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Legge

L.R. Emilia-Romagna 20/2023

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 20/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna il riconoscimento, la tutela, la gestione e la valorizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali, affiancandosi alla normativa statale. Istituisce elenchi e reti regionali, prevede procedure di candidatura e autorizzazione, divieti, sanzioni, contributi e una disciplina transitoria per gli esemplari già tutelati dalla previgente legge regionale n. 2/1977.

Conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti in Emilia-Romagna

Conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti in Emilia-Romagna

La legge disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, coordinandosi con la disciplina statale di cui alla legge n. 10 del 2013. Il provvedimento riguarda sia gli esemplari e i boschi già ricompresi nella normativa statale, sia quelli di interesse regionale non rientranti in tale ambito.

Finalità e perimetro della disciplina

La Regione recepisce le definizioni statali di albero monumentale e bosco vetusto e introduce categorie regionali autonome, destinate a valorizzare esemplari e formazioni boschive di particolare pregio naturalistico, paesaggistico, storico, culturale o religioso. L’impostazione è anche di tipo integrato, con attenzione alla biodiversità, al paesaggio, all’identità culturale e al senso di appartenenza delle comunità locali.

Definizioni principali

La legge introduce alcune nozioni operative rilevanti:

  • Albero monumentale regionale (AMR): albero singolo, isolato, in filare o in gruppo, ubicato in Emilia-Romagna e non rientrante nella disciplina statale, che presenti caratteri di monumentalità per pregio naturalistico, paesaggistico o storico-culturale-religioso.
  • Zona di protezione dell’albero (ZPA): area di rispetto, di norma circolare, con raggio minimo di 10 metri dal fusto, finalizzata a preservare radicazione, chioma e stabilità dell’albero.
  • Bosco vetusto regionale (BVR): formazione boschiva naturale o artificiale non assoggettata alla disciplina statale, con preminente interesse e caratteri di vetustà, ad esempio per grandi dimensioni degli esemplari, specie rare, biodiversità, struttura complessa, assenza di utilizzazioni forestali da almeno 40 anni o presenza di documentazione storica.
  • Ente forestale: l’ente territoriale competente sulle funzioni forestali secondo la normativa regionale di riordino.

Gli AMR possono appartenere a specie autoctone o alloctone e trovarsi in proprietà pubblica o privata, in contesti forestali, rurali o urbani.

Elenco regionale, rete dei boschi vetusti e coordinamento informativo

La Regione istituisce:

  • l’Elenco degli Alberi monumentali regionali;
  • la Rete dei Boschi vetusti regionali.

Lo scopo è costruire un quadro conoscitivo coordinato e georeferenziato e favorire la divulgazione delle informazioni. La Giunta disciplina con direttiva le modalità di gestione degli elenchi e della rete. Regione, Comuni, Enti forestali ed enti di gestione delle aree protette sono tenuti a condividere i dati utili all’attuazione della legge.

Rapporto con la disciplina statale

Per gli alberi monumentali e i boschi vetusti già riconducibili all’articolo 7 della legge n. 10/2013, la Giunta regionale deve definire le modalità per arrivare alla costituzione dell’elenco regionale in coerenza con la normativa statale attuativa. La legge regionale opera quindi in modo complementare, senza sovrapporsi alla disciplina nazionale.

Procedura per il riconoscimento dei beni regionali

Per gli AMR e i BVR non rientranti nella disciplina statale, la Giunta regionale definisce i criteri tecnico-valutativi di carattere naturalistico, paesaggistico e storico-culturale-religioso per gli alberi, e naturalistico, selvicolturale e paesaggistico per i boschi.

La procedura prevede che:

  • chiunque possa segnalare alla Regione esemplari o boschi meritevoli di riconoscimento;
  • la struttura regionale competente verifichi la sussistenza dei requisiti e esprima il parere sulla candidatura;
  • venga comunicato l’avvio del procedimento al proprietario, al Comune, all’Ente forestale, all’ente di gestione dell’area protetta e ai Carabinieri Forestale, con pubblicazione sul sito regionale;
  • gli interessati possano presentare osservazioni entro 45 giorni;
  • decorso tale termine, valutate le osservazioni e salvo dissenso espresso di uno o più proprietari, la struttura competente attribuisca formalmente il carattere di monumentalità o vetustà.

Il provvedimento è poi pubblicato sul sito regionale e per estratto sul BURERT; a fini informativi è pubblicato anche sul sito del Comune interessato. Dalla pubblicazione sul BURERT decorrono le tutele. I dati vengono inseriti negli strumenti conoscitivi regionali. Le previsioni di disciplina della conservazione del bosco vetusto possono includere un piano di gestione.

Effetti urbanistici e pianificazione

L’atto che disciplina la conservazione degli alberi monumentali regionali, comprese le relative ZPA, e dei boschi vetusti regionali deve essere recepito dai Comuni interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica. La norma valorizza dunque l’integrazione tra tutela ambientale e pianificazione del territorio.

Regime di tutela degli alberi monumentali regionali

Per gli AMR sono vietati:

  • abbattimento, rimozione e danneggiamento;
  • modifiche della chioma o dell’apparato radicale e altri interventi sugli organi epigei e radicali;
  • interventi ricadenti nella ZPA.

