Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 455 del 17/07/2024

Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante Privacy455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile tramite Facebook e Telegram senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale e, se acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi a soli fini probatori, con modalità idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica di tali misure.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice, che consente al Garante di intervenire in caso di c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

È altresì richiamato il meccanismo procedurale che impone al Garante di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.

Segnalazione e intervento in urgenza

La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 335 e 336 del 15 luglio 2024.

Misure imposte ai gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 luglio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 335/2024 e 336/2024 adottati il 15 luglio 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure preventive e conservative finalizzate a evitare la diffusione illecita del materiale segnalato.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche il termine di 48 ore per la decisione dell’Autorità e l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salva ratifica successiva.

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram indicate nella segnalazione.

Misure urgenti adottate il 15 luglio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, nn. 335 e 336 del 15 luglio 2024, indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Contenuto degli ordini alle piattaforme

Le società sono state ingiunte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Inoltre, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 17 luglio 2024, il Garante ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 335/2024 e 336/2024 adottati nei confronti dei tre destinatari.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure di blocco e prevenzione diffusioneconservazione a fini probatoripubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.