R.R. Emilia-Romagna 3/2023
Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’ articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica quello del 2018 introducendo una disciplina per l’acquacoltura nelle acque interne: la Giunta deve approvare direttive per le concessioni demaniali idriche per pesca e acquacoltura, con criteri su estensione, durata, gestione e priorità. Le domande restano non ricevibili finché le direttive non sono adottate. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Acquacoltura nelle acque interne e concessioni demaniali idriche
Acquacoltura nelle acque interne e concessioni demaniali idriche
Il regolamento regionale dell’Emilia-Romagna interviene sul regolamento n. 1 del 2018 introducendo una specifica disciplina per l’esercizio dell’acquacoltura nelle acque interne e per il rilascio delle relative concessioni demaniali idriche per pesca e acquacoltura.
Direttive regionali per le concessioni
La Giunta regionale deve approvare apposite direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni di demanio idrico destinate alla pesca e all’acquacoltura. Le direttive devono, per quanto possibile, essere armonizzate con quelle già previste per il demanio marittimo e per le zone del mare territoriale.
Le direttive devono riguardare in particolare:
- i limiti all’estensione delle concessioni;
- la durata delle concessioni;
- le modalità di gestione;
- i tempi di raccolta e semina;
- il numero di addetti necessario in rapporto alle superfici concesse;
- i criteri di priorità nell’assegnazione, da orientare in funzione delle ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda.
Individuazione dei tratti idonei all’acquacoltura
La Regione, insieme agli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e alle società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui sia eventualmente possibile svolgere l’acquacoltura.
L’attività è ammessa solo se:
- è compatibile con gli altri usi dei singoli invasi;
- non è potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio;
- non è pericolosa per l’esercizio della stessa attività di acquacoltura.
Vincoli ambientali e pareri necessari
Nelle aree che ricadono nella competenza territoriale degli enti di gestione dei parchi o che si trovano all’interno di siti della Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei relativi enti.
Regime transitorio e prima applicazione
Le direttive regionali devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Fino alla loro approvazione, le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura non sono ricevibili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.
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