L.R. Emilia-Romagna 21/2023
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna la promozione culturale, definendone finalità, strumenti di programmazione e contributo, soggetti beneficiari e finanziamenti. Abroga la precedente l.r. 37/1994, ma i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore restano regolati dalla disciplina previgente fino alla conclusione.
Promozione culturale in Emilia-Romagna
Promozione culturale in Emilia-Romagna
La legge disciplina le attività di promozione culturale nella Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la normativa europea e nazionale, e sostituisce la precedente disciplina del 1994. L’intervento regionale è orientato a valorizzare cultura, creatività, inclusione, innovazione e sviluppo del territorio.
Finalità e principi generali
La Regione persegue la promozione della cultura come fattore di crescita personale, libera espressione, comunicazione, inclusione sociale e sviluppo economico e sociale. Nel definire la propria azione, tiene conto delle istanze dei territori e si ispira ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale e di leale collaborazione con enti locali e istituzioni.
Tra gli obiettivi principali figurano:
- valorizzazione di creatività, innovazione e ricerca nel settore culturale;
- pari opportunità di accesso alle attività culturali e rimozione delle barriere culturali, sociali ed economiche;
- promozione delle arti visive e performative contemporanee e di proposte culturali innovative e di qualità;
- integrazione con interventi su patrimonio culturale, paesaggio, turismo e benessere;
- diffusione della cultura digitale e sperimentazione di nuove forme di divulgazione e fruizione;
- pluralismo dell’offerta culturale e delle espressioni artistiche;
- promozione della cultura emiliano-romagnola all’estero.
L’organizzazione e gestione di attività di promozione culturale è qualificata come attività di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo settore.
Ambito delle attività di promozione culturale
Per attività di promozione culturale si intendono eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e ogni altra iniziativa aperta al pubblico, finalizzata in particolare a:
- diffusione della cultura nelle aree delle letterature, arti visive e performative, cinema e audiovisivo, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze umane e sociali, dialogo tra culture e religioni;
- conoscenza e divulgazione della storia, delle culture, delle identità e delle tradizioni locali;
- formazione del pubblico, per favorire consapevolezza, partecipazione e fruizione culturale;
- promozione della creatività artistica e letteraria.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e sostegno delle attività culturali, anche coordinando risorse, programmi e progetti con altri livelli istituzionali tramite intese o accordi.
In particolare:
- definisce ambiti, priorità e strumenti di intervento tramite un programma pluriennale;
- coopera con enti locali, università, sistema AFAM, soggetti della ricerca e dell’innovazione e operatori culturali;
- realizza propri progetti e promuove la programmazione negoziata mediante convenzioni o accordi;
- sostiene iniziative di rilevante interesse regionale promosse da terzi;
- valorizza il ruolo dell’associazionismo e delle reti associative del terzo settore;
- sostiene realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento tecnologico degli spazi aperti al pubblico destinati alla promozione culturale, anche per transizione digitale ed ecologica;
- favorisce la diffusione delle attività culturali in tutto il territorio regionale, con attenzione alle aree interne e montane;
- promuove sistemi, reti e centri di servizi come infrastrutture territoriali per la cultura.
Funzioni di Comuni e Unioni
I Comuni e le loro Unioni concorrono al perseguimento delle finalità della legge, in forma singola o associata. Possono:
- organizzare e sostenere attività culturali, anche tramite soggetti da essi costituiti o partecipati;
- raccordare tali attività con valorizzazione del patrimonio culturale, turismo e politiche sociali;
- realizzare, restaurare, adeguare e riqualificare sedi e attrezzature culturali, anche sul piano energetico, tecnologico e della transizione digitale, incentivandone organizzazione e gestione integrata.
Programmazione pluriennale
L’intervento regionale è definito attraverso una programmazione pluriennale, di regola triennale, approvata dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta.
Il programma individua:
- priorità e obiettivi, con eventuali indici di valutazione;
- ambiti prioritari di intervento, modalità attuative e accesso ai benefici;
- tipologie dei soggetti destinatari;
- coordinamento con altre programmazioni regionali inerenti la promozione culturale.
Il programma resta efficace fino all’approvazione del successivo.
Strumenti di attuazione e contributi
La Regione può attuare la legge attraverso più strumenti, anche su base annuale o pluriennale:
- interventi e iniziative realizzati direttamente;
- intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
- convenzioni con soggetti privati, anche secondo la disciplina del Codice del Terzo settore e della legge regionale sul terzo settore;
- amministrazione condivisa, con co-programmazione e co-progettazione;
- contributi per progetti e iniziative di promozione culturale svolti prevalentemente in Emilia-Romagna;
- contributi per progetti che promuovono all’estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;
- contributi in conto investimenti per realizzazione, restauro, recupero, adeguamento strutturale, transizione digitale e riqualificazione, anche energetica, di spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività culturali.
La Giunta definisce con propri atti criteri e modalità, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La Regione può inoltre acquisire o sviluppare studi, ricerche, divulgazione, assistenza tecnica, sistemi informativi e incarichi tecnico-specialistici per supportare la valutazione nelle procedure selettive. Sono previsti anche specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica di festival e attività culturali tramite società in house, nel rispetto della normativa di settore.
Soggetti attuatori e beneficiari
Possono essere soggetti attuatori e beneficiari dei contributi:
- enti locali, singoli o associati, e soggetti da essi costituiti o partecipati, con finalità statutarie di promozione culturale;
- pubbliche amministrazioni;
- soggetti privati che operano esclusivamente o prevalentemente in ambito culturale e abbiano sede legale o operativa in Emilia-Romagna;
- enti del terzo settore che operano esclusivamente o prevalentemente in ambito culturale e abbiano sede legale o operativa nella Regione.
Il programma pluriennale può ulteriormente circoscrivere, per specifici ambiti, le categorie ammissibili tra quelle indicate.
Controllo sull’attuazione
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sulla legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta trasmette una relazione contenente:
- gli interventi realizzati;
- le risorse stanziate ed erogate, con indicazione dei beneficiari pubblici e privati e dei risultati conseguiti;
- le criticità emerse nell’attuazione.
Le strutture competenti di Assemblea e Giunta cooperano per la valutazione della legge.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa massima di 3.800.000 euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, coperta mediante fondi accantonati nel fondo speciale del bilancio 2023-2025. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie.
Per gli esercizi successivi al 2025, gli oneri sono coperti con le ordinarie autorizzazioni di spesa previste annualmente dalla legge di bilancio.
Abrogazione e regime transitorio
Dalla data di entrata in vigore è abrogata la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37. Tuttavia, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge continuano ad applicare la disciplina previgente fino alla loro conclusione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 dic 2023L.R. Emilia-Romagna 17/2023
- Legge · 28 dic 2023L.R. Emilia-Romagna 18/2023
- Legge · 28 dic 2023L.R. Emilia-Romagna 19/2023
- Legge · 28 dic 2023L.R. Emilia-Romagna 20/2023
- Regolamento · 18 dic 2023R.R. Emilia-Romagna 3/2023
- Legge · 4 dic 2023L.R. Emilia-Romagna 16/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →