Cassazione Penale, Sentenza n. 26394/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
REA Danilo, legale rappresentante della INVESTIMENTI IMMOBILIARI s.r.l., era stato condannato dal Tribunale di Cassino per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento a fatture contestate; assolto invece dall'imputazione di omessa dichiarazione. In appello la condanna fu confermata. In Cassazione REA ha dedotto vizio di motivazione e travisamento sostenendo di essersi dimesso e di aver consegnato le scritture al presunto successore GALLO Francesco (mai escusso), che sarebbe il reale responsabile. Contestava inoltre la genericità della motivazione sulla sussistenza del dolo e ha impugnato l'entità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la conferma della responsabilità del REA, basandosi su più elementi (convocazione come amministratore successiva alle presunte dimissioni; estratto del Registro delle Imprese; assenza di autenticità e iscrizione nel Registro del verbale di dimissioni; il verbale di consegna documentazione riferito ad altra società VAMA s.r.l.; mancata reperibilità dei documenti presso il GALLO; mancata escussione del presunto successore). Ha altresì ritenuto infondate le censure sull'entità della pena e sulle attenuanti generiche (il primo grado aveva già concesso attenuanti, ritenute "generose" in considerazione dei precedenti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
La norma è stata applicata al legale rappresentante della società quale autore del reato contestato, ritenendo sussistente la responsabilità quando l'amministratore/custode delle scritture, nei fatti, dispone della documentazione societaria e agisce con il dolo specifico relativo alla fattispecie contestata; l'accertamento della qualità soggettiva e della disponibilità delle scritture si fonda su elementi documentali e comportamentali valutati nel loro insieme.
Massime di principio
- Se si contesta la responsabilità di un legale rappresentante sostenendo dimissioni e passaggio di consegne, occorre che le dimissioni e il subentro siano formalmente documentati e iscritti nel Registro delle Imprese; verbali non autenticati o non iscritti hanno scarso valore probatorio.
- La mera dichiarazione difensiva che la documentazione sia stata consegnata a un terzo non sostituisce la necessità di fornire prove concrete: il presunto cessionario deve essere indicato chiaramente e reso disponibile per escussione se rilevante ai fini della difesa.
- In presenza di incongruenze documentali (es. verbali riferiti ad altra società) la valutazione giudiziale può ritenere la tesi difensiva inattendibile e ricostruire il possesso e la disponibilità delle scritture a carico dell'amministratore.
- Le censure di motivazione in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o riproposizioni della tesi non sono sufficienti per far dichiarare ammissibile il ricorso.
- Sul piano sanzionatorio, la valutazione delle attenuanti generiche dipende anche dalla precedente condotta del soggetto; se il primo grado ha già applicato attenuanti e il giudice d'appello le considera già "generose" con riferimento ai precedenti, è difficile ottenere una rideterminazione in Cassazione senza errori di diritto evidenti.
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