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Circolare

Circolare numero 197 del 23-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare coordina le istruzioni INPS succedutesi dal 1994 al 2003 sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, distinguendo per tipologia di reddito, categoria di pensione e periodo di decorrenza. Vengono riepilogate le regole per pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità e ai superstiti, con le relative deroghe, esclusioni dal divieto di cumulo, discipline transitorie e speciali. La circolare disciplina anche gli adempimenti dichiarativi dei pensionati e le modalità operative e informatiche per la gestione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili, richiamando modelli, campi di database e procedure di calcolo.

Cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo e dipendente

Cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

La circolare riepiloga e coordina la disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro nel periodo compreso tra il 1994 e il 2003, con particolare attenzione alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità e ai superstiti. L’obiettivo è fornire un quadro unitario delle regole applicabili, distinguendo per tipo di reddito, categoria di pensione e data di decorrenza della prestazione.

Evoluzione normativa e impostazione generale

Dal 1° gennaio 1994 la materia ha subito numerose modifiche, dovute in particolare al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, alla legge 8 agosto 1995, n. 335, alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla legge 23 dicembre 1998, n. 488, alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. La circolare richiama e coordina le istruzioni emanate nel tempo, chiarendo che il regime di cumulo varia in base:

  • al tipo di reddito percepito dal pensionato;
  • alla tipologia del trattamento pensionistico;
  • al periodo di riferimento.

Individuazione dei redditi da lavoro autonomo

Ai fini del cumulo, devono essere considerati tutti i redditi ricollegabili a un’attività svolta senza vincolo di subordinazione. In tale ambito rientrano:

  • redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
  • compensi per arti e professioni;
  • redditi dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, che continuano a essere trattati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo, anche dopo le modifiche fiscali introdotte dalla legge n. 342/2000;
  • compensi per altri rapporti di collaborazione, come incarichi di amministratore, sindaco, revisore, collaborazioni a giornali e riviste, incarichi presso enti o associazioni;
  • indennità per incarichi di presidente e membro di organi collegiali;
  • partecipazioni agli utili di contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto consiste in prestazione di lavoro;
  • redditi dei soci accomandanti o dei soci di società in nome collettivo/accomandita semplice connessi ad attività di lavoro autonomo.

Non sono invece considerati redditi da lavoro autonomo, ai fini del cumulo, le indennità collegate a cariche pubbliche elettive. La circolare esclude in particolare:

  • indennità degli amministratori locali ex art. 82 del TUEL;
  • indennità dei presidenti e membri dei consigli regionali;
  • indennità dei parlamentari nazionali ed ევროპe.

Criteri di dichiarazione dei redditi

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati:

  • al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili riferibili all’anno di interesse.

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito rilevante è il reddito agrario, indipendentemente dalla sua qualificazione fiscale. Da esso può essere dedotta la contribuzione versata all’Istituto per la propria posizione previdenziale e assistenziale, restando indeducibile la quota riferita ai lavoratori dipendenti.

La circolare precisa che, per imprese familiari e aziende agricole, il reddito deve essere ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Tuttavia:

  • nell’impresa familiare le quote complessive attribuite ai familiari non possono superare il 49% del reddito;
  • resta al titolare almeno il 51%;
  • nei casi di mancata costituzione dell’impresa familiare, la ripartizione può avvenire senza vincolo del 51/49, sempre in proporzione al lavoro prestato.

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, il reddito rilevante è il reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Anche qui, se il reddito fiscale è attribuito interamente al titolare, questi deve indicare la quota spettante ai coadiuvanti o coadiutori; il complesso delle quote dei collaboratori non può superare il 49%.

Pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’AGO, delle forme esonerative, esclusive e sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per la liquidazione.

La regola opera anche per le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore, con effetto sulle rate in pagamento dal 1° gennaio 2001.

Resta fermo il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il diritto alla pensione di vecchiaia, come previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503/1992.

Pensioni di vecchiaia contributive

Per le pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo si applicano le regole della legge n. 335/1995:

  • per i pensionati con età inferiore a 63 anni, la pensione è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente;
  • con i redditi da lavoro autonomo è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi;
  • per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni, la pensione è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi.

Pensioni di anzianità

La circolare distingue più fasi normative.

Regime dal 1° gennaio 2003

Dal 1° gennaio 2003 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente:

  • le pensioni di anzianità con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, purché la contribuzione utile sia almeno pari a 37 anni;
  • le pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione;
  • le pensioni di anzianità dei titolari che abbiano compiuto l’età di vecchiaia.

Per verificare il requisito dei 37 o dei 40 anni si considera la contribuzione utile ai fini del diritto, o, se più favorevole, quella utile per la misura della prestazione; sono esclusi i periodi non ricongiunti e, per i 37 anni, non si computano i periodi per i quali sia chiesto il supplemento successivo al pensionamento.

Per le pensioni di anzianità che non ricadono nelle condizioni sopra indicate:

  • il cumulo con il lavoro dipendente è totalmente escluso;
  • il cumulo con il lavoro autonomo è consentito solo nei limiti del 70% della quota eccedente il minimo, con trattenuta massima pari al 30% del reddito autonomo.

Dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, anche le pensioni di anzianità con meno di 40 anni diventano interamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Periodi precedenti al 1° gennaio 2003

La circolare ricostruisce puntualmente la disciplina per i periodi anteriori:

  • fino al 31 dicembre 1994, totale incumulabilità con il lavoro dipendente e totale cumulabilità con il lavoro autonomo per le pensioni di anzianità più vecchie, con alcune eccezioni;
  • dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1996, incumulabilità totale con il lavoro dipendente e incumulabilità al 50% della quota eccedente il minimo con il lavoro autonomo;
  • dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1997, per le pensioni dei lavoratori dipendenti, incumulabilità della quota retributiva con tutti i redditi da lavoro; per i lavoratori autonomi, incumulabilità al 50% con i redditi da lavoro autonomo;
  • dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, per le pensioni con almeno 40 anni di contribuzione, le regole di vecchiaia si applicano anche alle pensioni di anzianità, con incumulabilità al 50% della quota eccedente il minimo; per quelle con meno di 40 anni continua la disciplina precedente;
  • dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, pensioni con almeno 40 anni totalmente cumulabili, e pensioni con meno di 40 anni incumulabili con il lavoro dipendente e parzialmente con il lavoro autonomo.

Disciplina speciale per il part-time e per il versamento una tantum

Restano ferme le regole speciali per i lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e conseguono la pensione di anzianità, anche quando abbiano raggiunto i requisiti dei 37 o 40 anni.

La circolare richiama inoltre l’art. 44 della legge n. 289/2002, che consente ai pensionati al 1° dicembre 2002 privi dei requisiti per la totale cumulabilità di accedervi dal 1° gennaio 2003 dietro versamento di una somma una tantum. Sono previste modalità diverse a seconda che il soggetto fosse o meno in attività al 30 novembre 2002:

  • per chi era in attività, il versamento andava effettuato entro il 17 marzo 2003, in unica soluzione o ratealmente;
  • per chi non era in attività, il versamento può essere effettuato anche oltre il 17 marzo 2003, entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, con base di calcolo pari all’ultima mensilità lorda di pensione precedente l’attività, maggiorata del 20%.

Invalidità, assegni di invalidità e inabilità

Dal 1° gennaio 2001:

  • le pensioni e gli assegni di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
  • restano però ferme per l’assegno di invalidità le riduzioni della tabella G della legge n. 335/1995 quando ricorrano i presupposti reddituali.

Per le pensioni e gli assegni di invalidità con meno di 40 anni di contribuzione:

  • con il lavoro autonomo si applica la cumulabilità nella misura del 70% della quota eccedente il minimo, con trattenuta massima pari al 30% del reddito autonomo;
  • con il lavoro dipendente continua a operare la trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo.

Per le prestazioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 continua a valere, se più favorevole, la disciplina previgente, che consentiva il cumulo totale con il lavoro autonomo.

Le pensioni di inabilità ex legge n. 222/1984 sono invece incompatibili con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all’estero.

La circolare richiama anche la sospensione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, quando il pensionato sotto l’età di vecchiaia percepisca redditi da lavoro dipendente o autonomo superiori alla soglia prevista dall’art. 8 della legge n. 638/1983; la pensione viene ripristinata quando vengono meno le condizioni reddituali o dal mese successivo al compimento dell’età di vecchiaia.

Pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono, in linea generale, cumulabili con i redditi da lavoro.

