Circolare numero 196 del 23-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ai datori di lavoro che operano con DM10 istruzioni e codici per effettuare il conguaglio di fine anno 2003, con possibilità di regolarizzazione anche nella denuncia di gennaio 2004 senza oneri accessori. Vengono disciplinati i principali casi di conguaglio: elementi variabili della retribuzione, decontribuzione dei premi di risultato, applicazione del massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, erogazioni liberali, fringe benefit, prestiti ai dipendenti e operazioni societarie. Sono inoltre richiamati i riflessi su CUD/2004 e modello 770/2004 e indicati i codici da utilizzare nelle diverse ipotesi di aumento o diminuzione dell’imponibile.
Conguaglio di fine anno 2003 dei contributi previdenziali e assistenziali
Conguaglio di fine anno 2003 dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio di fine anno 2003 per i datori di lavoro che presentano la denuncia DM10, fornendo istruzioni operative, codici da utilizzare e criteri di imputazione contributiva. L’obiettivo è consentire la corretta sistemazione delle componenti imponibili e l’allineamento tra competenza economica, imponibile previdenziale e versamenti effettuati.
Ambito e finalità del conguaglio
Con l’approssimarsi della chiusura dell’anno solare, possono rendersi necessarie rettifiche per:
- determinare esattamente l’imponibile contributivo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997;
- applicare correttamente le aliquote collegate all’imponibile;
- imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2004.
La circolare elenca le principali fattispecie che possono richiedere il conguaglio:
- elementi variabili della retribuzione;
- decontribuzione dei premi di risultato;
- massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS dell’1% ex art. 3-ter legge n. 438/1992;
- erogazioni liberali entro 258,23 euro;
- fringe benefit entro 258,23 euro;
- prestiti ai dipendenti;
- operazioni societarie.
Termini di effettuazione
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate:
- con la denuncia di competenza di dicembre 2003, con scadenza 16 gennaio 2004;
- con la denuncia di competenza di gennaio 2004, con scadenza 16 febbraio 2004.
La regolarizzazione avviene senza aggravio di oneri accessori, secondo le modalità previste per ciascuna fattispecie.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama la disciplina del D.M. 7 ottobre 1993, secondo cui, quando nel mese intervengono elementi o eventi che modificano la retribuzione imponibile, la variazione può essere considerata negli adempimenti e nel versamento del mese successivo, ferma restando la corrispondenza, nell’ambito dell’anno solare, tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.
Sono considerati elementi o eventi variabili:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di diaria o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
La circolare precisa che possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti. Per ferie non godute e straordinari, compresa la banca ore, sono richiamate le istruzioni già fornite nelle circolari citate in nota.
Per le denunce di gennaio 2004, gli eventi o elementi di competenza di dicembre 2003 vanno indicati con i codici:
- A000: aumento della retribuzione imponibile, generalità delle aziende;
- D000: diminuzione della retribuzione imponibile, generalità delle aziende;
- F000/G000: aumento/diminuzione per fondi speciali di previdenza;
- F010/G010: aumento/diminuzione per prestazioni in conto capitale.
Ai fini della posizione assicurativa e contributiva, tali elementi si considerano di competenza di dicembre 2003; ai fini del regime contributivo, invece, si considerano retribuzione di gennaio 2004. Di conseguenza devono essere considerati nella certificazione CUD/2004 e nel modello 770/2004.
Per i dirigenti ex INPDAI, la circolare precisa che per il conguaglio 2003 si applicano le modalità ordinarie previste per la generalità dei lavoratori, con utilizzo dei codici A000 e D000.
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare riepiloga il regime previsto dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, per le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività.
Il regime prevede:
- applicazione del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro in luogo della contribuzione ordinaria;
- applicazione del regime entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento;
- calcolo del tetto sulla retribuzione corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l’erogazione;
- irrilevanza di eventuali altre retribuzioni percepite con altri rapporti di lavoro, salvo i casi di rapporti successivi o simultanei trattati specificamente dalla circolare.
Per accedere al regime, i contratti devono essere depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla stipula.
Erogazioni destinate alla previdenza complementare
La circolare riporta un aggiornamento interpretativo: secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle erogazioni destinate alla previdenza complementare sarebbe comunque dovuto il contributo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/1993, pari al 10%, e la circolare si riserva ulteriori istruzioni.
Casi particolari
Sono disciplinate tre ipotesi:
- anticipazioni su erogazioni contrattuali: possono essere assoggettate alla decontribuzione se è prevista la successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- erogazioni mensili o orarie: la decontribuzione può applicarsi mese per mese, con conguaglio finale, come per l’elemento economico territoriale dell’edilizia;
- erogazioni nell’anno successivo a favore di dipendente cessato: ai fini del tetto si assume la retribuzione imponibile dell’anno precedente, ma il tetto si applica con riferimento al momento dell’erogazione.
Conguaglio in corso d’anno e a fine anno
Se la decontribuzione è stata operata in corso d’anno, il datore di lavoro calcola il tetto del 3% su una retribuzione annua presunta. Se l’erogazione supera il tetto, sulla quota eccedente si applica contribuzione ordinaria, mentre sulla parte entro il tetto si versa solo il contributo di solidarietà del 10%, con codici M930 o M970.