La struttura regionale competente può autorizzare gli interventi vietati solo quando sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative, eventualmente imponendo prescrizioni vincolanti. In caso di pericolo concreto e imminente per l’incolumità pubblica, l’intervento può essere eseguito senza previa autorizzazione, ma deve essere comunicato tempestivamente agli uffici regionali, ai soggetti interessati e ai Carabinieri Forestale.

Se l’esemplare viene abbattuto, rimosso o muore, la struttura regionale approva l’atto di rimozione del vincolo e aggiorna l’elenco regionale.

Regime di tutela dei boschi vetusti regionali

Per i BVR sono vietati:

  • i tagli di utilizzazione forestale;
  • gli interventi che danneggiano o modificano gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arborei e arbustivi del bosco;
  • gli interventi che danneggiano o modificano sottobosco e stadi seriali connessi a rigenerazione e senescenza.

La struttura regionale competente può autorizzare solo interventi motivati, con eventuali prescrizioni vincolanti. Il rispetto delle prescrizioni e del piano di gestione è vigilato dalla struttura regionale, dai Comuni, dall’Ente forestale e dall’ente di gestione dell’area protetta interessati.

Anche per i boschi vetusti, in caso di pericolo concreto e imminente per l’incolumità pubblica, gli interventi possono essere eseguiti senza autorizzazione, con successiva comunicazione tempestiva alle autorità competenti e ai Carabinieri Forestale.

Valorizzazione, informazione e formazione

In occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, la Regione promuove iniziative di valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di pregio e delle tradizioni culturali legate agli alberi e ai boschi.

La Regione promuove inoltre, anche con soggetti pubblici e privati, attività di informazione e formazione per diffondere la conoscenza della tutela e della corretta gestione degli esemplari monumentali e dei boschi vetusti, in relazione alla biodiversità e agli aspetti storico-culturali. Per tali finalità, la Regione si dota di un sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell’elenco e della rete regionali.

Contributi e misure di sostegno

La Regione può sostenere, anche mediante contributi, diverse azioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dei beni tutelati, tra cui:

  • indagini sullo stato di salute;
  • interventi di salvaguardia, conservazione e gestione;
  • iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale e dei boschi presenti sul territorio regionale;
  • iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La Giunta disciplina criteri e modalità per accesso, concessione, rendicontazione e revoca dei contributi.

Vigilanza

La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni è affidata alla Regione, anche tramite ARPAE, ai Comuni, agli Enti forestali e agli enti di gestione delle aree protette. È prevista la possibilità di forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per vigilanza e accertamento delle violazioni.

Sanzioni amministrative

La legge prevede un sistema sanzionatorio distinto per alberi monumentali regionali e boschi vetusti regionali.

Per gli alberi monumentali regionali, salvo che il fatto costituisca reato:

  • abbattimento, rimozione o danneggiamento in assenza o difformità dall’autorizzazione: sanzione da 5.000 a 50.000 euro per esemplare;
  • interventi di modifica della chioma o dell’apparato radicale, consolidamento, ancoraggio o interventi nella ZPA: sanzione da 2.000 a 12.000 euro;
  • la sanzione si applica per ciascun esemplare, anche se facente parte di filare o gruppo.

Se l’abbattimento o la rimozione avvengono senza titolo o in difformità, la ZPA non può essere destinata a uso diverso da quello in atto per 10 anni; la violazione comporta sanzione da 3.000 a 20.000 euro.

Per i boschi vetusti regionali, salvo che il fatto costituisca reato:

  • abbattimento, rimozione o danneggiamento di alberi o arbusti senza titolo o in difformità: sanzione da 100 a 500 euro per ogni esemplare o arbusto;
  • se l’area viene destinata a uso diverso nei 10 anni successivi, in violazione del divieto, sanzione da 30 a 200 euro per ogni esemplare o arbusto.

Per le violazioni, la struttura regionale può inoltre prescrivere lavori di ripristino dei luoghi. I proventi delle sanzioni sono acquisiti al bilancio regionale. Per il procedimento sanzionatorio si applicano la legge n. 689/1981 e la legge regionale n. 21/1984.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge sono autorizzati oneri nei limiti di:

  • 110.000 euro per l’esercizio 2023;
  • 235.000 euro per ciascun esercizio 2024 e 2025.

La copertura è assicurata mediante il fondo speciale del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025, la copertura avviene tramite le autorizzazioni annuali di bilancio secondo la disciplina contabile statale.

Controllo sull’attuazione e relazione periodica

L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine, la Giunta presenta una relazione con cadenza triennale alla Commissione assembleare competente, contenente:

  • tipologia e localizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti individuati e tutelati ai sensi della legge statale;
  • tipologia e localizzazione degli AMR e BVR riconosciuti dalla legge regionale;
  • misure adottate per la conservazione e valorizzazione dei beni tutelati;
  • riepilogo delle spese regionali e dei contributi erogati.

Disposizioni transitorie e abrogazione

Gli esemplari arborei già tutelati dall’articolo 6 della legge regionale n. 2/1977 e non rientranti nella disciplina statale sono considerati, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti dalla nuova legge.

La legge regionale n. 2/1977 è abrogata dall’entrata in vigore della presente legge.

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