagli operatori, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni prescritte per l’esercizio. Le regole regionali trovavano applicazione esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Abrogazione e attuale rilevanza

L’atto è stato abrogato dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23. Pertanto non presenta attuale efficacia pratica né utilità applicativa per la gestione di rapporti o contenziosi odierni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.