A fine anno o alla cessazione del rapporto, la retribuzione presunta va confrontata con quella effettiva:
- se coincidono, non occorre alcun conguaglio;
- se la retribuzione effettiva è maggiore, aumenta il tetto e il datore deve recuperare l’ulteriore quota di decontribuzione, versando il contributo di solidarietà aggiuntivo con i codici M931 o M932 e riducendo l’imponibile con il codice D000 se il conguaglio avviene con la denuncia di gennaio 2004;
- se la retribuzione effettiva è minore, diminuisce il tetto e occorre sommare all’imponibile la parte non decontribuibile, recuperando il contributo già versato con i codici L931 o L933 e indicando l’aumento dell’imponibile con il codice A000 se il conguaglio è eseguito a gennaio 2004.
La circolare richiama inoltre i codici da utilizzare quando il regime contributivo del mese di conguaglio è diverso da quello del mese di erogazione:
- M186, M187, M204 nel quadro B/C;
- L320, L321, L381 nel quadro D.
Massimale contributivo annuo
Per l’anno 2003 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 80.391,00 euro. Il massimale si applica ai soggetti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, nonché a chi opta per il sistema contributivo.
La circolare ribadisce che:
- il massimale vale solo per la contribuzione IVS, inclusa l’aliquota aggiuntiva dell’1%;
- non è frazionabile mensilmente;
- nei rapporti successivi, le retribuzioni precedenti si cumulano e il lavoratore deve esibire la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva;
- nei rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale;
- i rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa.
Se nel corso dell’anno è stato versato IVS sulla parte eccedente il massimale, il recupero avviene in conguaglio con il codice L952 per la generalità dei lavoratori o L953 per i dirigenti ex INPDAI. Lo stesso codice si utilizza anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai fondi sostitutivi o alle gestioni speciali INPS.
Ai fini della quadratura dei monti retributivi, se il recupero avviene con la denuncia di dicembre 2003, la retribuzione corrispondente va indicata nel quadro B/C con il codice H400 e la dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”; se il recupero avviene con gennaio 2004, va usato il codice H500 con la dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”.
La circolare precisa inoltre che le componenti variabili della retribuzione assoggettate con la denuncia di gennaio 2004 non incidono sul massimale 2003, poiché ai fini contributivi sono considerate retribuzione di gennaio 2004 e incidono quindi sul nuovo massimale.
Parte eccedente il massimale destinata alla previdenza complementare
È richiamata la disciplina del D.Lgs. n. 579/1995 sulla parte eccedente il massimale destinata al finanziamento della previdenza complementare. La circolare ricorda che, storicamente, su tali importi si applicava il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore.
Tuttavia viene segnalato che il Ministero del lavoro ha precisato che, venuta meno l’ulteriore deduzione fiscale, verrebbe meno anche la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore; la circolare annuncia una riserva di ulteriori istruzioni.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore per i regimi pensionistici con aliquota inferiore al 10%, sulla parte di retribuzione che supera la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2003:
- il limite annuo è pari a 36.959,00 euro;
- il corrispondente limite mensile è pari a 3.080,00 euro.
Le aziende devono applicare il criterio della mensilizzazione e, al superamento del limite mensile, versare l’1% sulla parte eccedente con i codici:
- M950 per la generalità delle aziende;
- M960 per i dirigenti ex INPDAI;
- B980 per banche ed enti pubblici creditizi;
- X950, X960, X970, X980, X990 per i diversi fondi speciali indicati.
Il conguaglio delle differenze, a debito o a credito, può essere effettuato con la denuncia di dicembre 2003 o gennaio 2004, utilizzando i codici di conguaglio del quadro B/C:
- M951, M952, B981, X951, X961, X971, X981, X991.
Per il recupero si utilizzano i codici del quadro D:
- L951, L954, L981, L941, L961, L971, L980, L991.
La circolare chiarisce che gli elementi variabili della retribuzione assoggettati con la denuncia di gennaio 2004 non incidono sul tetto 2003 di 36.959,00 euro, poiché ai fini contributivi sono trattati come retribuzione di gennaio 2004.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze non concorrono al reddito fino a 258,23 euro nel periodo d’imposta, e la norma rileva anche ai fini previdenziali per effetto dell’unificazione delle basi imponibili.
In sede di conguaglio, se necessario anche per importi erogati da precedenti datori di lavoro, il datore deve:
- portare in aumento dell’imponibile la parte dell’erogazione eccedente 258,23 euro non assoggettata a contribuzione;
- trattenere al lavoratore la differenza della quota contributiva a suo carico eventualmente non trattenuta in corso d’anno.
Se invece nel corso dell’anno l’erogazione non imponibile è stata assoggettata a contribuzione, il datore deve:
- portare in diminuzione dell’imponibile l’importo dell’erogazione entro il tetto di 258,23 euro;
- rimborsare al lavoratore la differenza della quota contributiva a suo carico trattenuta in eccesso.
