Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 3/2023

Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’ articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 3/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica quello del 2018 introducendo una disciplina per l’acquacoltura nelle acque interne: la Giunta deve approvare direttive per le concessioni demaniali idriche per pesca e acquacoltura, con criteri su estensione, durata, gestione e priorità. Le domande restano non ricevibili finché le direttive non sono adottate. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Acquacoltura nelle acque interne e concessioni demaniali idriche

Acquacoltura nelle acque interne e concessioni demaniali idriche

Il regolamento regionale dell’Emilia-Romagna interviene sul regolamento n. 1 del 2018 introducendo una specifica disciplina per l’esercizio dell’acquacoltura nelle acque interne e per il rilascio delle relative concessioni demaniali idriche per pesca e acquacoltura.

Direttive regionali per le concessioni

La Giunta regionale deve approvare apposite direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni di demanio idrico destinate alla pesca e all’acquacoltura. Le direttive devono, per quanto possibile, essere armonizzate con quelle già previste per il demanio marittimo e per le zone del mare territoriale.

Le direttive devono riguardare in particolare:

  • i limiti all’estensione delle concessioni;
  • la durata delle concessioni;
  • le modalità di gestione;
  • i tempi di raccolta e semina;
  • il numero di addetti necessario in rapporto alle superfici concesse;
  • i criteri di priorità nell’assegnazione, da orientare in funzione delle ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda.

Individuazione dei tratti idonei all’acquacoltura

La Regione, insieme agli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e alle società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui sia eventualmente possibile svolgere l’acquacoltura.

L’attività è ammessa solo se:

  • è compatibile con gli altri usi dei singoli invasi;
  • non è potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio;
  • non è pericolosa per l’esercizio della stessa attività di acquacoltura.

Vincoli ambientali e pareri necessari

Nelle aree che ricadono nella competenza territoriale degli enti di gestione dei parchi o che si trovano all’interno di siti della Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei relativi enti.

Regime transitorio e prima applicazione

Le direttive regionali devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Fino alla loro approvazione, le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura non sono ricevibili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.