Resta tuttavia la regola per cui, quando il trattamento è erogato a un unico titolare, sono incumulabili con i redditi da lavoro dipendente le quote corrispondenti agli aumenti di perequazione in cifra fissa, salvo il trattamento minimo. Tale limitazione opera anche sulla tredicesima mensilità.

Dal 1° gennaio 2001, per le pensioni ai superstiti liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, gli aumenti di perequazione in cifra fissa sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Continua inoltre ad applicarsi la disciplina della legge n. 335/1995 sulla cumulabilità dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, nei limiti della tabella F, considerando i redditi assoggettabili a IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di TFR, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate tassate separatamente.

Adempimenti dichiarativi dei pensionati

L’art. 1, comma 210, della legge n. 662/1996 prevede che le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo siano effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi presunti per l’anno in corso. I pensionati devono poi presentare la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti entro il termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF.

Per acquisire tali informazioni l’INPS ha predisposto i modelli:

  • 503 AUT-10;
  • 503 AUT-11.

La dichiarazione è necessaria per consentire la determinazione delle quote non cumulabili e il conguaglio delle trattenute.

Gestione informatica e procedure operative

La circolare descrive l’adeguamento dei sistemi informatici per la gestione delle trattenute.

Acquisizione dei dati reddituali

È stato predisposto il pannello MNLRLAO per l’acquisizione dei dati relativi a:

  • anno di riferimento del reddito;
  • importo del reddito da lavoro autonomo;
  • periodo di produzione del reddito, con indicazione del mese iniziale e finale.

I dati vengono memorizzati nei campi di database GP2BAU1, GP2BAU2 e GP2BAU3, ripetitivi per cinque volte.

Devono essere acquisiti i redditi dal 1995 o dall’anno di decorrenza della pensione, se successivo, fino all’anno in corso alla data di liquidazione.

Gestione delle trattenute

La procedura effettua direttamente la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. L’importo posto in pagamento è quindi netto della quota incumulabile.

Sono indicati anche i campi del database utilizzati per registrare:

  • importo della trattenuta;
  • importo della pensione al netto della trattenuta;
  • imponibile fiscale al netto della trattenuta;
  • importo della tredicesima mensilità.

Le trattenute sono operate per 12 mesi.

In attesa del completamento degli aggiornamenti informatici, alcune pensioni possono comunque essere elaborate:

  • pensioni di anzianità per le quali il titolare abbia dichiarato assenza di redditi da lavoro autonomo per tutti gli anni di interesse;
  • pensioni di vecchiaia e assegni di invalidità per i quali i redditi autonomi dichiarati non superino il trattamento minimo annuo.

Le pensioni per le quali debba essere operata la trattenuta e i cui titolari abbiano dichiarato redditi da lavoro autonomo sono temporaneamente scartate dalle procedure centrali con codice errore 49.

Indicazioni tecniche e programmatorie

La circolare elenca infine i programmi COBOL, i display file e i printer file resi disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni, nonché i messaggi e gli allegati collegati alle precedenti istruzioni. Tali indicazioni hanno natura operativa e servono alla gestione automatizzata delle prestazioni interessate dal nuovo regime di cumulo.

Punti principali

Ambito e criteri generali

La circolare ricostruisce la normativa sul cumulo pensione-redditi vigente dal 1° gennaio 1994 al 2003, richiamando le principali modifiche apportate da D.Lgs. n. 503/1992, legge n. 335/1995, legge n. 662/1996, legge n. 449/1997, legge n. 488/1998, legge n. 388/2000 e legge n. 289/2002. La disciplina varia in funzione del tipo di reddito (lavoro dipendente o autonomo), del tipo di prestazione pensionistica e del periodo considerato.

Redditi da lavoro autonomo rilevanti

Sono considerati redditi da lavoro autonomo, ai fini del cumulo, tutti quelli ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione, compresi redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, compensi per arti e professioni, collaborazioni coordinate e continuative, altri rapporti di collaborazione, indennità per incarichi collegati a organi collegiali, partecipazioni agli utili in associazione in partecipazione con apporto di lavoro e redditi dei soci accomandanti o soci di società con attività autonoma. Restano esclusi dal novero dei redditi da lavoro autonomo le indennità per cariche pubbliche elettive, comprese quelle di amministratori locali, presidenti e membri di consigli regionali e parlamentari nazionali ed europei.

