Deliberazione n. 299 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure hanno imposto l’adozione immediata di strumenti idonei a bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di eventuale acquisizione in chiaro, la sua conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con misure atte a impedirne l’identificazione diretta. Il provvedimento finale si limita alla ratifica delle determinazioni adottate in via d’urgenza, senza irrogare sanzioni.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il provvedimento del 21 maggio 2025 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di quattro determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa alle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali.
Presupposti della segnalazione e base normativa
Una persona interessata aveva segnalato all’Autorità di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante rispetto alle piattaforme indicate. La norma, introdotta con il d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni, anche da minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso.
La stessa disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, il 5 maggio 2025, le determinazioni nn. 151, 152, 153, dirette a prevenire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Le misure imposte alle piattaforme hanno riguardato:
- l’ingiunzione ad adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme;
- la trasmissione del materiale in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori.
Conservazione probatoria e cautele richieste
Le società destinatarie sono state inoltre tenute a conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 maggio 2025 il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati il 5 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure già adottate in via d’urgenza.
Punti principali
Segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione, tramite alcune piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione rientra nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 151-153 del 5 maggio 2025. Con tali misure ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di impedire immediatamente la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le stesse determinazioni hanno prescritto alle società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 5 maggio 2025.
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