Fringe benefit
Per i fringe benefit l’art. 48, comma 3, del TUIR stabilisce che il valore dei beni e servizi ceduti non concorre a formare reddito se complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore supera il limite, concorre interamente a formare il reddito.
Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite:
- l’azienda che effettua il conguaglio deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei fringe benefit da essa erogati;
- devono essere considerati anche quelli erogati da precedenti datori di lavoro;
- il datore che conguaglia versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da esso erogati.
In sede di conguaglio il datore deve:
- portare in aumento dell’imponibile il valore dei fringe benefit corrisposti, se il cumulo annuo supera 258,23 euro e non sono stati assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno;
- trattenere al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta nel corso dell’anno.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti ai dipendenti, ai fini della determinazione del compenso in natura, il riferimento è il tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno.
Operazioni societarie
Nelle operazioni societarie che comportano passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c., o nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo è effettuato dal datore subentrante, che rilascia anche la certificazione CUD.
Il conguaglio si effettua avendo riguardo alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno dal lavoratore, anche se in parte corrisposta dal precedente datore di lavoro, comprendendo:
- quote retributive assoggettate a decontribuzione;
- erogazioni liberali;
- fringe benefit.
Richiami applicativi finali
La circolare chiude rinviando alle precedenti istruzioni e circolari di riferimento per i vari istituti trattati. Per il professionista, il dato operativo centrale è che il conguaglio di fine anno 2003 può essere gestito con dicembre 2003 o gennaio 2004, ma le componenti variabili devono essere correttamente imputate all’anno di competenza e riportate con i codici previsti nei quadri B/C e D del DM10/2, con riflessi anche sulla certificazione CUD/2004 e sul modello 770/2004.
Punti principali
Termine per i conguagli
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2003, in scadenza il 16 gennaio 2004, oppure con quella di gennaio 2004, in scadenza il 16 febbraio 2004, senza oneri accessori. La circolare precisa che, per alcune fattispecie, la sistemazione contributiva deve avvenire nel mese successivo a quello di competenza, ma consente la comunicazione delle partite anche con la denuncia di febbraio 2004 nei casi previsti.
Elementi variabili della retribuzione
Sono richiamati gli eventi e gli elementi variabili che incidono sull’imponibile: straordinari, diaria o missione, malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, donazioni sangue, riduzioni per infortuni INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Per le denunce di gennaio 2004 vanno utilizzati i codici A000/D000 per la generalità dei lavoratori e F000/G000, F010/G010 per fondi speciali e prestazioni in capitale. Per i dirigenti ex INPDAI si applicano le modalità ordinarie con i codici A000 e D000.
Decontribuzione dei premi di risultato
È confermata la disciplina di favore per le erogazioni di secondo livello correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività, soggette al contributo di solidarietà del 10% entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua. La circolare disciplina i casi di anticipazioni, erogazioni mensili, erogazioni a dipendente cessato, conguagli a fine anno e differenze tra retribuzione presunta ed effettiva. Vengono indicati i codici M930/M970, M931/M932 e L931/L933, oltre ai codici B/C e D per le variazioni di imponibile e per il recupero o l’addebito delle differenze contributive.
Massimale contributivo annuo
Per l’anno 2003 il massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 è pari a 80.391,00 euro. Il massimale vale per la contribuzione IVS, compreso l’ulteriore 1%, e non è frazionabile mensilmente; si cumula nei rapporti successivi e simultanei, mentre non si cumula con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa. Se nel corso dell’anno è stato versato IVS sulla parte eccedente, il recupero avviene con i codici L952/L953, e la retribuzione da rettificare si indica con H400 o H500 a seconda che il recupero sia effettuato a dicembre 2003 o a gennaio 2004.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi con aliquota lavoratore inferiore al 10%, sulla quota di retribuzione mensile eccedente 3.080,00 euro si applica il contributo aggiuntivo dell’1%. Per il 2003 il limite annuo corrisponde a 36.959,00 euro. In caso di superamento a fine anno o alla cessazione del rapporto, sono previsti conguagli a debito o a credito con i codici M951/M952, B981, X951, X961, X971, X981, X991 e i corrispondenti codici di recupero L951, L954, L981, L941, L961, L971, L980, L991.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze non concorrono al reddito fino a 258,23 euro annui; se superano il limite, l’importo eccedente o, se già assoggettato a contribuzione, la parte non imponibile va rettificata in conguaglio. Analogo criterio è previsto per i fringe benefit: se il valore complessivo annuo supera 258,23 euro, ai fini previdenziali va assoggettato a contribuzione il valore complessivo erogato dal datore che effettua il conguaglio, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro.
Prestiti ai dipendenti
Per la valorizzazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti ai dipendenti, il parametro di riferimento è il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno.
Operazioni societarie
Nei casi di operazioni societarie che comportano passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il datore subentrante effettua il conguaglio dei contributi sull’intera retribuzione annua percepita dal lavoratore, comprensiva delle quote soggette a decontribuzione, delle erogazioni liberali e dei fringe benefit, e rilascia la certificazione CUD.
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