Modalità di determinazione dei redditi dichiarati

I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; il reddito d’impresa è dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili. Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni il reddito rilevante è il reddito agrario, con possibilità di dedurre la contribuzione versata all’Istituto nei limiti indicati. La ripartizione tra componenti del nucleo familiare segue, per le imprese familiari e per le aziende agricole, criteri di proporzionalità al lavoro prestato, con il vincolo che la quota complessivamente attribuita ai familiari non superi il 49% del reddito quando opera l’impresa familiare.

Pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’AGO, delle forme esonerative, esclusive, sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche se la pensione decorre da data anteriore. Resta fermo il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo si applicano le regole della legge n. 335/1995: per gli under 63 totale incumulabilità con il lavoro dipendente e incumulabilità al 50% della quota eccedente il minimo con il lavoro autonomo; per i pensionati di almeno 63 anni, incumulabilità al 50% della quota eccedente il minimo con entrambi i redditi.

Pensioni di anzianità

Dal 1° gennaio 2003 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di anzianità con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, nonché quelle con almeno 40 anni di contribuzione e quelle dei titolari che abbiano raggiunto l’età di vecchiaia. In assenza di tali condizioni, le pensioni di anzianità restano totalmente incumulabili con il lavoro dipendente e cumulabili con il lavoro autonomo solo nella misura prevista dalle diverse discipline temporali richiamate. La circolare dettaglia anche il regime transitorio precedente al 2001, distinguendo tra periodi fino al 31 dicembre 1994, dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1996, dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1997, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002.

Discipline particolari e deroghe

Sono richiamate discipline speciali per i trattamenti anticipati di vecchiaia ex legge n. 863/1984 e legge n. 223/1991, per i pensionamenti con part-time, per le pensioni con almeno 40 anni di contribuzione e per i soggetti che hanno aderito al regime di cumulabilità totale con versamento una tantum previsto dalla legge n. 289/2002. Sono inoltre previste esclusioni dal divieto di cumulo per rapporti di lavoro a termine entro 50 giornate annue, redditi complessivi non superiori al trattamento minimo, attività socialmente utili, operai agricoli, addetti ai servizi domestici, agenti non di ruolo delle Comunità europee, giudici di pace, giudici onorari aggregati e cariche pubbliche elettive.

Invalidità, inabilità e assegni di invalidità

Le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili dal 1° gennaio 2001 con redditi da lavoro autonomo e dipendente, ferma restando per l’assegno di invalidità l’applicazione delle riduzioni della tabella G della legge n. 335/1995 quando ricorrano i limiti reddituali previsti. Per le prestazioni con meno di 40 anni di contribuzione, dal 1° gennaio 2001 la cumulabilità con il lavoro autonomo è ammessa nella misura del 70% della quota eccedente il minimo, entro il limite del 30% del reddito autonomo; con il lavoro dipendente continua a operare la regola della trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo. Le pensioni di inabilità ex legge n. 222/1984 restano incompatibili con compensi da lavoro autonomo o subordinato.

Pensioni ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono di regola cumulabili con i redditi da lavoro. Permane però, per i trattamenti erogati a un unico titolare, l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente limitatamente agli aumenti di perequazione in cifra fissa, salvo il trattamento minimo. Dal 1° gennaio 2001, per le pensioni ai superstiti liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, tali aumenti di perequazione sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Continua inoltre ad applicarsi la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995 per i redditi del beneficiario oltre determinati limiti.

Adempimenti dichiarativi e gestione delle trattenute

L’art. 1, comma 210, della legge n. 662/1996 impone ai pensionati la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo presunti e di quelli effettivamente conseguiti, con conguaglio sulla base della dichiarazione annuale. La circolare indica l’uso dei modelli 503 AUT-10 e 503 AUT-11 e del nuovo pannello MNLRLAO per l’acquisizione dei dati relativi ad anno, importo del reddito e periodo di produzione. Le trattenute delle quote non cumulabili vengono gestite dalla procedura informatica e memorizzate nei campi di database indicati; le pensioni con redditi autonomi dichiarati, in attesa di completamento degli aggiornamenti, possono essere temporaneamente scartate con codice errore 49.

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