Ordinanza n. 16295/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9131/2023, della quale è richiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 9131/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, resa nella causa n. 23938/2023. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di ammissibilità: non risulta depositata la prova dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. La ricorrente ha prodotto soltanto un’attestazione relativa alla mancata presentazione dell’appello, ritenuta non coincidente con l’attestazione del passaggio in giudicato richiesta per l’azione.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente sull’ammissibilità né sul merito dell’ottemperanza. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla questione rilevata d’ufficio e per depositare prova idonea del passaggio in giudicato della sentenza, indicata nell’attestazione rilasciata dal competente ufficio del Ministero della Giustizia. Ogni altra decisione, comprese quelle in rito, nel merito e sulle spese, è rimasta impregiudicata. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
l’art. 114, comma 2, del c.p.a. stabilisce che “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato”
Nel ricorso per ottemperanza deve essere depositato il provvedimento in copia autentica e, quando ne è richiesto l’adempimento come giudicato, la relativa prova del passaggio in giudicato.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” (lettera c)
L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo può perseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati, per assicurare la conformazione della pubblica amministrazione al giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., si debba rilevare d’ufficio la predetta questione preliminare di rito ed assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione, rilevata d’ufficio e depositare prova idonea del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito, assegna alle parti un termine per presentare memorie sulla questione; nel caso concreto, il termine è stato utilizzato anche per consentire il deposito della prova del passaggio in giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario presuppone che questa sia passata in giudicato; il ricorrente deve depositare documentazione idonea a dimostrare tale presupposto.
- La sola attestazione della mancata presentazione dell’appello non è stata ritenuta, nel caso concreto, sufficiente a provare il passaggio in giudicato: il giudice ha richiesto l’attestazione rilasciata dal competente ufficio del Ministero della Giustizia.
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