Circolare numero 199 del 23-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, la nuova assimilazione fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente, disposta dall’art. 34 della legge n. 342/2000 dal 1° gennaio 2001. Viene precisato che tale assimilazione può essere usata, per i lavoratori dipendenti, nel calcolo del requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente, ma solo per le prestazioni con decorrenza dal 1° luglio 2002. Per il periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002 restano validi i criteri precedenti, perché si fa riferimento al reddito dell’anno 2000. La circolare chiarisce inoltre che la modifica ha rilievo solo fiscale e non incide sul diritto all’assegno per gli iscritti alla gestione separata, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente, compresa la possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente richiamata dalla circolare n. 193/2003.
Assegno al nucleo familiare e art. 34 della legge n. 342/2000
Assegno al nucleo familiare e art. 34 della legge n. 342/2000
La circolare fornisce precisazioni operative sull’incidenza della riforma fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dall’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Il chiarimento riguarda sia i lavoratori dipendenti sia i soggetti iscritti alla gestione separata.
Quadro normativo e finalità del chiarimento
Sono stati sollevati diversi quesiti dalle strutture periferiche sulla corretta applicazione della norma. L’Istituto chiarisce che la disposizione ha modificato il trattamento fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, prevedendone l’assimilazione ai redditi da lavoro dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Incidenza sul requisito del 70% per i lavoratori dipendenti
Per le domande di assegno al nucleo familiare presentate da lavoratori dipendenti, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato al reddito da lavoro dipendente per verificare il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente richiesto dall’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988.
Decorrenza dell’applicazione del nuovo criterio
L’Istituto precisa che tale criterio può essere applicato nel calcolo del reddito familiare ai fini della prestazione con decorrenza dal 1° luglio 2002. La ragione è che, per tale periodo, il reddito da considerare è quello conseguito nell’anno 2001, anno in cui i redditi da collaborazione coordinata e continuativa risultano già assimilati, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente.
Per il periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002, invece, il reddito familiare da assumere è quello dell’anno 2000; di conseguenza, continuano ad applicarsi i criteri precedenti alle modifiche introdotte dall’art. 34 della legge n. 342/2000.
Effetti limitati ai fini fiscali e disciplina della gestione separata
La circolare sottolinea che la nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa ha valenza esclusivamente fiscale e non modifica il diritto all’assegno per il nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, resta fermo il requisito previsto dalla normativa vigente: il 70% del reddito deve derivare dall’attività di cui al citato art. 2, comma 26.
Cumulo tra reddito parasubordinato e reddito da lavoro dipendente
La circolare ricorda infine che per i lavoratori di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 è possibile cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con quello da lavoro dipendente, come già precisato dalla circolare n. 193 del 16 dicembre 2003.
Punti principali
Finalità del chiarimento
La circolare risponde ai numerosi quesiti delle strutture periferiche sulla corretta applicazione dell’art. 34 della legge n. 342/2000 in materia di assegno per il nucleo familiare.
Assimilazione fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa
L’art. 34 della legge n. 342/2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, ha assimilato ai redditi da lavoro dipendente i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, con effetti rilevanti sul trattamento fiscale.
Calcolo del requisito del 70% per i lavoratori dipendenti
Per le richieste di assegno al nucleo familiare presentate da lavoratori dipendenti, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente per verificare il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente previsto dall’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988.
Decorrenza dell’applicazione ai fini della prestazione
Il criterio di cumulo tra redditi da collaborazione coordinata e continuativa e redditi da lavoro dipendente si applica al computo del reddito familiare per l’assegno con decorrenza dal 1° luglio 2002, poiché in quel caso si considera il reddito conseguito nell’anno 2001.
Periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002
Per le prestazioni riferite al periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002, essendo assunto il reddito familiare dell’anno 2000, continuano ad applicarsi i criteri vigenti prima delle modifiche introdotte dall’art. 34 della legge n. 342/2000.
Effetti sulla gestione separata
La nuova qualificazione fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa non modifica il diritto all’assegno per il nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Cumulo per i parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, resta fermo il requisito del 70% di reddito derivante dall’attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; inoltre permane la possibilità di cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con quello da lavoro dipendente, come richiamato dalla circolare n. 193 del 16 dicembre 2003.
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