L.R. Veneto 26/2019
Interventi regionali in materia di donazioni in sanità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto le donazioni, le liberalità in denaro, i lasciti e le raccolte fondi a favore di enti sanitari e socio-sanitari regionali. Prevede verifiche di ammissibilità, pareri CRITE o della Giunta in casi specifici, regole di trasparenza e pubblicità, linee guida regionali e una relazione annuale della Giunta. È una disciplina ancora generale ma legata a procedure amministrative e finanziarie operative.
Interventi regionali in materia di donazioni in sanità
Interventi regionali in materia di donazioni in sanità
La legge regionale del Veneto disciplina in modo uniforme le donazioni, le liberalità e le raccolte fondi destinate agli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi, garantendo coerenza con la programmazione regionale, trasparenza delle procedure e verifica della convenienza economica e organizzativa per gli enti destinatari.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le donazioni a favore di:
- Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)
- Aziende ospedaliere (AO)
- Aziende ospedaliero-universitarie integrate (AOUI)
- Istituto Oncologico Veneto (IOV)
- altri enti pubblici operanti nei settori sanitario, socio-sanitario e sociale nel territorio regionale
La Regione valorizza anche iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità promosse da soggetti pubblici o privati, purché finalizzate all’acquisto di beni sanitari.
Principi generali
Le donazioni di beni e le liberalità in denaro vincolate devono essere coerenti con i fini istituzionali dell’ente beneficiario. La valutazione tiene conto del valore strategico dell’operazione e dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Il beneficiario è sempre l’ente nel suo complesso e non la singola unità organizzativa.
Procedimento di ammissione e controlli preliminari
Il procedimento prende avvio dalla manifestazione di volontà del donante, che comunica all’ente l’intenzione di donare indicando motivazioni e finalità.
Gli enti, prima di accettare, devono verificare in via prioritaria che:
- la finalità rientri nei fini istituzionali dell’ente
- non esistano rapporti di lavoro e/o fornitura tra donante ed ente
- non vi siano conflitti di interesse tra le parti
- nel caso di attrezzature, esista un mercato concorrenziale per i materiali di consumo necessari al loro utilizzo
- la donazione non comporti impatti negativi economici o organizzativi
In caso di esito negativo sul requisito della coerenza con i fini istituzionali, oppure in presenza di rapporti di lavoro/fornitura, conflitto di interessi o impatti negativi, l’ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante legale.
Elenchi dei beni e ruolo della CRITE
Gli enti pubblicano sui propri siti web un elenco dei beni coerente con le finalità della legge, redatto sentito il Collegio di direzione. Prima della pubblicazione è richiesto il parere della CRITE, da rendere entro 30 giorni; decorso tale termine si può procedere senza parere.
Per le donazioni di beni mobili e mobili registrati, se per l’acquisto è previsto il parere CRITE, l’accettazione è subordinata alla valutazione della Commissione quando il bene non sia incluso nell’elenco pubblicato. Anche in questo caso il parere deve arrivare entro 30 giorni, altrimenti si prescinde.
Se il bene mobile è incluso nell’elenco, oppure se per il bene non è richiesto il parere CRITE, l’accettazione è disposta dal rappresentante legale dopo la verifica dei requisiti e dei possibili costi aggiuntivi per utilizzo, manutenzione o collocazione.
Per i beni immobili, l’accettazione è subordinata alla valutazione delle competenti strutture dell’Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro 60 giorni; oltre il termine vale il silenzio-assenso procedimentale previsto dalla legge.
Donazioni in denaro, di modico valore e non vincolate
Le stesse regole si applicano anche alle donazioni in denaro finalizzate all’acquisto dei beni disciplinati dalla legge.
Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale alle finalità istituzionali ritenute più opportune.
Lasciti e legati testamentari
La disciplina si applica anche a lasciti e legati testamentari a favore degli enti indicati dalla legge, nel rispetto della normativa statale in materia successoria.
Raccolte di fondi e compartecipazione regionale
Le disposizioni si estendono alle raccolte di fondi organizzate dagli enti destinatari o da altri soggetti pubblici o privati, se finalizzate all’acquisto di beni o alla raccolta di somme da destinare agli stessi enti.
La Regione può destinare una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta regionale. La quota è definita annualmente dalla Giunta, anche tenendo conto delle proposte di donazione e degli elenchi pubblicati dagli enti. Le modalità di erogazione della compartecipazione sono anch’esse demandate alla Giunta.
Trasparenza e pubblicità
L’ente beneficiario deve informare il donante, con modalità adeguate all’entità e alla tipologia della donazione, sull’utilizzo di quanto donato e sul suo impatto positivo per l’ente e gli utenti.
Salvo diversa volontà del donante, l’ente dà adeguata pubblicità alla donazione con iniziative appropriate, come targhe o comunicati stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.
Adempimenti della Giunta regionale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva linee guida che definiscono:
- il valore delle donazioni soggette al parere CRITE
- il limite delle donazioni di modico valore
- le strutture competenti nelle varie fasi del procedimento
- le modalità operative delle donazioni
- la modulistica
- le modalità di realizzazione delle raccolte di fondi
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve trasmettere alla competente commissione consiliare una relazione entro un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale. La relazione deve indicare le liberalità accettate o rifiutate e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi.
Rinvio alla normativa civile e contabile
Per la nozione di donazione, la capacità di donare e ricevere, la forma, gli effetti e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.
La disciplina regionale opera nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità degli enti interessati.
Prima applicazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, gli enti interessati devono pubblicare sul proprio sito, previo parere CRITE, un elenco di beni ritenuti necessari e coerenti con la legge, indicando ragioni dell’acquisizione e modalità di utilizzo, così da orientare eventuali donazioni.
Aspetti finanziari
L’applicazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale oltre le risorse già destinate agli investimenti nel perimetro sanitario di riferimento per ciascun esercizio finanziario.
Portata temporale e attualità
La legge è tuttora una disciplina generale del Veneto sulle donazioni in sanità, ma la sua operatività concreta dipende dagli elenchi, dalle linee guida e dagli atti attuativi regionali previsti. Non contiene un limite temporale di efficacia, salvo i termini per gli adempimenti iniziali e per i pareri procedimentali.
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