Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 24/2019

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese.

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta adegua varie discipline settoriali: tartufi, usi civici, agricoltura, caccia, commercio, marchi di qualità e strumenti finanziari per le imprese. Introduce anche un’interpretazione autentica sulle garanzie alle PMI e prevede il riordino degli enti strumentali nel settore idraulico-forestale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e PMI

Adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e PMI

La legge regionale interviene su numerosi settori dell’ordinamento veneto, aggiornando procedure, competenze amministrative e strumenti di sostegno. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Tartuficoltura

Vengono aggiornate le regole sulla commissione prevista dalla normativa regionale sui tartufi. La sua istituzione avviene con deliberazione, non più con decreto del Presidente, e la composizione è rimodulata con:

  • il direttore della struttura regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
  • un funzionario esperto della struttura regionale competente;
  • tre rappresentanti delle associazioni dei tartufai segnalati dalle associazioni stesse.

La funzione di segretario è affidata a un dipendente della struttura regionale competente. Inoltre, il requisito di anzianità di iscrizione richiamato per una componente della commissione passa da quinquennale a decennale.

Usi civici: competenze, gestione e utilizzazione dei beni

La legge ridisegna in parte la disciplina degli usi civici, spostando alcune competenze operative in capo ai comuni e alle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Per quanto riguarda il procedimento successivo all’accertamento dei diritti civici, provvedono i comuni o le amministrazioni separate dei beni di uso civico. Viene inoltre precisato che l’eventuale destinazione di taluni immobili avviene secondo la loro natura di beni di diritto privato.

Sulla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni, la competenza è attribuita alla struttura regionale competente in materia di usi civici, con soppressione del richiamo al rispetto del piano di utilizzo.

È riscritta la disciplina di utilizzo dei beni di uso civico: essi devono essere impiegati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le funzioni agro-silvo-pastorali e di tutela paesaggistica e ambientale, fermo restando il soddisfacimento dei diritti essenziali delle collettività titolari. I beni silvo-pastorali dei comuni e delle amministrazioni separate devono essere gestiti in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati secondo la legge forestale regionale.

Le forme di gestione e valorizzazione dei beni di uso civico possono avvenire anche in forma associata; inoltre, la concessione dei beni può essere effettuata anche ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 228/2001, e la norma parla ora di destinazione dei beni, non più delle terre.

Agricoltura e sviluppo rurale

In materia agricola, la legge modifica una disciplina regionale sugli interventi di impianto di essenze autoctone. L’oggetto passa dai “progetti” ai “piani di impianto” e l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario è chiamata a contribuire alla loro attuazione fornendo gratuitamente materiale di propagazione certificato per piani promossi da comuni singoli o associati, in aree verdi comunali o private.

La medesima Agenzia deve predisporre linee guida per la redazione dei piani di impianto e definire termini, modalità di presentazione e criteri di assegnazione del materiale vivaistico. Deve inoltre riferire annualmente alla Giunta sul numero delle istanze e sui piani finanziati.

La legge estende anche alcune disposizioni dell’unificazione dei fondi di rotazione regionali a ulteriori riferimenti normativi del settore agricolo.

Inoltre, gli istituti di istruzione superiore e professionale agraria con sede nel Veneto sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali, ma solo ai fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020, per favorire l’ammodernamento e la ristrutturazione di strutture e attrezzature delle aziende annesse.

Caccia e riparto di risorse alle associazioni venatorie

Per il finanziamento delle associazioni venatorie, la Giunta regionale ripartisce le risorse dopo aver valutato l’ammissibilità dei progetti secondo due quote:

  • 30% in base alla consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente e attestata dal legale rappresentante con documentazione assicurativa;
  • 70% in base alla qualità e tipologia delle iniziative realizzate sul territorio regionale, secondo criteri preventivamente definiti dalla Giunta, con il parere della commissione consiliare competente.

Le spese relative alle quote assegnate devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.

Viene inoltre modificata la disciplina sull’addestramento e allenamento dei falchi, precisando un’eccezione per l’esecuzione dei piani di abbattimento e sopprimendo il riferimento ai piani di controllo o dissuasione di specie invasive.

Commercio e oneri per le grandi strutture

Nella disciplina regionale sul sistema commerciale, l’onere aggiuntivo viene espressamente calcolato sulla superficie lorda di pavimento. Inoltre, la quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.

Marchi di qualità e designazioni regionali

Per il marchio “Vetro artistico di Murano” e per il marchio relativo alle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, viene sostituito il riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale con il decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia. Si tratta quindi di un adeguamento della competenza amministrativa.

Strumenti finanziari regionali e garanzie per le imprese

La legge amplia l’ambito dei fondi di rotazione e degli strumenti finanziari regionali. Le disposizioni sull’unificazione dei fondi si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese previsto dalla normativa sull’ingegneria finanziaria per le PMI.

Sono inoltre ampliate le possibili operazioni finanziabili o assistibili, includendo:

  • altre forme tecniche di garanzia oltre a quelle già previste;
  • la concessione di garanzie finanziarie, oltre ai finanziamenti agevolati.

Interpretazione autentica sulle garanzie alle PMI

La norma interpreta autenticamente la disciplina regionale sull’ingegneria finanziaria per chiarire che la concessione di garanzie alle PMI può riguardare tutte le forme tecniche di garanzia, comprese:

  • garanzia diretta;
  • controgaranzia;
  • riassicurazione;
  • forme attuate anche tramite confidi.

Riordino degli enti strumentali nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio

La Regione avvia un processo di ricognizione delle competenze degli uffici, enti e società operanti nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, con l’obiettivo di razionalizzare le funzioni e concentrare le competenze in un unico soggetto.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, salvo proroga di pari durata, la Giunta deve presentare un disegno di legge di riordino delle competenze, sulla base della ricognizione svolta.

Nelle more di tale processo, la Giunta nomina un Commissario straordinario per la gestione di Veneto Agricoltura, con durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore anno. Gli organi dell’Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della legge decadono dalla nomina del Commissario. Al Commissario spetta un compenso pari a quello del direttore dell’Agenzia, salvo che egli sia già titolare di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali remunerati.

Tutela della flora e raccolta di specie per usi tradizionali

È introdotta una disposizione attuativa che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità applicative della disciplina sulle antiche consuetudini locali di raccolta e trasformazione di prodotti alimentari. La Giunta deve individuare in particolare:

  • le specie interessate;
  • i limiti quantitativi consentiti;
  • i presupposti collegati al soddisfacimento del bisogno familiare.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse già disponibili. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.