L.R. Veneto 25/2019
Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto introduce, nei procedimenti sanzionatori per violazioni in materie di competenza regionale, la possibilità di sanare l’adempimento o rimuovere gli effetti della violazione prima dell’irrogazione della sanzione. La Giunta deve disciplinare modalità, termini e casi esclusi entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Per i procedimenti già contestati o notificati alla data di entrata in vigore resta ferma la disciplina previgente; è abrogata la diffida amministrativa ex l.r. 10/1977, con effetti differiti alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Regolarizzazione degli adempimenti e rimozione degli effetti nelle sanzioni amministrative regionali
Regolarizzazione degli adempimenti nelle sanzioni amministrative regionali
La legge regionale del Veneto disciplina, nei procedimenti di accertamento di violazioni sanzionate amministrativamente in materie di competenza esclusiva regionale, un meccanismo di regolarizzazione preventiva o di rimozione degli effetti della violazione. L’obiettivo è evitare l’irrogazione immediata della sanzione quando il comportamento illecito possa essere sanato secondo regole stabilite dalla Regione.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai procedimenti di accertamento relativi a violazioni di disposizioni normative sanzionate in via amministrativa:
- nelle materie di competenza esclusiva della Regione Veneto;
- e, per rinvio, anche nelle materie le cui funzioni amministrative sono delegate dallo Stato alla Regione, salvo quanto previsto dalla legislazione statale.
Sono tenuti a conformarsi anche i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Venezia quando esercitano funzioni di vigilanza e controllo conferite dalla Regione.
Regola generale: prima la regolarizzazione, poi la sanzione
Nei procedimenti interessati, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non è consentita al soggetto interessato la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione.
La disciplina attuativa deve essere definita dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propri provvedimenti da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tali provvedimenti devono stabilire:
- modalità e termini della regolarizzazione;
- criteri differenziati in relazione alla tipologia di violazione;
- adempimenti necessari per sanare la violazione o rimuoverne gli effetti;
- le fattispecie escluse dalla regolarizzazione, quando la violazione non sia sanabile dall’autore o dall’obbligato in solido.
In sede di accertamento delle violazioni individuate dalla Giunta deve essere assegnato un termine per provvedere alla regolarizzazione o alla rimozione degli effetti. Se il termine decorre inutilmente, viene adottato il provvedimento sanzionatorio.
Limiti e divieto di reiterazione
La regolarizzazione o rimozione degli effetti non può essere utilizzata più volte per lo stesso comportamento se questo ne è già stato oggetto nei tre anni precedenti alla data dell’accertamento della violazione. Si tratta quindi di un istituto non reiterabile entro tale arco temporale per il medesimo fatto sostanziale.
Regime transitorio
I procedimenti relativi ad atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, nel testo vigente prima della nuova legge.
Abrogazione della diffida amministrativa
La legge abroga l’articolo 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, introdotto nel 2014, e quindi sopprime l’istituto della diffida amministrativa in quella formulazione.
L’efficacia dell’abrogazione, per le diverse materie disciplinate dalla nuova legge, decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del rispettivo provvedimento attuativo adottato ai sensi dell’articolo 1. In pratica, la sostituzione operativa della diffida con il nuovo istituto è collegata agli atti della Giunta.
Profili finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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